Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 982/1969
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1969, n. 982
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 982/1969
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1969, n. 982
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduta la legge 25 luglio 1966, n. 602 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 17. - È modificato nel senso che la parte concernente la facoltà di economia e commercio è sostituita dalla seguente: La facoltà di economia e commercio: 1) Laurea in economia e commercio durata del corso 4 anni; 2) Laurea in scienze statistiche ed economiche durata del corso 4 anni; 3) Diploma in statistica durata del corso 2 anni. Dopo l'art. 21 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche e del corso di studi per il conseguimento del diploma in statistica. Laurea in scienze statistiche ed economiche Art. 22. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze statistiche ed economiche è di quattro anni. Il titolo di ammissione è quello previsto per la laurea in economia e commercio: i diplomati in statistica sono ammessi al terzo anno e il consiglio di facoltà provvederà a prescrivere di volta in volta il piano di studi per la laurea. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Istituzioni di analisi matematica; 2) Analisi matematica; 3) Geometria analitica; 4) Calcolo delle probabilità; 5) Istituzioni di statistica; 6) Statistica; 7) Statistica metodologica; 8) Demografia; 9) e 10) Economia politica (biennale); 11) Politica economica e finanziaria; 12) Istituzioni di statistica economica; 13) Economia d'azienda; 14) Statistica economica; 15) Statistica aziendale e analisi di mercato; 16) Controllo statistico delle qualità e statistica industriale; 17) Istituzioni di diritto privato; 18) Istituzioni di diritto pubblico; 19) Teoria dei campioni. Sono insegnamenti complementari: 1) Geografia politica ed economica; 2) Statistica sociale; 3) Sociologia; 4) Scienza delle finanze; 5) Econometrica; 6) Contabilità nazionale; 7) Diritto commerciale; 8) Diritto del lavoro; 9) Matematica finanziaria e istituzioni di matematica attuariale; 10) Teoria e tecnica dell'elaborazione automatica dei dati; 11) Ricerca operativa; 12) Teoria dei sistemi; 13) Psicologia sperimentale; 14) Antropologia; 15) Statistica medica e biometria; 16) Statistica applicata alle scienze fisiche; 17) Genetica; 18) Diritto dell'economia pubblica; 19) Storia della statistica. Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite nel biennio per il diploma di statistica o fra quelle impartite nei corsi di laurea della facoltà e delle altre facoltà dell'ateneo, previa approvazione del preside della facoltà. Detta approvazione deve essere richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno tre complementari. Deve anche aver seguito per due anni e superato, dopo un biennio di frequenza, gli esami di lingua inglese e di un'altra lingua moderna scelta fra quelle insegnate nella facoltà. Per essere iscritto al secondo anno lo studente deve aver superato almeno due esami fondamentali del primo anno. Per l'insegnamento biennale di economia politica è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo considerare propedeutico rispetto al secondo. Art. 23. - Gli esami di istituzioni di analisi matematica, di analisi matematica, di geometria analitica, di calcolo delle probabilità, di istituzioni di statistica, di statistica, di economia politica (primo esame), di istituzioni di statistica economica, di statistica economica, di istituzioni di diritto privato, di istituzioni di diritto pubblico, devono essere superati prima degli altri esami fondamentali. Gli esami di istituzioni di analisi matematica e di geometria analitica, dovranno essere superati prima degli esami di analisi matematica e di statistica. L'esame di istituzioni di statistica dovrà essere superato prima degli esami di statistica, di demografia e di statistica economica. L'esame di analisi matematica dovrà essere superato prima dell'esame di calcolo delle probabilità. Gli esami di economia politica (primo esame) e di istituzioni di statistica economica, dovranno essere superati prima dell'esame di statistica economica. L'esame di economia politica (secondo esame) dovrà essere superato prima dell'esame di politica economica e finanziaria. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta sul tema approvato dal professore della materia o nella discussione di almeno due o tre temi orali scelti dal candidato vertenti su materie fondamentali nel suo corso di studio e parimenti approvati dai professori delle rispettive materie. Uno di questi temi deve riguardare la statistica metodologica ed uno la statistica applicata. Art. 24. - La durata del corso degli studi per il diploma di statistica è di due anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, per geometri, industriali, agrari, nautici, per il turismo, per perito aziendale e corrispondenti in lingue estere. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Elementi di matematica; 2) Statistica; 3) Statistica economica - corso elementare; 4) Statistica giudiziaria (semestrale); 5) Statistica sociale (semestrale); 6) Antropometria (semestrale); 7) Statistica sanitaria (semestrale); 8) Sociologia generale; 9) Demografia; 10) Geografia politica ed economica. Sono insegnamenti complementari. 1) Economia politica - corso elementare; 2) Biometria; 3) Antropologia; 4) Nozioni elementari di diritto privato e pubblico; 5) Calcolo delle probabilità; sue applicazioni statistiche; 6) Controllo statistico della qualità e statistica industriale; 7) Programmazione ed interpretazione statistica degli esperimenti; 8) Ricerca operativa. Gli insegnamenti semestrali di statistica giudiziaria e statistica sociale e quelli pure semestrali di antropometria e statistica sanitaria, comportano rispettivamente esami unici. L'insegnamento biennale di statistica economica comporta un esame alla fine di ogni anno. L'insegnamento di elementi di matematica è propedeutico rispetto a quello di statistica. Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite nel corso di laurea in scienze statistiche ed economiche o in altre facoltà dell'ateneo, previa approvazione del preside della facoltà. Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due complementari. Pertanto, gli articoli 111, 112 e 113 relativi alla scuola di statistica sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 ottobre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1969 Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 175. - CARUSO
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