Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 985/1986
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1986, n. 985
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 985/1986
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1986, n. 985
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, intese ad ottenere l'istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche; Considerato che è tuttora in atto la sperimentazione organizzativa e didattica di cui agli articoli 81 - 93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Considerato che le tabelle dell'ordinamento didattico universitario relative ai corsi di laurea sono in fase di riordinamento per effetto di apposite commissioni di studio, e che anzi alcune tabelle sono state già riordinate; Rilevata la necessità di accogliere la richiesta dell'Università di Catania di istituire il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, allo scopo di riequilibrare le iscrizioni presso gli omonimi corsi di laurea degli altri Atenei, al fine di assicurare una migliore formazione degli studenti, e quindi, la necessità di accogliere la richiesta stessa in deroga al termine triennale di cui all' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 ; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Articolo unico L'art. 80, relativo alla laurea che conferisce la facoltà di farmacia, è soppresso e così sostituito: Art. 80. - La facoltà di farmacia conferisce la laurea in: a) farmacia; b) chimica e tecnologia farmaceutiche. Dopo l'art. 87, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente articolo, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche: Art. 88. - La durata del corso degli studi per la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è di cinque anni divisi in un biennio ed in un triennio. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono insegnamenti fondamentali: Biennio: 1) analisi chimico-farmaceutica I (analisi qualitativa); * 2) anatomia umana; * 3) botanica farmaceutica; * 4) chimica fisica; 5) chimica generale ed inorganica; **6) chimica organica I; 7) fisica; 8) fisiologia generale; * 9) istituzioni di matematiche; 10) microbiologia e igiene. Triennio: 11) analisi chimico-farmaceutica II (analisi quantitativa); 12) analisi chimico-farmaceutica III (analisi dei medicamenti); 13) biochimica applicata; 14) chimica biologica; 15) chimica degli alimenti; * 16) chimica farmaceutica applicata; * 17) chimica farmaceutica e tossicologica I; * 18) chimica farmaceutica e tossicologica II; **19) chimica organica II; * 20) farmacologia e farmacognosia; 21) impianti dell'industria farmaceutica; 22) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci; 23) metodi fisici in chimica organica; 24) saggi e dosaggi farmacologici; * 25) tecnica e legislazione farmaceutica. Sono insegnamenti complementari: * chimica tossicologica; chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale; chimica dei prodotti cosmetici; chimica dei prodotti dietetici; chimica analitica; impianti per laboratori galenici. Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia, quelle con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica. Per sostenere gli esami del triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami degli insegnamenti fissati per i due anni precedenti. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami dei corsi fondamentali e almeno due esami a scelta fra i corsi complementari. La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale. Per essere ammesso a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione di farmacista, il laureato in chimica e tecnologia farmaceutiche deve aver compiuto un semestre di pratica professionale preso una farmacia oppure un trimestre presso una industria farmaceutica ed un trimestre presso una farmacia. Il periodo di pratica professionale dovrà avere inizio dopo il conseguimento del titolo accademico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 agosto 1986 COSSIGA FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1987 Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 65
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