Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 967/1981

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.

Pubblicato: 27/02/1982 In vigore dal: 31/10/1981 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 967

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 967/1981 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 967 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Gli articoli 302, 303 e 304, relativi alla scuola di specializzazione in ematologia, che muta la denominazione in quella di "ematologia generale" (clinica e laboratorio), sono sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in ematologia generale (Clinica e laboratorio) Art. 302. - La scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio) conferisce il diploma di specialista in ematologia generale (clinica e laboratorio). Art. 303. - La scuola ha sede presso l'istituto designato dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia. Art. 304. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Art. 305. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti. Art. 306. - La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 307. - Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi. Art. 308. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 309. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (1° anno); genetica ematologica; fisiopatologia ematologica (1° anno); biochimica ematologica; fisiopatologia del plasma; tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (1° anno); fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi. 2° Anno: morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue (2° anno); fisiopatologia ematologica (2° anno); immunoematologia; tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (2° anno); patologia speciale ematologica (1° anno); clinica delle emopatie (1° anno); anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia. 3° Anno: tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia (3° anno); nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata all'ematologia; radiodiagnostica e radioterapia ematologica; patologia speciale ematologica (2° anno); clinica delle emopatie (2° anno); terapia sistematica ematologica; terapia trasfusionale. Art. 310. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esami. Art. 311. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ematologia generale (clinica e laboratorio) gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione. Art. 312. - Le tasse e soprattasse sono le seguenti: tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa esami profitto . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 soprattassa esame di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000

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