Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 962/1955
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1955, n. 962
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 962/1955
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1955, n. 962
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 3939, n. 1350, e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734 ; 26 ottobre 1940, n 2069 ; 4 maggio 1942, n. 565 ; 24 luglio 1942, n. 949 ; 24 agosto 1942, n. 1098 ; 24 ottobre 1942, n. 1672; con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461 e 31 dicembre 1947, n. 1758 e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619 ; 18 luglio 1949, n. 882 ; 20 ottobre 1949, n. 989 ; 20 ottobre 1949, n. 991 ; 20 ottobre 1949, n. 1178 ; 30 ottobre 1949, n. 1152 ; 11 giugno 1950, n. 622 ; 16 novembre 1950, n. 1313 ; 11 maggio 1951, n. 653 ; 27 ottobre 1951, n. 1813 ; 14 aprile 1952, n. 888 ; 16 agosto 1952, n. 2589 ; 19 settembre 1952, n. 1697 ; 11 marzo 1953, n. 565 ; 12 maggio 1953, n. 570 ; 25 agosto 1953, n. 834 ; 26 ottobre 1954, n. 1232 ; 12 febbraio 1955, n. 34 ; 30 giugno 1955, n. 694 ; 19 luglio 1955, n. 760 e 27 luglio 1955, n. 784 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Facoltà di giurisprudenza. L'art. 17, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di giurisprudenza, è abrogato e sostituito dal seguente. Sono annessi alla Facoltà di giurisprudenza i seguenti Istituti: 1) Istituto di filosofia del diritto, per l'insegnamento di; Filosofia del diritto. 2) Istituto di diritto penale, per i seguenti insegnamenti: Diritto penale; Procedura penale; Antropologia criminale. 3) Istituto di diritto romano e di diritti dell'Oriente mediterraneo, per i seguenti insegnamenti: Diritto romano; Istituzioni di diritto romano; Storia del diritto romano; Diritto bizantino; Diritti greci; Esegesi delle fonti del diritto romano; Diritto musulmano; Diritti dell'Oriente mediterraneo; Papirologia giuridica. 4) Istituto di storia del diritto italiano, per i seguenti insegnamenti: Storia del diritto italiano; Esegesi delle fonti del diritto italiano; Diritto comune. 5) Istituto di diritto pubblico, per i seguenti insegnamenti: Diritto costituzionale; Diritto amministrativo; Diritto internazionale; Diritto ecclesiastico; Diritto canonico; Diritto dei territori non autonomi; Storia dei trattati e politica internazionale. 6) Istituto di diritto privato e diritto processuale civile, per i seguenti insegnamenti: Istituzioni di diritto privato; Diritto civile; Diritto commerciale; Diritto del lavoro; Diritto processuale civile; Diritto agrario; Diritto minerario; Diritto industriale; Diritto privato comparato; Terminologia giuridica inglese; Terminologia giuridica francese; Terminologia giuridica tedesca; Terminologia giuridica russa. 7) Istituto di diritto della navigazione, per l'insegnamento di diritto della navigazione. 8) Istituto di economia e finanza, per i seguenti insegnamenti: Economia politica; Scienza delle finanze e diritto finanziario; Statistica; Demografia. 9) Istituto di teoria dell'interpretazione, per i seguenti corsi: Trattazione di teoria ermeneutica, nell'ambito dei rispettivi corsi; Esegesi storiche e comparative di fonti di diritto; Esercitazioni su questioni d'interpretazione nascenti dalla successione di leggi nel tempo o dal concorso, nello spazio, di ordinamenti rilevanti l'uno per l'altro (internazionale e interno, nazionale e straniero), con particolare riguardo alla problematica del diritto Internazionale privato; Corsi di terminologia tecnico-giuridica di diritti stranieri (tedesco, anglo-americano, russo-sovietico, olandese, svedese, eventualmente anche francese, spagnolo, portoghese). Art. 1 Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di: Diritto dei territori non autonomi; Diritti greci; Terminologia giuridica inglese; Terminologia giuridica francese; Terminologia giuridica tedesca; Terminologia giuridica russa. Sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari del corso di laurea medesimo: Diritto svizzero; Legislazione del lavoro; Diritto coloniale; Diritto greco. Art. 19. - È abrogato e sostituito dal seguente: Ai fini della propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti, vale la seguente tabella: Non si può essere am- se non si è superato l'esame messi a sostenere di: l'esame di: Demografia Statistica Diritti dell'Oriente Istituzioni di diritto privato mediterraneo Istituzioni di diritto romano Storia del diritto romano Diritto agrario Istituzioni di diritto privato Istituzioni di diritto romano Diritto amministra- Diritto costituzionale tivo Istituzioni di diritto privato Diritto bizantino Istituzioni di diritto privato Istituzioni di diritto romano Storia del diritto romano Diritto civile Economia politica Istituzioni di diritto privato Istituzioni di diritto romano Diritto commerciale Economia politica Istituzioni di diritto privato Istituzioni di diritto romano Diritto comune Istituzioni di diritto privato Istituzioni di diritto romano Storia del diritto romano Diritto del lavoro Diritto commerciale Diritto costituzionale Economia politica Istituzioni di diritto privato Istituzioni di diritto romano Diritto della naviga- Economia politica zione Istituzioni di diritto privato Istituzioni di diritto romano Diritto ecclesiastico Diritto costituzionale Istituzioni di diritto privato Diritto industriale Economia politica Istituzioni di diritto privato Istituzioni di diritto romano Diritto internazionale Diritto costituzionale Istituzioni di diritto privato Diritto musulmano Istituzioni di diritto privato Istituzioni di diritto romano Diritto processuale Diritto commerciale civile Diritto costituzionale Istituzioni di diritto