Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 943/1975
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 943
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 943/1975
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 943
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 687 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi ad una scuola speciale di preparazione per tecnici di audiometria, diretta a fini speciali, presso la facoltà di medicina e chirurgia. Scuola speciale di preparazione per tecnici di audiometria Art. 688. - È istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , una scuola speciale di preparazione per tecnici di audiometria che ha sede presso la clinica otorinolaringoiatrica dell'Università. Art. 689. - La durata del corso di studi della scuola di preparazione per tecnici di audiometria è di due anni. L'indirizzo è teorico-pratico. Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di dieci (cinque per anno di corso). Art. 690. - Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'università o istituto di istruzione universitaria. Gli aspiranti debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dei prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione che avrà luogo nei giorni stabiliti dal rettore con apposito manifesto. Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo vanno presentate nei termini regolamentari. Art. 691. - Alla scuola si accede previo esame di cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei o istituti di istruzione secondaria, con particolare riguardo alla parte dell'insegnamento di fisica acustica. La commissione giudicatrice viene nominata dal direttore della scuola su proposta del consiglio della scuola stessa ed è composta dal direttore della scuola, presidente, e da due membri scelti fra professori di ruolo, incaricati e liberi docenti. Art. 692. - Il direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore della scuola. Art. 693. - L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per la istruzione universitaria. Art. 694. - La data di inizio e termine delle lezioni sono di regola uguali a quelle fissate per l'anno accademico. Tali date, tuttavia, possono essere spostate per ragioni speciali inerenti alla natura dei corsi. Art. 695. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia e fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici; elementi di fisica acustica; tecniche audiometriche. 2° Anno: patologia dell'udito, del linguaggio, dell'organo dell'equilibrio; elementi di otoneurologia; elementi di foniatria; tecniche audiometriche. Art. 696. - L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo per gli allievi dell'internato per un periodo di due anni nel servizio di audiologia della clinica otorinolaringoiatrica. La frequenza viene comprovata dalla attestazione rilasciata dagli insegnanti sul libretto di iscrizione. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami. Art. 697. - Le commissioni per gli esami di profitto e di diploma sono nominate dal direttore della scuola su proposta del consiglio della scuola stessa. Le commissioni per gli esami di profitto sono composte da tre membri: il direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro insegnanti della scuola stessa o da altri docenti. Ogni commissario ha a sua disposizione dieci punti. Gli esami di profitto, che consistono in prove teoriche e pratiche, si sostengono in un unico gruppo di materie per ciascun anno di corso. L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, approvata dal direttore della scuola ed in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola, ma, se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Agli allievi che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato il diploma di tecnico in audiometria. Art. 698 - Per essere ammessi a frequentare il secondo anno di corso gli iscritti debbono aver superato gli esami del primo anno. Alla fine del secondo anno di corso, per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti debbono aver superato tutti gli esami prescritti. Art. 699. - Gli esami di profitto e il diploma si danno in due sessioni, la prima estiva; ha inizio subito dopo la chiusura autunnale dei corsi e la seconda, autunnale, un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico. Art. 700. - Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della direzione della scuola, approvata dal consiglio di facoltà, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1976 Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 43
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