Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 955/1951

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena.

Pubblicato: 25/09/1951 In vigore dal: 28/04/1951 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1951, n. 955

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 955/1951 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1951, n. 955 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 , modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2170 ; 30 ottobre 1930, n. 1825 ; 1 ottobre 1931, numero 1336 ; 27 ottobre 1932, n. 2073 ; 6 dicembre 1934, n. 2291 , 1 ottobre 1936, n. 2088 ; 20 aprile 1939, n. 1075 ; e con i decreti del Capo provvisorio dello Stato 15 ottobre 1947, n. 1874 ; 30 dicembre 1947, n. 1877 e con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1949, n. 817 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato: Art. 41. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di "semeiotica medica" e di "malattie infettive". Gli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea di "clinica delle malattie tropicali e subtropicali" e di "malattie infettive" sono riuniti in una unica cattedra con la denominazione di "clinica delle malattie infettive e delle malattie tropicali". Art. 47. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti i seguenti: 7) teoria delle funzioni; 8) meccanica superiore. Art. 48. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti i seguenti: 9) teoria delle funzioni; 10) meccanica superiore, Art. 50. - Gli insegnamenti fondamentali biennali di "chimica fisica" e di "esercitazioni di chimica fisica" del corso di laurea in chimica, importano ciascuno due distinti esami annuali. Dopo l'art. 91 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle Scuole di perfezionamento in clinica ostetrico-ginecologica ed in clinica neuropsichiatrica. CAP. IV Scuola di perfezionamento in clinica ostetrico-ginecologica. Art. 92. - La Scuola di perfezionamento in clinica ostetrico-ginecologica conferisce il diploma di specialista in ostetricia e ginecologia. La Scuola ha la durata di quattro anni. Art. 93. - Gli insegnamenti della Scuola sono così distribuiti nei quattro anni di studio: 1° anno: 1) fisiologia della gravidanza, del parto e del puerperio; 2) esame clinico della gravida; 3) nozioni applicate di laboratorio. 2° anno: 1) semeiotica e clinica ostetrica; 2) fisiopatologia della gravidanza e del puerperio; 3) puericultura prenatale e postnatale; 4) operazioni ostetriche; 5) farmacologia applicata. 3° anno: 1) patologia della gravidanza, del parto e del puerperio; 2) anatomia patologica applicata; 3) roentgeudiagnostica e roentgeu-radium terapia. Altre terapie fisiche della branca. 4° anno: 1) semeiotica e clinica ostetrica e ginecologica; 2) nozioni di urologia applicata; 3) igiene e legislazione sanitaria applicata. Art. 94. - Gli esami di profitto si danno al termine di ogni anno di studio. Art. 95. - Superati gli esami di profitto dei quattro anni, il candidato può presentarsi a discutere la dissertazione per il conseguimento del diploma. CAP. V Scuola di perfezionamento in clinica neuropsichiatrica. Art. 96. - La Scuola di perfezionamento in clinica neuropsichiatrica conferisce il diploma di specialista in clinica neuropsichiatrica. La Scuola ha la durata di tre anni. Art. 97. - Le materie obbligatorie, per il conseguimento del diploma, sono le seguenti: 1) anatomia del sistema nervoso; 2) fisiologia del sistema nervoso; 3) anatomia patologica ed isto-patologica del sistema nervoso; 4) semeiotica clinica e di laboratorio; 5) patologia nervosa; 6) terapeutica neurologica; 7) radio-neuro-chirurgica; 8) clinica neurologica propriamente detta; 9) psicologia e psicopatologia; 10) semeiotica psichiatrica; 11) clinica psichiatrica; 12) psicoterapia, psichiatria sociale e igiene dei nervi. Art. 98. - Le materie elencate nell'articolo precedente sono distribuite nei tre anni di studio: 1° anno: 1) anatomia del sistema nervoso; 2) fisiologia del sistema nervoso; 3) anatomia patologica ed isto-patologica del sistema nervoso; 4) semeiotica clinica e di laboratorio. 2° anno: 1) patologia nervosa; 2) terapeutica neurologica; 3) radio-neuro-chirurgia; 4) clinica neurologica propriamente detta. 3° anno: 1) psicologia e psicopatologia; 2) semeiotica psichiatrica; 3) clinica psichiatrica; 4) psicoterapia, psichiatria sociale e igiene dei nervi. Gli esami di profitto si danno in tre gruppi. L'esame di diploma comprenderà la presentazione la discussione di una tesi scritta. Art. 99. - L'internato è obbligatorio durante i tre anni di corso, nella clinica neurologica, con doveri e attribuzioni uguali a quelle degli assistenti volontari della clinica. Gli iscritti debbono assistere agli ambulatori della clinica e seguire le ricerche scientifiche e le cure degli ammalati che si svolgono nella clinica stessa. Art. 1 Art. 100. - Le lezioni sono tutte impartite in modo dimostrativo. Art. 101. - Le tasse e sopratasse sono eguali a quelle stabilite per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 aprile 1951 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1951 Atti del Governo, registro n. 44, foglio n. 14. - CARLOMAGNO

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