Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 951/1964

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Pubblicato: 22/10/1964 In vigore dal: 18/08/1964 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 951

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 951/1964 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1964, n. 951 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 , modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica Istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 343 a 348, relativi alla Scuola di perfezionamento in Scienza dell'alimentazione sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 343. - La Scuola di perfezionamento in Scienza dell'alimentazione ha lo scopo di approfondire lo studio dei problemi generali e speciali interessanti l'alimentazione umana con particolare riguardo alla preparazione di personale, atto a soprintendere all'alimentazione di comunità (scuole, collegi, ospedali, forze armate, fabbriche, soggiorni di vacanza, ecc.) di personale direttivo per la ispezione ed il controllo degli alimenti, di tecnologie dell'alimentazione. Art. 344. - Possono essere iscritti alla Scuola di perfezionamento in Scienza dell'alimentazione i laureati in Scienze biologiche, Scienze naturali, Medicina e chirurgia, Chimica, Farmacia, Medicina veterinaria, Scienze agrarie. Il numero di iscritti alla Scuola è fissato in un massimo di venti iscritti per ogni anno di corso. Art. 345. - Il corso di studi dura due anni. Esso si configura in un indirizzo biologico ed uno tecnologico. Nel primo anno di corso gli insegnamenti sono comuni ai due indirizzi; nel secondo anno vi sono insegnamenti comuni ed insegnamenti speciali. Gli insegnamenti sono: 1° Anno (comune a tutti gli iscritti): Dottrina generale dell'alimentazione; Igiene degli alimenti e legislazione alimentare; Chimica degli alimenti; Biochimica della nutrizione; Istituzioni di statistica metodologica (semestrale); Istituzioni di tecnologie alimentari (semestrali); 2° Anno (insegnamenti comuni ai due indirizzi): Alimentazione umana; Geografia degli alimenti e dell'alimentazione (semestrale); Statistica ed economia alimentare; Ispezione degli alimenti di origine animale e vegetale; Alimentazione degli animali domestici e malattie da alimentazione degli stessi. Insegnamenti speciali a) Indirizzo biologico: Istituzioni di patologia generale applicata alla nutrizione umana (semestrale); Dietetica normale individuale e delle collettività; Semeiotica delle malattie dell'alimentazione; Clinica delle malattie dell'alimentazione e dietetica,terapeutica. b) Indirizzo tecnologico: Microbiologica e chimica delle fermentazioni della industria alimentare; Istituzioni di fisica tecnica, applicata alle industrie alimentari (semestrale); degli alimenti del mondo Tecnologie alimentari animale speciali degli alimenti del mondo vegetale Il Consiglio della scuola stabilirà gli insegnamenti per i quali debbono essere impartite anche esercitazioni. Su deliberazione del Consiglio della scuola potranno tenersi conferenze su argomenti speciali. Art. 346. - Entro il 15 maggio gli allievi del primo anno di corso debbono presentare al direttore della Scuola richiesta scritta sull'indirizzo (biologico o tecnologico) che intendono seguire. Le lauree in Chimica ed in Scienze agrarie daranno accesso solo all'indirizzo tecnologico. Il Consiglio della scuola peraltro, può consentire lo accesso ad un indirizzo diverso da quello consigliato in relazione al diploma di laurea, previo esame integrativo su materie da stabilire dal Consiglio stesso. Nell'ambito dei singoli indirizzi, il Consiglio della scuola può dichiarare facoltativo qualche insegnamento in relazione al titolo di studio dell'iscritto. Art. 347. - Del Consiglio della scuola fanno parte: il preside della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, il preside della Facoltà di medicina e chirurgia ed i professori, cui sono affidati i singoli corsi. Art. 348. - La Scuola conferisce un diploma di perfezionamento in Scienza dell'alimentazione con indirizzo biologico o con indirizzo tecnologico. Per conseguire il diploma il candidato dopo aver superato gli esami in tutte le materie di insegnamento assegnategli dal Consiglio della scuola, deve presentare e discutere una dissertazione scritta su argomento riguardante la Scienza dell'alimentazione nell'ambito dell'indirizzo prescelto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 agosto 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1964 Atti del Governo, registro n. 187, foglio n. 130. - VILLA

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