privato Diritto romano Istituzioni di diritto privato Istituzioni di diritto romano Storia del diritto romano Esegesi delle fonti Istituzioni di diritto privato del diritto romano Istituzioni di diritto romano Papirologia giuridica Istituzioni di diritto privato Istituzioni di diritto romano Storia del diritto romano Scienza delle finanze Economia politica e diritto finanzia- rio Storia del diritto i- taliano. Storia del diritto romano Art. 20. - È abrogato e sostituito dal seguente: L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta su un tema scelto dal candidato in una delle materie di cui all'art. 18 e nella eventuale prova della preparazione giuridica generale del candidato. Facoltà di scienze politiche. L'art. 24, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di scienze politiche, è abrogato e sostituito dal seguente: Sono annessi alla Facoltà di scienze politiche i seguenti Istituti: 1) Istituto di studi economici finanziari e statistici, al quale sono attribuiti i seguenti insegnamenti: Contabilità di Stato;. Demografia; Economia coloniale; Economia politica; Geografia, e politica economica; Politica economica e finanziaria; Scienza delle finanze; Statistica economica; Storia delle dottrine economiche; Storia e politica monetaria. 2) Istituto di diritto pubblico e di dottrina, dello Stato, al quale sono attribuiti i seguenti insegnamenti: Diritto amministrativoù; Diritto costituzionale italiano e comparato; Diritto del lavoro; Diritto internazionale; Dottrina dello Stato; Diritto pubblico romano; Filosofia del diritto; Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di diritto pubblico; Sociologia; Istituzioni di diritto e politica penale; Organizzazione internazionale; Legislazione sociale. 3) Istituto di studi storici, al quale sono attribuiti i seguenti insegnamenti: Storia antica; Storia medioevale; Storia delle dottrine politiche; Storia dei trattati e politica internazionale; Storia delle istituzioni politiche; Storia e politica coloniale; Storia del giornalismo; Storia e politica navale; Storia moderna; Geografia ed etnografia coloniale; Storia militare; Storia dei partiti e movimenti politici. Art. 25. - È aggiunto il seguente comma: Occorre inoltre aver frequentato due corsi di esercitazioni, scelti fra i tre Istituti della Facoltà e l'Istituto di statistica della Facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali. Art. 30. - È abitato e sostituito dal seguente: I laureati in giurisprudenza, economia e commercio ed in scienze statistiche e demografiche o statistiche e attuariali - sempre che siano in possesso del diploma di maturità classica, o scientifica - sono ammessi al terzo anno, con l'obbligo di seguire i corsi e superare gli esami negli insegnamenti fondamentali e nelle lingue moderne, con esclusione degli esami già superati per la precedente laurea. Resta, inoltre, fermo l'obbligo della frequenza a due Istituti. Per l'abbreviazione dei corsi ed il riconoscimento di esami in base ad altre lauree od a studi compiuti presso altri Istituti italiani o stranieri, decide la Facoltà caso per caso. Facoltà di economia e commercio. Art. 36. - È abrogato e sostituito dal seguente: Presso la Facoltà sono costituiti i seguenti Istituti scientifici: 1) Istituto di scienze economiche; 2) Istituto di discipline giuridiche; 3) Istituto di ragioneria e storia della ragioneria; 4) Istituto di tecnica bancaria e professionale; 5) Istituto di tecnica industriale e commerciale; 6) Istituto di merceologia; 7) Istituto di matematica finanziaria; 8) Istituto di statistica; 9) Istituto di geografia economica; 10) Istituto di storia economica; 11) Istituto di scienza delle finanze e diritto finanziario. Art. 38. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti quelli di: Economia e tecnica dell'assicurazione; Diritto civile; Contabilità di Stato; Storia e critica delle dottrine economiche. Sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari del corso di laurea medesimo: Legislazione bancaria; Economia e finanza delle imprese di assicurazione; Economia e tecnica dell'armamento e della navigazione; Tecnica del commercio internazionale; Tecnica commerciale dei prodotti agricoli; Storia delle esplorazioni geografiche; Economia montana e forestale. Art. 39. - È abrogato e sostituito dal seguente: Ai fini della propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella: Non si può essere am- se non si è superato l'esame messi a sostenere di: l'esame di: Diritto amministrati- Istituzioni di diritto privato vo Istituzioni di diritto pubblico Diritto commerciale Istituzioni di diritto privato Diritto del lavoro Istituzioni di diritto privato Istituzioni di diritto pubblico Diritto della naviga- Istituzioni di diritto privato zione Diritto industriale Istituzioni di diritto privato Diritto internaziona- le Istituzioni di diritto privato Istituzioni di diritto pubblico Economia e politica Economia politica I agraria Statistica I Economia politica II Economia politica I Matematica finanzia- Matematica finanziaria I ria II Politica economica e Economia politica I finanziaria Statistica I Ragioneria generale Ragioneria generale ed appli- ed applicata II cata I Scienza delle finanze Economia politica I e diritto finanzia- Statistica I rio Statistica II Statistica I Storia economica Economia politica I Statistica I Tecnica bancaria e Ragioneria generale ed appli- professionale cata I e II Tecnica industriale e Istituzioni di diritto privato commerciale Merceologia Art. 40. - È abrogato e sostituito dal seguente: Gli esami di profitto sono ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella, materia sulla quale verte l'esame, e non si limitano alle nozioni impartite dal professore nel corso in cui lo studente e stato iscritto. