Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 952/1955
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1955, n. 952
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 952/1955
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1955, n. 952
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 22 maggio 1939, n. 1166 e modificato con legge 1 giugno 1939, n. 872 ; e con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 2056 ; 15 aprile 1942, n. 423 ; 24 ottobre 1942, n. 1847; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1138; e con decreti del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 942 ; 21 novembre 1949, n. 1194 ; 13 marzo 1950, n. 283 ; 27 ottobre 1951, n. 1825 ; 23 aprile 1952, n. 873 ; 10 febbraio 1953, n. 383 ; 13 febbraio 1954, n. 750 ; 14 settembre 1954, n. 1161 ; 27 gennaio 1955, n. 219 ; 16 febbraio 1955, n. 136 ; 21 giugno 1955, n. 560 e 30 giugno 1955, n. 693 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 118 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola speciale per ortottiste. Scuola per ortottiste Art. 1 Art. 119. - È istituita ai sensi dell' art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , una scuola speciale per ortottiste. La scuola per ortottiste ha sede presso la clinica oculistica della Università. Essa ha lo scopo di dare una preparazione completa teorica e pratica alle allieve iscritte, istruendole sui problemi dei difetti di rifrazione, disturbi delle oculomozioni, dell'ambliopia in genere, per avviarle alla professione di ortottiste. Art. 120. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di ortottista è di due anni. Possono essere ammesse alla scuola allieve di età non inferiore ai 17 anni di sana costituzione rispondenti a determinati requisiti oculari, in possesso del diploma di maturità classica, del diploma di maturità scientifica o dei diploma di abilitazione magistrale. Art. 121. - Chi aspira ad ottenere la iscrizione al primo anno della scuola dovrà sostenere un esame di ammissione per un numero di posti determinato, anno per anno, con decreto del rettore, udito il direttore della scuola. Art. 122. - L'esame di ammissione consiste in una prova orale di cultura generale innanzi ad una Commissione composta dal preside della Facoltà di medicina, dal direttore della scuola e da un terzo membro designato dal rettore della Università. L'esame di ammissione avrà luogo entro la prima quindicina del mese di novembre di ciascun anno, nel giorno che sarà stabilito dal rettore con apposito manifesto. Art. 123. - L'anno accademico ha inizio il 1 dicembre e termina il 30 giugno di ogni anno. La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti: 1) certificato di nascita, in carta legale debitamente legalizzato per i nati fuori della giurisdizione di Milano; 2) titolo di studi medi superiori in originale; 3) tre fotografie di cui una autenticata; 4) quietanza del pagamento delle tasse; 5) foglio di iscrizione al corso su modulo rilasciato dall'Economato dell'Università. Art. 124. - Il direttore della scuola è di diritto il titolare della cattedra di clinica oculistica della Università di Milano. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore e nominati dal rettore. Art. 125. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° anno: 1) Elementi di anatomia e fisiologia generale; 2) Anatomia, e fisiologia dell'apparato oculare; 3) Ottica fisica e fisiologica, vizi di rifrazione; 4) Ortottica. 2° anno: 1) Ortottica; 2) Elementi di patologia generale; 3) Nozioni di infermieristica oculare. L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni nel reparto ortottico della clinica oculistica. Durante il secondo anno di studi le allieve presteranno regolare servizio nel reparto ortottico della clinica. Art. 126. - Per essere ammesse a frequentare il secondo anno di studi le allieve debbono aver superato tutti gli esami del primo anno. Nel caso in cui le allieve non abbiano superato gli esami prescritti del primo anno, esse rimarranno nella posizione di fuori corso fino a quando non avranno assolto gli obblighi di cui sopra. Art. 127. - Per essere ammesse a sostenere l'esame di diploma le allieve dovranno aver seguito i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti ed aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni pratiche previste. Art. 128. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della Facoltà di medicina e chirurgia, su proposta dei direttore della scuola. Le Commissioni sono composte di tre membri: dal professore ufficiale della materia, presidente; di un professore ufficiale di materia affine e di un libero docente o cultore della materia. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti. Art. 129. - L'esame di diploma consiste in un colloquio su un tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola di fronte ad una Commissione di cinque membri, composta dal direttore della scuola e da altri quattro membri designati dal preside della Facoltà di medicina e chirurgia. Ogni commissario ha a disposizione dieci punti. Le candidate non riconosciute idonee possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola; ma se al secondo esame non sua loro riconosciuta la idoneità, saranno, senz'altro, escluse da ulteriori prove. Art. 130. - Le tasse e sopratasse per la scuola sono le seguenti: tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 sopratassa annuale di esame. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6000, ai sensi dell' art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 settembre 1955 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 otto tre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 88. - CARLOMAGNO
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