Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 965/1985

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino.

Pubblicato: 01/04/1986 In vigore dal: 31/10/1985 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. 965

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 965/1985 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. 965 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 ; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; vista la necessità di discostarsi dal parere stesso per la parte riguardante la presenza dei ricercatori nella scuola di specializzazione di "diritto civile", in quanto la normativa sopra citata non prevede l'utilizzazione dei ricercatori nelle scuole di specializzazione e per la parte relativa al comitato scientifico non previsto dalle norme vigenti; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Articolo unico Gli articoli da 47 a 57, relativi alla scuola di perfezionamento in diritto civile, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in diritto civile, afferente alla facoltà di giurisprudenza, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione successiva: Scuola di specializzazione in diritto civile Art. 47. - è istituita presso l'Università di Camerino la scuola di specializzazione in diritto civile che conferisce il diploma di specialista in diritto civile. Art. 48. - La direzione della scuola ha sede presso la sede della scuola, sita in Camerino. Art. 49. - La scuola ha lo scopo di formare specialisti in "diritto civile" con particolare riguardo alle professioni forensi e notarili, nonchè alle funzioni giudiziarie, al fine comunque di promuovere ed elevare la professionalità degli specializzandi. In connessione con l'attività didattica ed al fine di elevare la professionalità degli specializzandi, promuove ricerche scientifiche sugli istituti del diritto civile, organizza convegni di studi, seminari, conferenze, discussioni e cura pubblicazioni. Per il conseguimento di tali fini l'Università di Camerino può stipulare convenzioni con scuole, centri, istituti, dipartimenti, enti privati o pubblici, anche stranieri. Art. 50. - La durata del corso e di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 51. - Il numero massimo degli iscritti e di cento per ogni anno e complessivamente di trecento per l'intero corso di studi. Art. 52. - Possono partecipare all'ammissione coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in economia marittima e in scienze economiche e bancarie. I corsi di studio sono corsi ufficiali universitari e sono pubblici. Possono essere iscritti alla scuola coloro i quali sono in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero equivalenti a quelli sopra indicati. Art. 53. - Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi, in attuazione dell' art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio o da una valutazione in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli: a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione; b) il voto di laurea; c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione; d) le pubblicazioni nelle predette materie. Il punteggio dei predetti titoli e quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che in relazione al numero dei posti disponibili, siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di rinunzia sono ammessi coloro che seguono nella graduatoria. Art. 54. - Le materie di insegnamento fanno parte degli studi giuridici afferenti alla facoltà di giurisprudenza e sono le seguenti: 1° Anno. diritto di famiglia; diritto delle persone; diritto delle successioni; teoria dei rapporti patrimoniali; teoria dell'interpretazione. 2° Anno. diritto civile comparato; diritto dei contratti; elementi di diritto commerciale; responsabilità civile e sicurezza sociale; tutela dei diritti e processo. A) Per il raggruppamento di diritto delle obbligazioni e dei contratti: analisi della disciplina dei contratti tipici; autonomia privata e forme contrattuali; contratti bancari e assicurativi; diritto delle obbligazioni e dei contratti nei Paesi europei; diritto delle locazioni urbane; esercitazioni pratiche di diritto delle obbligazioni e dei contratti; normativa dei rapporti agrari; regime fiscale italiano e comparato dei contratti; regimi di pubblicità degli atti; tecniche della redazione contrattuale; teoria della circolazione dei beni. B) Per il raggruppamento di diritto delle persone e della famiglia: diritto delle formazioni sociali; diritto matrimoniale; diritto per i minori; esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della famiglia; giurisdizione volontaria in materia di persone e di famiglia; ordinamento statuale e diritti delle persone; rapporti patrimoniali nella famiglia; rapporti personali nella famiglia. C) Per il raggruppamento di diritto dell'impresa: diritto cartolare; diritto commerciale comunitario; diritto delle società per azioni nella CEE; diritto delle assicurazioni private e pubbliche; diritto industriale; diritto d'autore; diritto privato dell'economia; diritto dell'arbitrato interno ed internazionale; diritto agrario comparato; diritto agrario regionale; diritto agrario; diritto dell'impresa a partecipazione statale; disciplina delle società cooperative; esercitazioni pratiche di diritto dell'impresa; fallimento e procedure concorsuali; giurisdizione volontaria in materia commerciale; legislazione sul credito e sul risparmio; legislazione della banca e della borsa; legislazione sui crediti speciali; legislazione dell'artigianato. D) Per il raggruppamento di diritto