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato sopra un temavertente su una delle materie fondamentali ad eccezione delle Istituzioni di diritto privato e di diritto pubblico e da lui scelta con l'approvazione del professore della materia, e nella discussione di una tesi orale scelta dalla Commissione esaminatrice tra due argomenti indicati dallo studente al momento della consegna della dissertazione scritta e approvati dal professore della - materia. Tali argomenti non debbono appartenere ad uno stesso gruppo di materie (economiche, giuridiche, tecniche). Qualora il candidato intenda scegliere per la dissertazione scritta, un tema vertente su una delle materie complementari, deve averne autorizzazione dal preside della Facoltà, salvo che l'insegnamento sia tenuto da un professore di ruolo, e averne superato il relativo esame. Dopo l'art. 40 è aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Art. 41. - I laureati in giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche, demografiche ed attuariali, sono ammessi al terzo anno di corso con l'esonero dalla frequenza del primo anno di lingue straniere. La Facoltà delibera caso per caso circa la convalida e l'esenzione degli esami comuni. Per le abbreviazioni di corso e il riconoscimento di esami in base ad altre lauree conseguite presso Università o Istituti superiori italiani e per i provenienti da altri corsi di laurea, decide la Facoltà caso per caso. Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali. Art. 42. - Alla Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali sono annessi l'Istituto di statistica, l'Istituto di statistica economica e l'Istituto di diritto delle assicurazioni. Facoltà di lettere e filosofia. Art. 52. - La denominazione della sezione "Topografia dell'Italia antica" presso l'Istituto di topografia antica è mutata in quella di "Topografia antica". Art. 53. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di: Filologia classica; Filosofia del linguaggio; Storia dell'arte contemporanea; Storia della critica d'arte. L'insegnamento complementare di "Filologia grecolatina" è soppresso. Facoltà di Magistero. L'art. 59, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà, è abrogato e sostituito dal seguente: Sono annessi alla Facoltà di Magistero i seguenti Istituti: Per il gruppo A (materie letterarie): Istituto di letteratura italiana - che è anche ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani negli studi filologici e critici relativi alla disciplina; Istituto di lingua e letteratura latina - che è anche ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani negli studi filologici e critici relativi alla disciplina; Istituto di scienze storiche che è anche ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani nelle ricerche storiche; Istituto di scienze geografiche e cartografiche - che è anche ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani nelle ricerche geografiche e cartografiche; Per il gruppo A (lingue e letterature straniere): Istituto di lingue e letterature straniere - che è anche ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani negli studi filologici e critici relativi alle lingue e letterature straniere (francese, inglese, tedesca, spagnola e russa) Per i gruppi B (pedagogia) e C (vigilanza scolastica): Istituto di filosofia e di storia della filosofia - che è anche ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani negli studi filosofici; Istituto di pedagogia - che è anche ordinato a seminario ed ha lo scopo di addestrare i giovani negli studi pedagogici. Gli Istituiti suddetti utilizzano per il conseguimento dei loro fini l'opera dei professori titolari, dei liberi docenti, degli assistenti ordinari, straordinari e volontari, promovono ricerche e studi individuali e collettivi e ne curano eventualmente la pubblicazione. I requisiti per l'ammissione degli studenti agli Istituti sono stabiliti dal Direttore. Corso di laurea in materie letterarie. Art. 60. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di: Filosofia; Igiene; Psicologia; Lingua e letteratura moderna straniera non scelta come fondamentale (biennale); Letteratura latina medioevale; Storia della scuola; Lingua e letteratura greca; Psicologia dell'età evolutiva; Sociologia; Filosofia morale; Lingua e letteratura russa (biennale); Filologia slava per chi sceglie come materia complementare la lingua e letteratura russa; Filologia germanica per chi sceglie come materia complementare la lingua e letteratura tedesca. L'insegnamento complementare di "Biologia delle razze umane" è soppresso. Corso di laurea in pedagogia. Art. 61. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di: Lingua e letteratura moderna straniera non scelta come fondamentale (biennale); Storia della grammatica e della lingua italiana; Letteratura latina medioevale; Storia della scuola; Lingua e letteratura greca; Psicologia dell'età evolutiva; Sociologia; Filosofia morale; Lingua e letteratura russa (biennale); Filologia slava per chi sceglie come materia complementare la lingua e letteratura russa; Filologia germanica per chi sceglie come materia complementare la lingua e letteratura tedesca. L'insegnamento complementare di "Biologia delle razze umane" è soppresso. Corso di laurea in lingue e letterature straniere. Art. 62. