Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 951/1975

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.

Pubblicato: 08/04/1976 In vigore dal: 31/10/1975 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 951

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 951/1975 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 951 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 164 - nell'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia la scuola di specializzazione in idrologia, crenologia e climatoterapia, muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in idroclimatologia medica e clinica termale". L'art. 181, relativo alla determinazione delle tasse e soprattasse per l'iscrizione alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli iscritti alle scuole di specializzazione sono tenuti a pagare le tasse e soprattasse, secondo quanto stabilito per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia, nonchè la tassa di diploma nella misura di lire 6.000, ai sensi dell' art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 . Sono tenuti, altresì, al pagamento di speciali contributi nella misura che sarà determinata dal consiglio di amministrazione, previo parere della facoltà, su proposta del direttore della scuola". L'art. 186 è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in medicina interna è stabilito in 27 (ventisette) per ogni anno di corso. Gli articoli 199, 200, 201, relativi alla scuola di specializzazione in idrologia, crenologia e climatoterapia, che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in idroclimatologia medica e clinica termale", sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in idroclimatologia medica e clinica termale Art. 199. - La scuola ha la durata di tre anni. Il numero massimo complessivo degli iscritti per i tre anni di corso è di 30 (trenta): 10 per ogni anno accademico. Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: 1) geologia idrologica, geofisica, meteorologica e climatologia generale; 2) chimica chimico-fisica idroclimatologica; 3) effetti biologici e meccanismo d'azione dei fattori idroclimatologici; 4) ecologia medica, geografia idroclimatologica; 5) cure idroclimatologiche e terapie fisiche nelle malattie reumatiche. 2° Anno: 1) cure idroclimatologiche nelle malattie dell'apparato respiratorio; 2) cure idroclimatologiche nelle malattie dell'apparato cardiovascolare; 3) cure idroclimatologiche nelle malattie del fegato e del tubo digerente; 4) cure idroclimatologiche in otorinolaringoiatria (complementare); 5) cure idroclimatologiche in dermatologia (complementare). 3° Anno: 1) cure idroclimatologiche nelle malattie delle vie urinarie; 2) cure idroclimatologiche nelle malattie del ricambio e malattie endocrine; 3) cure idroclimatologiche in ginecologia (complementare); 4) organizzazione termale e legislazione in campo idroclimatologico; 5) tecniche per l'applicazione delle cure idroclimatologiche. Le lezioni del 1° e 2° anno sono corredate da esercitazioni di carattere sperimentale e clinico; potranno essere effettuate visite alle stazioni termali. Art. 200. - La scuola ha sede presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica I. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni nonchè l'internato sono obbligatori. Gli aspiranti saranno ammessi alla scuola in base alla classifica di un esame preliminare che si svolgerà entro il mese di dicembre di ciascun anno accademico. Art. 201. - Al termine di ogni anno verrà sostenuto un esame teorico-pratico sugli insegnamenti impartiti. Al termine dei tre anni verrà presentata una tesi di specializzazione compilativa o sperimentale che verrà giudicata da una commissione di cinque membri. Gli articoli 273, 274, 275, 276, 277, 278, relativi alla "Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica", sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica Art. 273. - La scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica ha lo scopo di poter offrire una migliore qualificazione scientifica professionale a coloro che intendono dedicarsi alle discipline biochimiche con indirizzo medico-biologico. Art. 274. - Alla scuola, che ha la durata di tre anni, possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica (indirizzo organico biologico). Gli insegnamenti sono parzialmente differenziati secondo il tipo di laurea degli iscritti. L'insegnamento per i laureati in medicina e chirurgia avrà un indirizzo prevalentemente diagnostico; quello per i laureati nelle altre discipline avrà un indirizzo prevalentemente biochimico e chimico-clinico. Art. 275. - Il numero complessivo di specializzandi da ammettere alla scuola è fissato in 90 (novanta) allievi, ripartiti in 30 (trenta) allievi per anno. L'ammissione alla scuola avviene per titoli e per esami. Qualora un aspirante in possesso di titoli, attinenti alla materia della scuola, chieda abbreviazione del corso, dovrà presentare istanza motivata. Art. 276. - La direzione della scuola viene assunta da un professore di ruolo di chimica biologica o di materia affine. Il direttore della scuola può nominare un vice direttore che lo coadiuvi ed un segretario. Art. 277. - Gli insegnamenti impartiti nei tre anni saranno i seguenti: 1° Anno: 1) biologia generale e speciale; 2) biologia molecolare; 3) biologia analitica; 4) biometria. 2° Anno: 1) chimica clinica; 2) biochimica patologica; 3) enzimologia clinica; 4) biochimica dinamica. 3° Anno: 1) biochimica dei tessuti e degli organi; 2) biochimica ormonale; 3) biochimica farmacologica; 4) tossicologia. INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI Primo gruppo: 1) elementi di ematologia; 2) complementi di istologia patologica; 3) immunochimica; 4) igiene applicata al laboratorio di analisi chimico-cliniche; 5) elementi di legislazione sanitaria. Secondo gruppo: 1) elementi di anatomia e fisiopatologia; 2) immunochimica; 3) biofisica applicata con elementi di elettronica; 4) igiene applicata al laboratorio di analisi chimico-cliniche; 5) elementi di legislazione sanitaria. Per ottenere il diploma di specializzazione in biochimica e chimica clinica gli allievi dovranno superare almeno tre materie complementari (una per anno). I laureati in medicina e chirurgia devono scegliere i tre insegnamenti complementari fra quelli del 1° gruppo i laureati nelle altre discipline devono scegliere i tre insegnamenti complementari tra quelli del 2° gruppo. Gli allievi possono frequentare anche altri insegnamenti complementari scelti liberamente tra i due gruppi di materie elencate. Art. 278. - Ogni materia di insegnamento è anche materia di esame, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo. Alla fine dei tre anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma. I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. A coloro che abbiano superato l'esame finale verrà rilasciato il diploma di specialista in biochimica e chimica clinica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1976 Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 44

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