Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 959/1981
Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica "S. Cuore" di Milano.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 959
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 959/1981
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 959
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica "S. Cuore" di
Milano.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università cattolica "S. Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica "S. Cuore" di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Veduto l' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università cattolica "S. Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 155, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in leprologia e dermatologia tropicale. Scuola di specializzazione in leprologia e dermatologia tropicale Art. 1 Art. 156. - Presso l'istituto di clinica dermosifilopatica dell'Università cattolica del Sacro Cuore è istituita la scuola di specializzazione in leprologia e dermatologia tropicale allo scopo di conferire una adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia i quali intendono conseguire il diploma di specializzazione in leprologia e dermatologia tropicale. La scuola ha sede presso l'istituto di clinica dermosifilopatica. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Il corso della scuola di specializzazione in leprologia e dermatologia tropicale ha la durata di tre anni. Il numero massimo di allievi per i tre anni di corso è di nove. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. L'iscrizione alla scuola è aperta solo ai laureati in medicina e chirurgia. Le materie di insegnamento del corso sono le seguenti: 1° Anno: igiene e profilassi; microbiologia e immunologia; parassitologia; patologia generale; dermatologia; leprologia. 2° Anno: dermatologia; venereologia; leprologia; clinica ortopedica; clinica neuropsichiatrica; clinica otorinolaringoiatrica; fisiochinesiterapia e chinesi profilassi. 3° Anno: dermatologia; leprologia; clinica delle malattie infettive e tropicali; clinica chirurgica correttiva; clinica oculistica; clinica odontoiatrica; fisiochinesiterapia e chinesi profilassi. Un regolamento interno stabilirà l'orario delle lezioni ed esercitazioni, la frequenza nel reparto per hanseniani e nei laboratori, nonchè i doveri degli specializzandi. Al termine di ciascun anno di corso gli allievi sono tenuti a sostenere gli esami sulle materie di insegnamento dell'anno stesso di fronte ad una commissione. In seguito al risultato degli esami, la commissione stabilirà la loro idoneità o meno ad essere ammessi al successivo anno di corso. Agli allievi i quali abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in leprologia e dermatologia tropicale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982 Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 214
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