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: Storia della grammatica e della lingua italiana; Psicologia; Igiene; Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; Letteratura latina medioevale; Storia della scuola; Lingua e letteratura greca; Psicologia dell'età evolutiva; Filosofia morale; Filologia slava per chi sceglie come materia complementare la lingua e letteratura russa; Lingua e letteratura americana. Diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari. Art. 67. - È abrogato e sostituito dal seguente: L'esame di laurea consiste nella presentazione di una dissertazione scritta e nella discussione orale di essa, la quale attesti anche una soddisfacente cultura generale. L'esame scritto di pedagogia per gli iscritti al corso per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari ha carattere di saggio finale ed il candidato non vi sarà ammesso se non avrà superato tutti gli esami del corso. Art. 69. - È abrogato e sostituito dal seguente: Per il conseguimento della laurea in materie letterarie: 1) i diplomati in pedagogia e filosofia secondo l'ordinamento stabilito con regio decreto 20 marzo 1923, n. 736 , i laureati in pedagogia, i diplomati per l'abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari a corso triennale, devono regolare le loro iscrizioni in modo che complessivamente fra il corso del primo titolo accademico e quello per il secondo essi seguano tre anni di italiano, latino, storia e geografia; inoltre i diplomati in filosofia e pedagogia sono tenuti a seguire un anno di tre corsi complementari a scelta tra quelli prescritti per la laurea in materie letterarie; i diplomati per la abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari devono sostenere inoltre una prova scritta di traduzione latina; 2) i laureati in lingue e letterature straniere devono iscriversi al corso biennale di geografia, a corsi annuali di italiano, latino, storia, e ai corsi di pedagogia e storia della filosofia se non li abbiano già frequentati per il conseguimento del primo titolo. In ogni altro caso, per il conseguimento della laurea suddetta si segue un corso che sarà assegnato dalla Facoltà caso per caso. Coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione al corso di laurea in materie letterarie in base alle disposizioni di cui al presente articolo, devono superare gli esami negli insegnamenti che sono tenuti a frequentare. Comunque prima dell'esame di laurea, occorre sempre sostenere e superare la prova scritta di cultura generale. Art. 70. - È abrogato e sostituito dal seguente: Per il conseguimento della laurea in pedagogia: 1) i diplomati per l'abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari a corso triennale devono seguire un corso annuale di storia della filosofia, uno biennale di filosofia e tre corsi annuali a scelta tra le materie complementari prescritte per la laurea in pedagogia (escluso Istituzioni di diritto pubblico); possono seguire un anno soltanto di filosofia coloro che durante il corso di vigilanza si siano iscritti ed abbiano frequentato detta materia per un anno; tutti devono, inoltre, sostenere una prova scritta di traduzione latina; 2) i diplomati in materie letterarie, secondo l'ordinamento stabilito dal regio decreto 13 marzo 1923, numero 736 , devono seguire i corsi annuali di filosofia, pedagogia e di tre materie complementari a scelta tra quelle prescritte per la laurea in pedagogia (escluso Istituzioni di diritto pubblico); 3) i laureati in materie letterarie sono tenuti a seguire un corso biennale di pedagogia e di filosofia e un corso annuale di storia della filosofia; qualora però essi, durante il corso per la laurea in materie letterarie, abbiano seguito l'insegnamento di pedagogia per due anni, possono nel nuovo corso per la laurea in pedagogia, limitare ad un solo anno l'iscrizione a tale materia; del pari non sono tenuti al corso annuale di storia della filosofia se, per la laurea in materie letterarie, abbiano per due anni seguito tale insegnamento. In ogni altro caso va seguito un corso da giudicarsi caso per caso dalla Facoltà. Coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione al corso di laurea in pedagogia in base alle disposizioni di cui al presente articolo, devono superare gli esami negli insegnamenti che sono tenuti a frequentare. Comunque prima dell'esame di laurea in pedagogia occorre sempre sostenere e superare la prova scritta di cultura generale sulle discipline filosofiche. Art. 71. - È abrogato e sostituito dal seguente: Per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere: 1) i diplomati per l'abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari a corso biennale e i diplomati in filosofia e pedagogia o in materie letterarie, secondo l'ordinamento anteriore a quello stabilito dal regio decreto 13 marzo 1923, n. 736 , devono seguire un corso che sarà assegnato dalla Facoltà caso per caso; 2) tutti gli altri laureati e diplomati delle Facoltà o Istituti superiori di magistero possono conseguire la laurea, approfondendo lo studio della lingua già studiata durante il corso per il conseguimento del primo titolo, frequentando per due anni i corsi relativi alla lingua medesima, per due anni quelli relativi a un'altra lingua straniera, per un anno i corsi delle due altre lingue straniere, previste come materie fondamentali del corso di lingue e letterature straniere, filologia romanza, filologia germanica e geografia, se non li abbiano già frequentati durante il corso per il conseguimento del primo titolo. I diplomati per l'abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari devono inoltre sostenere una prova scritta di traduzione latina. Coloro che abbiano ottenuto l'iscrizione al corso di laurea in lingue e letterature straniere, in base alle disposizioni di cui al presente articolo, devono superare gli esami negli insegnamenti che sono tenuti a frequentare. Tutti sono tenuti, prima dell'esame di laurea, a sostenere una prova scritta di cultura generale nella lingua in cui intendono approfondire gli studi per il conseguimento della laurea. Facoltà di medicina e chirurgia. Art. 73. - Sono creati i seguenti altri Istituti: Istituto di anatomia chirurgica; Istituto di urologia; Istituto di medicina costituzionale ed endocrinologia; Istituto di antropologia criminale. Art. 77. - Dopo il comma secondo è aggiunto il seguente: Nel caso di passaggio di studenti da altro corso di laurea a quello di medicina e chirurgia, si applicano i criteri indicati nel comma precedente. Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Art. 80. - È abrogato e sostituito dal seguente: La Facoltà comprende i seguenti Istituti: 1) Istituto di chimica - suddiviso nei laboratori di: a) chimica analitica; b) chimica fisica ed elettrochimica; c) chimica generale inorganica; d) chimica organica. 2) Istituto fisico - suddiviso dei laboratori di: a) fisica sperimentale; b) fisica teorica; c) spettroscopia; d) onde elettromagnetiche. 3) Istituto di fisica superiore; 4) Istituto di antropologia: 5) Istituto di mineralogia e petrografia - suddiviso nei laboratori di: mineralogia e petrografia; 6) Istituto di geologia e paleontologia - suddiviso nei laboratori di: geologia e paleontologia; 7) Istituto di anatomia comparata; 8) Istituto di zoologia; 9) Istituto di fisiologia generale; 10) Istituto di botanica con annesso orto; 11) Osservatorio astronomico; 12) Istituto di disegno; 13) Istituto di matematica con annesso laboratorio di analisi superiore col compito di sottoporre ad analisi matematica quantitativa i problemi della scienza e delle tecniche, indirizzando anche ricerche proprie al perfezionamento ed alla creazione di metodi di analisi matematica rispondenti allo adempimento del detto compito; 14) Istituto di geochimica; 15) Istituto di scienza dell'alimentazione. Corso di laurea in chimica Art. 81. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di: Merceologia (chimica merceologica); Misure elettriche. Corso di laurea in fisica. Art. 83. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di: Astronomia stellare; Istituzioni di fisica atomica; Sismologia; Calcolo numerico e grafico; Teoria delle funzioni; Elettronica. Art. 84. - È abrogato e sostituito dal seguente: Ai fini della propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella: Non si può essere am- se non si è superato l'esame messi a sostenere di: l'esame di: Analisi superiore Analisi matematica (algebrica Astronomia ed infinitesimale (biennale); Esercizi di fisica sperimen- tale I; Fisica sperimentale (biennale); Geometria anali- tica con elementi di proiet- tiva; Meccanica razionale con elementi di statica grafica Chimica fisica Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale) Chimica generale ed inorgani- con elementi di organica; Esercizi di fisica sperimen- tale I; Fisica sperimentale (biennale); Geometria anali- tica con elementi di proiet- tiva; Meccanica razionale con elementi di statica grafica Chimica organica Analisi matematica (algebrica Calcolo delle proba-- ed infinitesimale) (biennale) bilità Esercizi di fisica sperimenta- Calcolo numerico e le I; Fisica sperimentale grafico (biennale); Geometria anali- Elettronica tica con elementi di proiet- Elettrotecnica tiva; Meccanica razionale con Esercizi di fisica elementi di statica grafica sperimentale II Esercizi di fisica sperimentale III Fisica matematica Fisica superiore Fisica tecnica Fisica teorica Fisica terrestre Geodesia Geometria differen ziale Meccanica statistica Meccanica superiore Mineralogia Onde elettromagneti- che Radioattività Spettroscopia Teoria delle funzioni Corso di laurea in scienze matematiche. Art. 85. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze matematiche sono aggiunti quelli di: Economia matematica; Astronomia stellare. Art. 86. - È abrogato e sostituito dal seguente: Ai fini della propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella: Non si può essere am- se non si è superato l'esame messi a sostenere di: l'esame di: Analisi superiore Analisi matematica (algebrica Astronomia ed infinitesimale) (biennale) Calcolo delle proba- Esercizi di fisica I; Fisica bilità sperimentale (biennale); Geo- Calcoli numerici e metria analitica con elementi grafici di proiettiva e geometria de- Esercizi di fisica II scrittiva con disegno (bien- Fisica matematica nale); Meccanica razionale Fisica superiore con elementi di statica gra- Fisica teorica fica e disegno Geodesia Geometria algebrica Geometria differen- Analisi matematica (algebrica ziale ed infinitesimale) (biennale) Geometria superiore Esercizi di fisica I; Fisica Matematica attuariale sperimentale (biennale); Geo- e tecnica delle as- metria analitica con elementi sicurazioni libere di proiettiva e geometria de- sulla vita umana scrittiva con disegno (bien- Matematiche comple- nale); Meccanica razionale mentari con elemen-di statica grafica Matematiche superiori e disegno Meccanica superiore Storia delle matema- tiche Teoria dei numeri Teoria delle funzioni Topologia Corso di laurea in matematica e fisica. Art. 87. