Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 951/1976

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.

Pubblicato: 29/01/1977 In vigore dal: 30/10/1976 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1976, n. 951

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 951/1976 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1976, n. 951 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 , e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 176 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in medicina interna. Dopo l'art. 271, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina interna annessa alla facoltà di medicina e chirurgia. Scuola di specializzazione in medicina interna Art. 272. - La scuola di specializzazione in medicina interna avrà la durata di cinque anni. Art. 273. - La direzione della scuola viene affidata al professore ordinario di clinica medica che tiene, a titolo ufficiale, l'insegnamento di clinica medica generale e terapia medica. Art. 274.- Il corso delle lezioni sarà impartito, oltre che dal direttore, da un corpo insegnanti che verrà scelto ogni anno dalla facoltà su proposta del direttore della scuola tra i professori titolari, incaricati, liberi docenti, assistenti di ruolo, tutti cultori particolari delle discipline oggetto d'insegnamento della scuola. Art. 275. - La sede della scuola e della rispettiva direzione è la clinica medica generale e terapia medica, mentre alcuni insegnamenti potranno essere impartiti in altri istituti universitari dello stesso ateneo. Art. 276. - Le materie d'insegnamento, in conformità alla scuola di specializzazione in altre sedi universitarie, vengono fissate ed articolate nella seguente maniera: 1° Anno: malattie infettive, disreattive e del sangue; istituzioni di terapia; anatomia ed istologia patologica (biennale); clinica medica generale e terapia medica (quinquennale). 2° Anno: malattie dell'apparato cardiovascolare; microbiologia e sierologia; chimica clinica; anatomia ed istologia patologica (biennale); clinica medica generale e terapia medica (quinquennale). 3° Anno: malattie dell'apparato digerente; malattie renali; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale). 4° Anno: malattie dell'apparato respiratorio; malattie del sistema nervoso; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale). 5° Anno: malattie del ricambio; malattie delle ghiandole endocrine; clinica medica generale e terapia medica (quinquennale). Insegnamenti complementari: parassitologia medica; genetica medica; semeiotica dermatologica; radiologia; semeiotica oculistica; semeiotica ginecologica. Art. 277. - Gli insegnamenti fondamentali e le esercitazioni vanno tenuti distinti da quelli degli studenti del corso di laurea. Gli insegnamenti possono avere carattere di lezioni cattedratica o pratica, secondo l'indole delle discipline. Art. 278. - È obbligatorio per gli allievi un periodo di frequenza o internato nell'istituto di clinica medica generale in cui ha sede la scuola, non inferiore alla metà della durata di ciascun corso. Art. 279. - Il programma del corso ed il numero delle lezioni saranno coordinati dalla facoltà su proposta del direttore della scuola. Art. 280. - Il numero degli allievi che possono essere accolti è di 4 per ogni anno di corso, mentre con parere della facoltà possono far parte di un corso, in soprannumero, allievi ripetenti e provenienti da altre scuole o istituti universitari. Art. 281. - La domanda di ammissione alla scuola va indirizzata al magnifico rettore, corredata dal diploma di studi medi di ammissione alla facoltà, dal diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, dal diploma di abilitazione all'esercizio professionale, dalla carriera scolastica e da altri titoli che l'aspirante ritenga di dover presentare. Art. 282. - Il direttore della scuola valuta i titoli dei candidati e sottopone gli stessi ad una prova di esame scritta per stabilire una motivata graduatoria per l'iscrizione che sarà proposta al consiglio di facoltà. Art. 283. - La mancata frequenza esclude gli allievi dagli esami e, sempre su parere del direttore della scuola, se recidiva nell'anno successivo, su parere della facoltà, l'allievo viene escluso dal proseguimento del corso. Art. 284. - Per ottenere il diploma di specialista in medicina interna è necessario avere eseguito un periodo di internato o di frequenza per il tempo stabilito, avere seguito le lezioni e le esercitazioni, avere superato gli esami previsti dalla scuola e presentare una tesi corredata da contributi personali e discuterla oralmente nell'esame di diploma. Art. 285. - Gli specializzandi dovranno ottenere la firma di presenza relativa ai singoli corsi di lezioni, alla fine dei quali dovranno sostenere i rispettivi esami. I respinti in non più di due materie, potranno essere ammessi nell'anno successivo, mantenendo l'obbligo di superare tali esami alla prima sessione. Art. 286. - Le commissioni per gli esami di profitto composte da non più di tre membri, compreso un libero docente, sono nominate dal consiglio di facoltà su proposta del direttore della scuola. La commissione per gli esami di diploma è costituita da cinque membri nominati dal consiglio di facoltà, udito il parere del direttore della scuola e composta a norma dell'art. 86 del regolamento generale universitario. I candidati non riconosciuti idonei possono presentarsi all'esame di diploma soltanto una seconda volta dopo un anno di frequenza alla scuola. A coloro che superano l'esame di diploma viene rilasciato il diploma di specialista in medicina interna. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1976 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1976 Registro n. 105 Istruzione, foglio n. 313

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