Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 979/1975
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. 979
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 979/1975
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. 979
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 147 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in medicina dello sport. Dopo l'art. 196, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in medicina dello sport di cui all'art. 147. Scuola di specializzazione in medicina dello sport Art. 197. - Titolo per l'iscrizione: laurea in medicina e chirurgia. Numero massimo di iscritti: 10 per ogni anno di corso (totale 30 iscritti). Durata del corso: 3 anni. Frequenza: obbligatoria per l'intero anno accademico. Sede ufficiale: istituto di fisiologia umana. Gli insegnamenti clinici e specialistici si svolgeranno presso i rispettivi istituti clinici e specialistici. L'ammissione ai corsi avviene per titoli. Nel caso di domande eccedenti il numero dei posti disponibili, l'ammissione dei candidati aventi pari titoli e uguale data di presentazione della domanda, sarà regolata da prove di esami davanti ad una commissione nominata dal consiglio dei docenti della scuola. La direzione del corso è affidata al direttore dell'istituto di fisiologia umana. Art. 198. - Materie di insegnamento: 1° Anno: 1) anatomia dell'apparato locomotore; 2) biomeccanica applicata all'esercizio fisico; 3) biochimica generale ed applicata; 4) antropometria e auxologia; 5) storia, sistematica e tecnologia degli sports; 6) istituzioni di psicologia generale e psicologia applicata agli sports; 7) istituzioni di scienza della nutrizione e dietetica applicata all'attività sportiva. 2° Anno: 1) anatomia degli apparati circolatorio, respiratorio e nervoso; 2) fisiologia delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli; 3) biochimica ed energetica muscolare; 4) valutazione funzionale dello sportivo e tecnica fisiologica; 5) biofisica del muscolo (facoltativa); 6) fisioterapia e rieducazione funzionale (facoltativa); 7) farmacologia applicata all'attività sportiva (facoltativa); 8) igiene e medicina preventiva applicata all'attività sportiva (facoltativa). 3° Anno: 1) fisiologia del sistema nervoso motorio, della respirazione e della circolazione; 2) educazione fisica e tecnica dell'allenamento sportivo; 3) chirurgia d'urgenza, rianimazione e pronto soccorso; 4) medicina legale e infortunistica; 5) traumatologia e ortopedia dello sport; 6) fisiopatologia degli sports (facoltativa); 7) assistenza medico sportiva nei grandi agglomerati urbani (facoltativa). Art. 199. - La scuola inoltre svolgerà brevi corsi integrativi di conferenze o seminari sopra argomenti e discipline che saranno stabiliti dal consiglio dei docenti della scuola. Saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche e sul campo. Gli esami annuali si svolgeranno per gruppi di materie, comprendenti discipline incluse nel piano di studio esposto. Il gruppo di materie comprende tutte le materie di insegnamento e quelle facoltative scelte dal candidato, previste per ogni anno di corso. L'iscrizione agli anni successivi è subordinata al superamento di tutti gli esami annuali. Il diploma si consegue dopo aver superato tutte le prove di esame del triennio; la prova di diploma si svolge con la discussione su una dissertazione scritta concernente un tema assegnato o in altro caso approvato dal direttore della scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1976 Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 24
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