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica sono aggiunti quelli di: Geometria algebrica; Teoria dei numeri; Economia matematica; Astronomia stellare; Istituzioni di fisica atomica. Art. 88. - È abrogato e sostituito dal seguente: Ai fini della propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella: Non si può essere am- se non si è superato l'esame messi a sostenere di: l'esame di: Analisi superiore Analisi matematica (algebrica Astronomia ed infinitesimale) (biennale) Calcolo delle proba- Esercizi di fisica I; Fisica bilità sperimentale (biennale); Geo- Calcoli numerici e gra- metria analitica con elementi fici di proiettiva e geometria de- Elettrotecnica scrittiva con disegno (bien- Esercizi di fisica II nale); Meccanica razionale Fisica matematica con elementi di statica gra- Fisica superiore fica e disegno Fisica tecnica Fisica teorica Fisica terrestre Geometria differen- ziale Geometria superiore Geodesia Istituzioni di fisica atomica Matematica attuaria- le e tecnica delle assicurazioni libe- re sulla vita umana Matematiche comple- Analisi matematica (algebrica mentari ed infinitesimale) (biennale) Matematiche superiori Esercizi di fisica I; Fisica sperimentale (biennale); Geo- Meccanica statistica metria analitica con elementi Meccanica superiore di proiettiva e geometria de- Mineralogia scrittiva con disegno (bien- Onde elettromagneti- nale); Meccanica razionale che con elementi di statica gra- Spettroscopia fica e disegno Storia delle matema- tiche Teoria dei numeri Teoria delle funzioni Topologia Corso di laurea in scienze naturali. Art. 89. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di "Disegno a mano libera". Art. 90. - È abrogato e sostituito dal seguente: Ai fini della propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella: Non si può essere am- se non si è superato l'esame messi a sostenere di: l'esame di: Chimica biologica Chimica organica Chimica fisica Istituzioni di matematiche; Chimica generale ed inorgani- ca Entomologia agraria Zoologia Fisiologia generale I Anatomia umana; Chimica genera- le ed inorganica; Chimica or- ganica; Fisica; Zoologia; Bo- tanica Fisiologia genera- Fisiologia generale I le II Fisiologia vegetale Botanica Mineralogia Chimica generale ed inorganica; Chimica organica; Fisica; I- stituzioni di matematiche Paleontologia Zoologia; Botanica Patologia vegetale Botanica. Corso di laurea in scienze biologiche. Art. 91. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: "paleontologia umana" e "disegno a mano libera". Art. 92. - È abrogato e sostituito dal seguente: Ai fini della propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella: Non si può essere am- se non si è superato l'esame messi a sostenere di: l'esame di: Anatomia comparata Istologia ed embriologia Chimica biologica Chimica organica Chimica fisica Istituzioni di matematiche; Chimica generale ed inorgani- ca Entomologia agraria Zoologia Fisiologia generale I Anatomia umana; Chimica genera- le ed inorganica; Chimica or- ganica; Fisica Fisiologia genera- Fisiologia generale I le II Fisiologia vegetale Botanica Paleontologia Zoologia e botanica Patologia generale Anatomia umana; Fisiologia ge- nerale I e II; Istologia ed embriologia Patologia vegetale Botanica Corso di laurea in scienze geologie. Art. 93. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di: Disegno a mano libera; Sismologia. Facoltà di farmacia. Art. 100. - È abrogato e sostituito dal seguente: Alla Facoltà di farmacia è annesso l'Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica. Art. 101. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e aggiunto quello di "chimica tossicologica". Art. 102. - Il comma secondo è abrogato e sostituito dal seguente: Ai fini della propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella: Non si può essere am- se non si è superato l'esame messi a sostenere di: l'esame di: Biochimica applicata Chimica biologica; Chimica ge- nerale ed inorganica; Chimi- ca organica Chimica biologica Chimica generale ed inorganica; Chimica organica Chimica bromatologica Chimica organica Chimica di guerra Chimica organica Chimica farmaceutica Chimica organica e tossicologica Chimica organica con Chimica generale ed inorganica esercitazioni Esercizi di chimica Chimica generale ed inorganica farmaceutica e tos- sicologica I Esercizi di chimica Chimica organica; Esercizi di farmaceutica e tos- Chimica farmaceutica e tossi- sicologica II cologica I Esercizi di chimica Chimica farmaceutica e tossico- farmaceutica e tos- logica I e II; Esercizi di sicologica III Chimica farmaceutica e tossi- cologica II Farmacologia e farma- Anatomia umana; Chimica biolo- cognosia gica; Chimica farmaceutica e tossicologica I e II; Fisio- logia generale Fisiologia generale Anatomia umana Idrologia Chimica generale ed inorganica Tecnica e legislazione Chimica farmaceutica e tossico- farmaceutica logica I e II Igiene Fisiologia generale; Chimica generale ed inorganica; Chi- mica organica Chimica fisica Chimica generale ed inorganica Art. 104. - Il comma terzo è abrogato e sostituito dal seguente: L'esame orale comprende la discussione di una dissertazione scritta, presentata almeno un mese prima degli esami, la discussione di due argomenti scelti dalla Commissione fra, i tre presentati dal candidato medesimo almeno tre mesi prima dell'esame, e una prova di cultura generale. Art. 105. - I commi primo e secondo sono abrogati e sostituiti dai seguenti: I laureati in chimica, in chimica industriale possono essere iscritti al terzo anno. I laureati in scienze naturali e scienze biologiche possono essere parimenti iscritti al terzo anno, purchè durante i predetti corsi di laurea abbiano frequentato le esercitazioni di chimica farmaceutica (analisi qualitativa). I laureati in medicina e chirurgia, in fisica, in matematica e fisica o in scienze matematiche possono essere iscritti al secondo anno. Facoltà di ingegneria. Art. 107. - La denominazione dell'Istituto di miniere è mutata in quella di "Istituto di arte mineraria". Sono creati i seguenti Istituti: Istituto di costruzioni idrauliche, presso il quale si svolgono gl'insegnamenti di: a) costruzioni idrauliche; b) igiene applicata; c) impianti speciali idraulici. Istituto di geofisica mineraria, presso il quale si svolge l'insegnamento di geofisica mineraria. Art. 108. - L'insegnamento di "architettura tecnica" è annuale anche per la sottosezione edile della sezione di