Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 954/1975

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari.

Pubblicato: 09/04/1976 In vigore dal: 31/10/1975 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 954

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 954/1975 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 954 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 77 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alle facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare. Dopo l'art. 137, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare di cui all'art. 77. Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare Art. 1 Art. 138. - Il corso della scuola di specializzazione ha la durata di tre anni. La scuola ha sede presso l'istituto di clinica medica generale. Art. 139. - Alla scuola sono ammessi sei candidati per ciascun anno accademico. L'ammissione alla scuola di specializzazione avviene in base ai titoli di studio e di carriera previo accertamento mediante colloquio o prova scritta di idonea preparazione culturale da parte del candidato. La frequenza alla scuola di specializzazione è obbligatoria per almeno nove mesi all'anno. Essa consiste nella partecipazione alle lezioni e alle esercitazioni teorico-pratiche nel servizio, nei reparti, in particolare nell'unità di cura intensiva coronaria e nell'ambulatorio del centro cardiologico. Art. 140. - Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere tutti gli esami speciali per poter essere ammessi all'anno successivo. Alla fine del terzo anno del corso degli studi, dopo aver superato tutti gli esami speciali, gli allievi dovranno sostenere l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di patologia o fisiopatologia o clinica cardiologica, la cui scelta sia stata concordata fra diplomando e direttore della scuola durante il secondo anno. La dissertazione, previamente approvata dal direttore, dovrà essere depositata presso la segreteria della Università almeno quindici giorni prima dell'esame. I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Ma se al secondo esame non è loro riconosciuta l'idoneità, saranno esclusi da ulteriori prove. Art. 141. - Gli insegnamenti della scuola in malattie cardiovascolari sono i seguenti: 1° Anno: anatomia normale dell'apparato cardiovascolare; fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio; fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (biennale 1°); patologia cardiovascolare (biennale 1°); semeiologia fisica (biennale 1°); semeiologia strumentale (biennale 1°). 2° Anno: fisiopatologia cardiovascolare e respiratoria (biennale 2°); patologia cardiovascolare (biennale 2°); semeiologia fisica (biennale 2°); semeiologia strumentale (biennale 2°); anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (biennale 1°); radiologia; farmacologia; clinica e terapia (biennale 1°). 3° Anno: anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (biennale 2°); clinica e terapia (biennale 2°); chirurgia dell'apparato cardiovascolare; problemi assicurativi e sociali (facoltativo). Art. 142. - Le tasse e soprattasse per gli iscritti alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, sono fissate come segue: tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 60.000 soprattassa annuale esami di profitto. . . . . . . . . . . . L. 7.000 soprattassa esame di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 tassa annuale per i fuori corso . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1976 Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 45

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