del lavoro: contratto individuale di lavoro e contrattazione collettiva; diritto comparato del lavoro; diritto comunitario del lavoro; diritto della sicurezza sociale; diritto del rapporto di lavoro privato e pubblico; diritto processuale del lavoro; diritto sindacale; tecniche della contrattazione collettiva. E) Corsi comuni ai precedenti raggruppamenti: diritto privato comunitario; diritto internazionale privato; elementi di diritto civile dei Paesi socialisti; elementi di diritto civile dei Paesi dell'Europa occidentale; elementi di diritto civile dei Paesi anglo-americani; elementi di diritto civile dei Paesi latino-americani; informatica giuridica; legislazione notarile; ordinamento giudiziario; ordinamento forense. Nei termini previsti dalla vigente normativa è particolarmente in attuazione dell' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , ai fini della frequenza del terzo anno, lo studente dovrà iscriversi scegliendo cinque materie opzionali, di cui tre in uno dei raggruppamenti A), B), C), D) e due tra quelle dei corsi comuni (raggruppamento E). Art. 55. - La frequenza dei corsi è obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai due terzi della complessiva attività di formazione professionale organizzata dalla scuola. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame composta a norma di legge, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Le borse di studio per la frequenza dei corsi sono sottoposte alla vigente normativa. Art. 56. - Lo svolgimento dell'attività didattica terrà conto anche del carattere pratico delle discipline. A tale scopo il consiglio della scuola stabilirà, sentiti i docenti interessati, le attività che gli specializzandi dovranno svolgere in collaborazione con ordini e organizzazioni professionali, con l'autorità giudiziaria, con enti locali, con enti pubblici o privati, e con chiunque altro riterrà utile ai fini della formazione professionale. Gli specializzandi, ai fini della loro formazione professionale e come esperienza applicativa delle attività didattiche, potranno partecipare a tutte le attività della scuola. Il consiglio programma anche i seminari di singole discipline e di insegnamenti raggruppati e coordinati. A questi saranno chiamati a collaborare docenti universitari ed esperti che con il loro apporto possano mantenere il più alto possibile il livello culturale e di preparazione professionale a norma della legislazione vigente; per l'attuazione di tale collaborazione si provvederà con contratti di diritto privato a norma dell' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 , o con apposite convenzioni tra università ed enti nel rispetto della vigente normativa dell'ordinamento universitario. Il consiglio decide altresì le forme di internato e le relative modalità di svolgimento, in conformità alla legge vigente. Art. 57. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in diritto civile. Art. 58. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio d'amministrazione dell'Università anche su indicazione del consiglio di scuola. La scuola è finanziata, oltre che da contributi ordinari e straordinari dell'Università, da lasciti e donazioni di enti e di privati comunque iscritti nel bilancio dell'Università. Potranno essere assegnati premi scientifici a seguito di concorso con le modalità stabilite dal consiglio di scuola con fondi iscritti nel bilancio dell'Università. Art. 59. - Il consiglio della scuola è presieduto dal direttore ed è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 . Il consiglio, qualora i docenti dell'Università di Camerino non abbiano competenze specifiche in relazione a talune materie di insegnamento oppure non siano disponibili ad insegnare presso la scuola, si avvarrà, nell'ambito delle normative vigenti e nell'ambito di convenzioni con altri Atenei, della competenza di docenti provenienti da altre sedi universitarie. Il consiglio individua le esigenze didattiche cui si deve far fronte mediante contratto e provvede alla proposta, indicando i requisiti scientifici e professionali che debbono possedere i professori da nominare. Il consiglio, oltre a decidere su tutte le attività di cui all'art. 56, ha le competenze attribuitegli dalla vigente normativa. Art. 60. - La direzione della scuola è affidata ad un professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Art. 61. - Coloro i quali risultano iscritti alla scuola di perfezionamento in diritto civile al momento dell'entrata in vigore del presente statuto hanno diritto a conseguire il titolo in base al precedente ordinamento entro due anni; per lo stesso periodo sarà possibile mantenere attivati i corsi relativi alle materie per il conseguimento del diploma. Gli stessi hanno altresì la facoltà di chiedere l'iscrizione alla scuola di specializzazione in diritto civile con la convalida da parte del consiglio degli esami superati. Il consiglio determina, approvando gli esami superati nel precedente ordinamento, le modalità di verifica della preparazione degli specializzandi sulle materie fondamentali previste in questo statuto e non ancora sostenute. Coloro i quali effettuano tale passaggio potranno conseguire il diploma dopo un anno di iscrizione alla scuola di specializzazione in diritto civile purchè siano stati iscritti alla scuola di perfezionamento in diritto civile per almeno due anni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985 COSSIGA FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1986 Registro n. 18 Istruzione, foglio n. 70

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