ingegneria civile. Art. 111. - Alla dizione e sono insegnamenti complementari" va aggiunto "per tutte le sezioni". Agli insegnamenti complementari è aggiunto quello di "Elettronica". Art. 114. - È abrogato e sostituito dal seguente: Ai fini della propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti, vale la seguente tabella: Non si può essere am- se non si è superato l'esame messi a sostenere di: l'esame di: Architettura e compo- Architettura tecnica; Scienza sizione architetto- delle costruzioni nica I Architettura e compo- Architettura e composizione ar- sizione architetto- chitettonica I; Architettura nica II tecnica; Costruzioni di legno ferro, cemento armato; Scien za delle costruzioni Arte mineraria Elettrotecnica; Fisica tecnica; Idraulica; Macchine; Meccani- ca applicata alle macchine; Scienza delle costruzioni; Tecnologie generali Chimica applicata Fisica tecnica; Tecnologie ge- nerali Chimica industriale Chimica applicata; Chimica fi- sica (per la sola sottose- zione chimica); Fisica tec- nica; Tecnologie generali Comunicazioni elet- Elettrotecnica; Fisica tecnica triche Costruzione di mac- Fisica tecnica; Idraulica; Mac- chine chine; Meccanica applicata alle macchine; Scienza delle costruzioni; Tecnologie gene- rali Costruzione di mac- Elettrotecnica; Fisica tecnica; chine elettriche Idraulica; Macchine; Meccani- ca applicata alle macchine; Scienza delle costruzioni; Tecnologie generali Costruzioni di legno, Scienza delle costruzioni ferro, cemento ar- mato Costruzione di ponti Costruzioni di legno, ferro e cemento armato; Scienza delle costruzioni Costruzioni idrauli- che Costruzioni di legno, ferro e cemento armato; Idraulica; Scienza delle costruzioni Costruzioni marittime Costruzioni di legno, ferro e cemento armato; Idraulica; Scienza delle costruzioni Costruzioni stradali Costruzioni di legno, ferro e e ferroviarie cemento armato; Scienza del- le costruzioni; Topografia con elementi di geodesia Disegno di macchine e Meccanica applicata alle mac- progetti chine; Scienza delle costru- zioni Elettrochimica Chimica fisica Elettrotecnica Fisica tecnica Geofisica mineraria Fisica tecnica Geologia Petrografia Giacimenti minerari Petrografia Impianti industriali Chimica applicata; Chimica fi- chimici sica; Chimica industriale, elettrotecnica; Fisica tecni- ca; Idraulica; Macchine; mec- Meccanica applicata alle mac- chine; Scienza delle costru- zioni; Tecnologie generali Impianti industriali Elettrotecnica; Fisica tecnica; elettrici Idraulica, Macchine; Meccani- ca applicata alle macchine; Scienza delle costruzioni; Tecnologie generali Impianti industriali Elettrotecnica; Fisica tecnica; meccanici Idraulica; Macchine; Meccani- ca applicata alle macchine; Scienza delle costruzioni; Tecnologie generali Impianti speciali Fisica tecnica; Idraulica; Mac- idraulici chine; Meccanica applicata alle macchine; Scienza delle costruzioni; Tecnologie gene- rali Macchine Fisica tecnica; Idraulica; Mec- canica applicata alle macchi- chine; Scienza delle costru- zioni; Tecnologie generali Metallurgia e metal- Chimica applicata; Chimica fi- lografia sica (per le sottosezioni chimica e meccanica); Fisica tecnica; Tecnologie generali Misure elettriche Elettrotecnica; Fisica tecnica Paleontologia Petrografia Radiotecnica Elettrotecnica; Fisica tecnica Tecnica ed economia Elettrotecnica; Fisica tecnica; dei trasporti Idraulica; Macchine; Mecca- nica applicata alle macchine; Scienza delle costruzioni; Tecnologie generali Tecnologie speciali Chimica applicata; Chimica fi- chimiche sica; Fisica tecnica; Tecno- logie generali Tecnologie speciali Chimica fisica (per la sola (meccaniche) sottosezione meccanica); Fi- sica tecnica; Meccanica ap- plicata alle macchine; Scien- za delle costruzioni; Tecno- logie generali Trazione elettrica Elettrotecnica; Fisica tecnica; Idraulica; Macchine; Meccani- ca applicata alle macchine; Scienza delle costruzioni; Tecnica ed economia dei tra- sporti; Tecnologie generali Facoltà di architettura. Art. 126. - All'elenco degli Istituti della Facoltà di architettura è aggiunto quello di: "Istituto di disegno e rilievo dei monumenti". Art. 127. - Agli insegnamenti complementari del biennio di studi propedeutici del corso di laurea in architettura è aggiunto quello di "Plastica". È soppresso dall'elenco degli insegnamenti medesimi quello di "Plastica ornamentale". Art. 128. - È abrogato e sostituito dal seguente: Ai fini della propedeuticità delle iscrizioni ai corsi e degli esami dei diversi insegnamenti, valgono le seguenti tabelle: Non si può essere ot- se non si è superato l'esame tenere l'iscri- di: zione ai corsi di: Architettura degli Elementi di composizione interni arredamento e decorazione II Composizione archi- Elementi di composizione tettonica I Scienza delle costru- Scienza delle costruzioni I zioni II Tecnologia dei mate- Scienza delle costruzioni I riali e tecnica delle costruzioni Urbanistica II Elementi di composizione Non si può essere am- se non si è superato l'esame messi a sostenere di: l'esame di: Analisi matematica e Analisi matematica e geometria geometria analitica analitica I II Applicazioni di geo- Geometria descrittiva ed ele- metria descrittiva menti di proiettiva Architettura degli Architettura degli interni, ar- interni, arredamen- redamento e decorazione I; to e decorazione II Elementi di composizione Composizione archi- Elementi di composizione; Ca- tettonica I ratteri distributivi degli e- difici Composizione archi- Composizione architettonica I tettonica II Disegno dal vero II Disegno dal vero I Elementi di architet- Elementi di architettura e ri- tura e rilievo dei lievo dei monumenti I monumenti II Estimo ed esercizio Caratteri distributivi degli professionale