Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 948/1975
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 948
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 948/1975
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 948
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927; n. 2230 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 330, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di preparazione per tecnici di audiometria e ortofonia. Scuola di preparazione per tecnici di audiometria e ortofonia (diretta a fini speciali) Art. 331. - È istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , una scuola speciale di preparazione per tecnici di audiometria e ortofonia. Art. 332. - La durata del corso degli studi della scuola di preparazione per tecnici di audiometria e ortofonia è di tre anni. L'indirizzo è teorico-pratico. Il numero massimo degli iscritti è fissato in 5 (cinque) per ogni anno di corso. Possono essere ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'università o istituto di istruzione universitaria. Gli aspiranti devono presentare, nei termini regolamentari, domanda su carta legale diretta al rettore e corredata dei prescritti documenti e sostenere un esame di ammissione. Le domande di iscrizione ad anni successivi al primo dovranno essere presentate nei termini regolamentari. Alla scuola si accede in ogni caso previo esame di cultura generale su argomenti facenti parte dei normali programmi dei licei o degli istituti di istruzione secondaria, con particolare riguardo alla parte dell'insegnamento di fisica acustica e previo esame di corretta dizione e prova di lettura di un testo di lingua straniera. La commissione giudicatrice viene nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia ed è composta dal direttore della scuola, presidente, e da due membri scelti fra i professori di ruolo, incaricati o liberi docenti. Solo in casi particolari, e con relazione motivata, potrà esser concessa a candidati in possesso di particolari requisiti culturali e tecnici, l'iscrizione al 2° anno di corso fermo restando l'obbligo per questi candidati di sostenere tutti gli esami previsti dal piano di studio per i tre anni della scuola. Art. 333. - Il direttore della scuola è il professore ufficiale dell'insegnamento di audiologia dell'Università di Firenze. Gli insegnanti sono nominati, su proposta del direttore della scuola, dal consiglio di facoltà e sono scelti tra i professori ufficiali di altri insegnamenti della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze, tra i liberi docenti in audiologia od in altre materie, o tra persone, anche al di fuori dell'ambito universitario, aventi però particolare competenza delle materie del corso. Le date di inizio e termine delle lezioni sono uguali a quelle fissate dal calendario accademico dell'Università. Tali date, tuttavia, possono essere spostate per ragioni speciali inerenti alla natura dei corsi. Art. 334. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: elementi di fisica acustica; anatomia e fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e degli organi fonatori; tecniche audiometriche. 2° Anno: patologia dell'udito, del linguaggio e dell'organo dell'equilibrio; audiologia infantile; elementi di psicologia; tecniche audiometriche; elementi di neuropsichiatria infantile. 3° Anno: elementi di foniatria; trattamento rieducativo dei disturbi dell'udito, della voce e del linguaggio; elementi di otoneurologia; tecniche di indagine audiometrica di massa. L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e da esercitazioni pratiche. Gli allievi sono obbligati all'internato per un periodo di tre anni presso la cattedra di audiologia od in istituti qualificati approvati dal direttore della scuola. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate, su proposta del direttore della scuola, dal preside della facoltà di medicina e chirurgia. Gli esami di profitto, che consistono in prove teoriche e pratiche, si sostengono in unico gruppo di materie per ciascun anno di corso. Seguiti i corsi e superati gli esami prescritti, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma. L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento della scuola ed in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice. L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di cinque membri, scelti fra i docenti della scuola, nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola ma, se anche in questa seconda prova non verrà loro riconosciuta l'idoneità, saranno senza altro esclusi da ulteriori prove. Agli allievi che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato il diploma di tecnico di audiometria e ortofonia. Per essere ammessi a frequentare il secondo anno di corso gli allievi dovranno aver superato gli esami del primo anno e per essere ammessi al terzo anno di corso dovranno aver superato gli esami del primo e del secondo anno. Per essere ammessi all'esame di diploma dovranno aver superato tutti gli esami prescritti. Gli esami di profitto e l'esame di diploma possono essere sostenuti soltanto in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale. Art. 335. - Le tasse, soprattasse e contributi a carico degli iscritti sono dello stesso importo di quelle annualmente richieste agli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università di Firenze. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1976 Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 41
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