Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 956/1969

Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del "S. Cuore" di Milano.

Pubblicato: 27/12/1969 In vigore dal: 30/10/1969 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1969, n. 956

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 956/1969 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1969, n. 956 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del "S. Cuore" di Milano. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università cattolica del "S. Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: dopo l'articolo 108 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "Clinica dermosifilopatica", "Medicina nucleare", "Ortopedia e traumatologia", "Clinica pediatrica". Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica Art. 1 Art. 109. - La scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica ha la durata di 3 anni. Alla scuola possono iscriversi, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia in numero totale di diciotto per i tre anni di corso. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia ed istologia della cute; 2) Fisiologia della cute e degli annessi cutanei; 3) Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale; 4) Microbiologia e parassitologia applicate; 5) Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata; 6) Semeiotica dermatologica e venereologica. 2° Anno: 1) Patologia delle malattie cutanee; 2) Patologia delle infezioni sessuali; 3) Anatomia ed istologia patologica della cute; 4) Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali; 5) Angiologia; 6) Sessuologia. 3° Anno: 1) Clinica delle malattie cutanee; 2) Clinica delle infezioni sessuali; 3) Farmacologia e terapia medicamentosa; 4) Fisioterapia dermatologica; 5) Cosmetologia; 6) Chirurgia plastica riparatrice; 7) Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione. Gli esami di profitto degli specializzandi verranno espletati in tre gruppi e in tre sessioni distinte, ogni gruppo comprendente le materie proprie di ciascun anno di studio. L'esame di diploma consisterà nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato 24 ore prima della prova. Scuola di specializzazione in medicina nucleare Art. 110. - La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha la durata di tre anni. Alla scuola possono iscriversi, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia, in numero totale di diciotto per i tre anni di corso. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) Fondamenti di matematica e statistica; 2) Fisica nucleare e delle radiazioni; 3) Tecniche per le misure di radioattività; 4) Dosimetria. 2° Anno: 1) Teoria dei traccianti; 2) Elementi di radiochimica; 3) Applicazioni diagnostiche I; 4) Elementi di radiobiologia. 3° Anno: 1) Applicazioni diagnostiche II; 2) Applicazioni terapeutiche; 3) Radioprotezione e legislazione. Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia Art. 111. - La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia ha la durata di tre anni. Alla scuola possono iscriversi, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia in numero totale di ventotto per i tre anni di corso. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale); 2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale); 3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale); 4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale); 5) Anatomia e istologia dell'apparato locomotore; 6) Fisiologia dell'apparato locomotore; 7) Nozioni di chirurgia generale; 8) Nozioni di pediatria. 2° Anno: 1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale); 2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale); 3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale); 4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale); 5) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica; 6) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore; 7) Anestesia e rianimazione. 3° Anno: 1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale); 2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale); 3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale); 4) Apparato - terapia ortopedica; 5) Fisiochinesiterapia; 6) Infortunistica. Gli esami si svolgeranno per singole materie. Gli esami di clinica ortopedica e traumatologica, di tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica, di radiodiagnostica, saranno teorici e pratici. Per l'ammissione al corso successivo è obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso. Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovrà presentare una tesi a stampa o dattiloscritta su un argomento della specialità. Scuola di specializzazione in clinica pediatrica Art. 112. - La scuola ha la durata di tre anni. Ad essa possono iscriversi previa valutazione dei titoli di studio e di carriera e previo superamento di un esame di ammissione i laureati in medicina e chirurgia in numero totale di diciotto per i tre anni di corso. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) Clinica pediatrica (1°); 2) Patologia pediatrica (1°); 3) Puericultura (1°); 4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (1°); 5) Auxologia normale e patologica; 6) Psicologia dell'età evolutiva. 2° Anno: 1) Clinica pediatrica (2°); 2) Patologia pediatrica (2°); 3) Puericultura (2°); 4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (2°); 5) Terapia pediatrica; 6) Radiologia pediatrica; 7) Malattie infettive dell'infanzia. 3° Anno: 1) Clinica pediatrica (3°); 2) Neuropsichiatria e igiene mentale dell'infanzia. Le materie fondamentali potranno essere integrate a giudizio della direzione della scuola con insegnamenti scelti tra i seguenti: 1) Chirurgia pediatrica; 2) Ortopedia e traumatologia infantile; 3) Odontoiatria; 4) Clinica dermosifilopatica; 5) Clinica oculistica; 6) Clinica otorinolaringoiatrica; 7) Cardiologia; 8) Genetica, ed altre eventuali che la direzione della scuola può stabilire di anno in anno. Il direttore della scuola può disporre che si tengano un certo numero di conferenze e seminari su argomenti di interesse pediatrico. Il funzionamento della scuola si esplica mediante le attrezzature cliniche e scientifiche dell'istituto di clinica pediatrica presso il quale è obbligatorio un periodo di internato di almeno dieci mesi per ogni anno di corso. Eventuali abbreviazioni di corso saranno decise dietro richieste dell'interessato dal consiglio della scuola. L'insegnamento avrà carattere prevalentemente pratico-dimostrativo. Alla fine di ogni anno di corso gli allievi dovranno sostenere prove teoriche e pratiche sulle materie di insegnamento. L'esame di diploma verterà sulla discussione di tesi scritta compilata o sperimentale su argomento di pediatria concordato con la direzione della scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1969 Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 150. - CARUSO

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