Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 951/1962
Norme sul trattamento economico e normativo dei portieri degli altri lavoratori addetti alla custodia e pulizia degli stabili urbani delle province di Bergamo, La Spezia, Padova, Parma e Piacenza.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 951
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 951/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 951
## Norme sul trattamento economico e normativo dei portieri degli altri
lavoratori addetti alla custodia e pulizia degli stabili urbani delle
province di Bergamo, La Spezia, Padova, Parma e Piacenza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione , Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto, per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo 17 ottobre 1958, per i portieri, stipulato tra la Associazione Provinciale Proprietari di Case e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione italiana del Lavoro; Visto, per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 13 luglio 1959, e relative tabelle, per i portieri e gli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani, stipulato tra l'Associazione dei Proprietari di Fabbricati e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -,-la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; Visto, per la provincia di Padova, l'accordo collettivo 26 novembre 1958, per i portieri, stipulato tra la Associazione Proprietari di fabbricati e l'Unione Provinciale dei Sindacati Liberi - Sindacato Commercio la Camera del Lavoro - Sindacato Commercio -; Visti, per la provincia di Parma: - l'accordo collettivo 1 dicembre 1958, per i portieri e gli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli stabili urbani, stipulato tra l'Associazione della Proprietà Edilizia e l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro, la Camera Sindacale del Lavoro al quale, in data 15 marzo 1960, ha aderito l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. -; - l'accordo collettivo 30 settembre 1959, e relative tabelle, per i portieri, stipulato tra l'Associazione della Proprietà Edilizia e l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro, la Camera Sindacale - U.I.L.; al quale in data 15 marzo 1960, ha aderito l'Unione Provinciale - C.I.S.N.A.L. -; Visto, per la provincia di Piacenza, il contratto collettivo 6 febbraio 1959, per i portieri, stipulato tra la Associazione Provinciale Proprietari di Fabbricati e l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.- la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, n. 20 della provincia di La Spezia, in data 6 agosto 1960, n. 4 della provincia di Padova, in data 30 gennaio 1961 n. 30 della provincia di Parma, in data 31 maggio 1960 n. 2 della provincia di Piacenza, in data 29 febbraio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo 17 ottobre 1958, relativo ai portieri; - per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 13 luglio 1959, relativo ai portieri e agli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli stabili urbani; - per la provincia di Padova, l'accordo collettivo 26 novembre 1958, relativo ai portieri; - per la provincia di Parma, l'accordo collettivo 1 dicembre 1958, relativo ai portieri e agli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli stabili urbani, l'accordo collettivo 30 settembre 1959, relative ai portieri; - per la provincia di Piacenza, il contratto collettivo 6 febbraio 1959, relativo ai portieri; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi e dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alle attività considerate nei contratti e negli accordi di cui al primo comma, delle province di Bergamo, La Spezia, Padova, Parma e Piacenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1962 Atti del governo, registro n. 153, foglio n. 10. - VILLA
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