Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 957/1955
Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1955, n. 957
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 957/1955
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1955, n. 957
## Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di magistero
di Catania.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 settembre 1951, n. 110 ; Veduto il testo unico delle leggi sul istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero di Catania, approvato con il decreto sopraindicato, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 7. - La lettera c) è sostituita dalla seguente: c) delibera, secondo le proposte del Consiglio dei professori, sul modo di provvedere alle cattedre vacanti, stabilmente o mediante incarichi. L'art. 10 è abrogato e sostituito dal seguente: Art. 1 Art. 10. - Il Consiglio direttivo ha funzioni amministrative, si compone di tutti i professori di ruolo ed è assistito dal direttore amministrativo il quale funge da segretario ed ha voto consultivo. Il Consiglio direttivo: a) fa le sue proposte sul modo di provvedere alle cattedre vacanti o stabilmente a norma di legge o mediante incarichi, entro i limiti dell'organico; b) fa proposte e dà pareri su provvedimenti relativi allo stato giuridico dei professori incaricati; c) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto. L'art. 11 è abrogato e sostituito dal seguente: Art. 11. - Il Consiglio dei professori regola la parte didattica, e si compone di tutti i professori di ruolo dell'Istituto, il meno anziano dei quali funge da segretario. Il Consiglio dei professori: a) provvede alle cattedre vacanti da ricoprire o stabilmente a norma di legge o mediante incarichi; b) coordina i programmi d'insegnamento secondo le esigenze didattiche dei vari corsi; c) delibera sugli orari delle lezioni ed esercitazioni dei singoli corsi e determina l'orario generale dell'Istituto; d) dà pareri su qualsiasi argomento di carattere generale e concernente l'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto; e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto. L'art. 20 è abrogato e sostituito dal presente: Art. 20. - Il conferimento degli incarichi e di insegnamento e delle supplenze è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio dei professori. Art. 27. - Il comma secondo ed ultimo è abrogato e sostituito dal seguente: Ciascun professore può disporre di due assistenti volontari. Art. 43. - L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: La dissertazione scritta deve essere presentata in quadruplice copia alla segreteria dell'Istituto un mese prima della data fissata per l'esame. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 settembre 1955 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 85. - CARLOMAGNO
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