edifici Impianti tecnici Meccanica razionale e statica grafica; Fisica tecnica Mineralogia e geolo- Chimica generale ed applicata gia Restauro dei monumen- Caratteri stilistici e co- struttivi dei monumenti Scienza delle costru- Meccanica razionale e statica zioni I grafica Scienza delle costru- Scienza delle costruzioni I zioni II Storia dell'arte e Storia dell'arte e storia e storia e stili del- stili dell'architettura I l'architettura II Tecnologia dei mate- Scienza delle costruzioni I; riali e tecnica Impianti tecnici delle costruzioni Urbanistica II Urbanistica I; Caratteri di- stributivi degli edifici Art. 129. - Il comma secondo è abrogato e sostituito dal seguente: Gli insegnamenti di materie compositive comprendono lezioni teorico-pratiche ed esercitazioni di prove estemporanee e si concludono coll'elaborazione di progetti aventi per oggetto temi peculiari di ciascuna materia. L'art. 131 è abrogato. Art. 133. - È abrogato e sostituito dal seguente: L'esame di laurea consiste: a) nella esecuzione di una prova estemporanea attinente alla scienza delle costruzioni, con durata di otto ore; b) nella esecuzione di due prove estemporanee di otto ore ciascuna su temi di composizione architettonica ed urbanistica scelti dal candidato su due temi che gli vengono proposte. Nei successivi cinque giorni il candidato sviluppa uno dei temi prescelti; c) in una discussione sui criteri artistici, scientifici e tecnici che hanno guidato il candidato nello svolgimento dei vari progetti eseguiti nel corso degli studi e segnatamente nel secondo anno di composizione architettonica. Scuola di ingegneria aeronautica. L'art. 135 è abrogato e sostituito dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Art. 135. - La scuola di ingegneria aeronautica ha per fine di promuovere il progresso della scienza e dell'arte aeronautica e di addestrare in questo ramo di studio coloro che siano già forniti di una laurea in ingegneria. Art. 136. - Gli studi della scuola di ingegneria aeronautica hanno la durata di un anno e si distinguono secondo la specializzazione "velivoli" o "motori". La specializzazione "velivoli" ha due indirizzi: "aerodinamica" e "struttura", la specializzazione "motori" ha pure due indirizzi: "missili" e "propulsori", Art. 137. - Al termine degli studi la scuola di ingegneria aeronautica conferisce la laurea in ingegneria aeronautica, con distinzione della specializzazione seguita: "velivoli" o "motori", prescelta dall'allievo. Art. 139 (già 137). - È abrogato e sostituito dal seguente: Le materie d'insegnamento della scuola di ingegneria aeronautica sono le seguenti: 1) meccanica del volo (con esercitazioni di laboratorio); 2) aerodinamica (con esercitazioni di laboratorio); 3) costruzioni aeronautiche (con esercitazioni di laboratorio); 4) motori d'aviazione (con esercitazioni di laboratorio e sala montaggio); 5) aerologia; 6) dinamica dei motori; 7) diritto aeronautico; 8) elementi costruttivi dei velivoli; 9) elementi costruttivi dei motori; 10) tecnologia dei materiali dei velivoli (con esercitazioni di laboratorio); 11) tecnologia dei materiali dei motori e chimica della combustione (con esercitazioni di laboratorio); 12) complementi di termodinamica tecnica; 13) accessori e istallazione dei motori; 14) collaudo e strumenti di bordo; 15) prove e collaudo dei motori; 16) economia dei trasporti aerei; 17) balistica ed armi aeronautiche; 18) radiotecnica aeronautica. Tali insegnamenti sono divisi come appresso tra il ramo velivoli e il ramo motori: Ramo velivoli Ramo motori 1. Meccanica del volo 1. Meccanica del volo (con (con esercitazioni esercitazioni e labora- e laboratorio) torio) 2. Aerodinamica (con 2. Aerodinamica (con eser- (con esercitazioni citazioni e laborato- e laboratorio) rio) 3. Costruzioni aero- 3. Costruzioni aeronauti- nautiche (con e- che (con esercitazioni sercitazioni e la- e laboratorio) boratorio) 4. Motori d'aviazio- 4. Motori d'aviazione (con ne (con esercita- esercitazioni, labora- zioni, laboratorio torio e sala montaggio) e sala montaggio) 5. Aerologia 5. Dinamica dei motori 6. Diritto aeronauti- 6. Diritto aeronautico co 7. Elementi costrut- 7. Elementi costruttivi tivi dei velivoli dei motori 8. Tecnologia dei ma- 8. Tecnologia dei materia- teriali dei veli- li dei motori e chimica voli (con eserci- della combustione (con tazioni e labora- esercitazioni e labora- torio) torio) 9. Economia dei tra- 9. Complementi di termodi- sporti aerei namica tecnica 10. Accessori e in- 10. Accessori e installa- stallazioni dei zioni dei motori motori 11. Balistica ed armi 11. Balistica ed armi aero- aeronautiche nautiche I 12. Collaudo e stru- 12. Prova e collaudo dei menti di bordo motori 13. Radiotecnica aero- 13. Radiotecnica aeronauti- nautica ca Dopo l'art. 144 (già 142), è aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Art. 145. - Sono annessi alla scuola d'ingegneria aeronautica i seguenti Istituti: 1) Istituto di aerodinamica, comprendente le cattedre di aerodinamica, meccanica del volo, aerologia; 2) Istituto di costruzioni aeronautiche, comprendente le cattedre di costruzioni aeronautiche, elementi costruttivi dei velivoli, collaudo e strumenti di bordo; 3) Istituto motori d'aviazione, comprendente le cattedre di motori di aviazione, elementi costruttivi del motori, accessori e istallazione dei motori, complementi di termodinamica tecnica, dinamica dei motori, prove e collaudo dei motori; 4) Istituto di diritto aeronautico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 ottobre 1955 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1955 Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 109. - CARLOMAGNO
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