Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 978/1975

Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Firenze.

Pubblicato: 30/04/1976 In vigore dal: 31/10/1975 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 978

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 978/1975 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. 978 ## Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Firenze. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Firenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1963, n. 629 , e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, n. 1207 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Firenze e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 62 è soppresso e sostituito dal seguente: "Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale di segreteria, tecnico ed ausiliario sono stabilite dalla tabella annessa al presente statuto. Al direttore amministrativo sono attribuite le competenze previste dall' art. 3 della legge 6 luglio 1948, n. 1038 e quanto altro previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari per i direttori amministrativi delle università e degli istituti universitari statali. I posti previsti nelle qualifiche iniziali della carriera direttivo-amministrativa, direttiva di ragioneria, di concetto amministrativa, di concetto di ragioneria, della carriera esecutiva d'ordine e della carriera del personale ausiliario, sono conferiti dal consiglio di amministrazione in seguito a pubblico concorso, da espletare con norme e modalità analoghe a quelle stabilite per il personale statale di carriere e qualifiche corrispondenti. Per lo stato giuridico, la progressione di carriera ed il trattamento economico di attività del personale appartenente alle predette carriere dell'Istituto, si osservano tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili al personale di carriera e qualifiche corrispondenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria statali nonchè quelle da esse richiamate e alle quali fanno comunque di volta in volta riferimento. Alla carriera del personale direttivo-amministrativa si applicano altresì, nella loro interezza, le norme dettate per l'analoga carriera dello Stato, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , attesa la complessità delle funzioni dirigenziali dell'Istituto. Il servizio di ruolo di qualsiasi natura prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici, è valutato per metà ai fini della ricostruzione della carriera nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili al personale di carriere e qualifiche corrispondenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria statali nonchè quelle da esse richiamate. All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale un'indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, quanti sono gli anni di servizio prestati". Dopo l'art. 64 è aggiunto il seguente nuovo articolo: Art. 65. - Il servizio non di ruolo di qualsiasi natura e titolo prestato presso l'Istituto dal dipendente personale, viene valutato, ai fini giuridici ed economici nella progressione della carriera di appartenenza, purchè prestato nella medesima carriera semprechè non sia stato gia valutato. Si prescinde dal limite di età per l'ammissione al concorso per il personale che si trovi in servizio da almeno sette anni alla data del decreto di approvazione della presente norma statutaria. La tabella organica del personale amministrativo è soppressa e sostituita dalla seguente: TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI FIRENZE QUALIFICHE dello Stato dell'Istituto Posti Carriera direttiva amministrativa Primo dirigente Primo dirigente 1 Direttore di divisione Direttore di divisione \ aggiunto aggiunto | Direttore di sezione Direttore di sezione | 1 Consigliere Consigliere / Carriera direttiva di ragioneria Direttore di ragioneria Direttore di ragioneria \ aggiunto di 1ª classe aggiunto di 1ª classe | Direttore di ragioneria Direttore di ragioneria | 1 di 2ª classe di 2ª classe | Vice direttore di Vice direttore di | ragioneria ragioneria / Carriera di concetto amministrativa Segretario capo Segretario capo \ Segretario principale Segretario principale | 1 Segretario Segretario / Carriera di concetto di ragioneria Ragioniere capo Ragioniere capo \ Ragioniere principale Ragioniere principale | 1 Ragioniere Ragioniere / Carriera esecutiva d'ordine Coadiutore Coadiutore 4 Carriera ausiliaria Bidello, usciere Uscieri 2 Bidelli 4 --- Totale dei posti 15 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1976 Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 5

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