Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 951/1955
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1955, n. 951
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 951/1955
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1955, n. 951
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 ; e modificato con regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734 ; 29 ottobre 1940, n. 2069 ; 4 maggio 1942, n. 565 ; 24 luglio 1942, n. 949 ; 24 agosto 1942, n. 1098 ; 24 ottobre 1942, n. 1672; con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461 e 31 dicembre 1947, n. 1758, e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619 ; 18 luglio 1949, n. 882 ; 20 ottobre 1949, n. 989 ; 20 ottobre 1949, n. 991 ; 20 ottobre 1949, n. 1178 ; 30 ottobre 1949, n. 1152 ; 11 giugno 1950, n. 622 ; 16 novembre 1950, n. 1313 ; 11 maggio 1951, n. 653 ; 27 ottobre 1951, n. 1813 ; 14 aprile 1952, n. 888 ; 16 agosto 1952, n. 2589 ; 19 settembre 1952, n. 1697 ; 11 marzo 1953, n. 565 ; 12 maggio 1953, n. 570 ; 25 agosto 1953, n. 834 ; 26 ottobre 1954, n. 1232 ; 12 febbraio 1955, n. 34 ; 30 giugno 1955, n. 694 e 19 luglio 1955, n. 760 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 193, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduto il regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1375 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 82, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in chimica industriale, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 83. - La durata del corso degli studi per la laurea in chimica industriale è di cinque anni divisi in un biennio di studi propedeutici comune con la laurea in chimica e in un triennio di studi di applicazione. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Biennio di studi propedeutici Sono insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di matematiche (biennale); 2) Chimica generale ed inorganica (biennale); 3) Chimica organica (biennale); 4) Chimica analitica; 5) Fisica sperimentale (biennale); 6) Mineralogia con esercitazioni pratiche (corso speciale per chimici); 7) Esercitazioni di matematiche (biennale); 8) Esercitazioni di preparazioni chimiche; 9) Esercitazioni di disegno di elementi di macchine; 10) Esercitazioni di analisi chimica qualitativa; 11) Esercitazioni di fisica sperimentale. Triennio di studi di applicazione Sono insegnamenti fondamentali: 1) Chimica fisica (biennale); 2) Fisica tecnica; 3) Chimica industriale (biennale); 4) Esercitazioni di analisi chimica quantitativa; 5) Esercitazioni di chimica fisica (biennale); 6) Esercitazioni di chimica industriale (biennale); 7) Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale); 8) Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale. Sono insegnamenti complementari: 1) Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale); 2) Geometria analitica con elementi di proiettiva; 3) Meccanica razionale con elementi di statica grafica; 4) Fisica superiore; 5) Elettrotecnica; 6) Misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali); 7) Chimica agraria; 8) Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale; 9) Chimica organica industriale; 10) Elettrochimica; 11) Chimica applicata; 12) Siderurgia e metallurgia; 13) Scienza dei metalli; 14) Fisiologia ed igiene del lavoro industriale. I tre insegnamenti complementari di "analisi matematica", di "geometria analitica con elementi di proiettiva" e di "meccanica razionale con elementi di statica grafica" possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di istituzioni di matematica" (biennale). Per l'insegnamento di "analisi matematica" vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche. Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami ma tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici, Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione e almeno in quattro da lui scelti tra i complementari. All'atto dell'iscrizione al primo anno del triennio di applicazione lo studente deve sottoporre all'approvazione della Facoltà l'elenco degli insegnamenti complementari prescelti. La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazioni durante il corso degli studi. I laureati in chimica potranno essere ammessi al quarto anno di corso della laurea in chimica industriale e dovranno seguire i corsi e sostenere gli esami nelle seguenti materie fondamentali: 1) Chimica industriale (biennale); 2) Impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale); 3) Elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale; 4) Fisica tecnica; 5) Esercitazioni di chimica industriale (biennale). L'esame di fisica tecnica, eventualmente già sostenuto per la laurea in chimica, potrà essere convalidato agli effetti dell'iscrizione al 4° anno di corso per la laurea in chimica industriale. Art. 84. - Norme comuni per le lauree in chimica ed in chimica industriale. Tutti gli insegnamenti biennali comportano due esami distinti alla fine di ciascun anno di corso. Ai fini della propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti, vale la seguente tabella: Non si puo essere ammessi se non si e superato l'esame di: a sostenere l'esame di: Chimica analitica Chimica generale ed inorganica I Chimica generale ed inor- Chimica generale ed inorganica I ganica II Chimica organica I Chimica generale ed inorganica I Chimica organica II Chimica organica I Elettrochimica Chimica fisica I Esercitazioni di analisi Esercitazioni di analisi chimica chimica applicata quantitativa Esercitazioni di analisi Esercitazioni di preparazioni chimica qualitativa chimiche (I anno) Esercitazioni di prepara- Esercizi di chimica organica zioni chimiche (IV anno) e di analisi organica Esercizi di analisi chimica Quantitativa Farmacologia Chimica biologica, fisiologia Generale Fisica sperimentale II Fisica sperimentale I Istituzioni di matematiche II Istituzioni di matematiche I Mineralogia Chimica generale ed inorganica I Scienza dell'alimentazione Chimica bromatologica Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 settembre 1955 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 75. - CARLOMAGNO
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