Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 987/1954

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Pubblicato: 27/10/1954 In vigore dal: 24/08/1954 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1954, n. 987

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 987/1954 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 agosto 1954, n. 987 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904 ; 4 maggio 1942, n. 557 ; 5 settembre 1942, n. 1120 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612 ; 23 settembre 1949, n. 931 ; 30 ottobre 1949, n. 1059 ; 5 aprile 1950, n. 284 ; 30 ottobre 1950, n. 1277 , 31 ottobre 1950, n. 1311 ; 18 aprile 1951, n. 934 ; 30 luglio 1951, n. 1314 ; 27 ottobre 1951, n. 1680 ; 19 settembre 1952, n. 4551 ; 25 agosto 1953, n. 1117 ; 26 aprile 1954, n. 738 e 30 giugno 1954, n. 753 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 285, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione di un "corso di perfezionamento in nipiologia". Corso di perfezionamento in nipiologia Art. 286. - È istituito presso l'Università di Napoli un corso di perfezionamento in nipiologia. Il corso che ha la durata di un anno ha sede presso la clinici pediatrica ed è diretto dal direttore della clinica stessa. Art. 287. - Possono iscriversi al corso solamente coloro che siano già specializzati in pediatria. Art. 288. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: a) concetto e storia della nipiologia. Legislazione per la protezione del lattante; b) genetica ed eugenica; c) embriologia, anatomia, ortogenesi del lattante; d) embriopatie; e) l'età del neonato; f) fisiologia del lattante; g) importanza dell'alimentazione sullo sviluppo del lattante; h) psicologia del lattante con speciale riguardo allo sviluppo del sistema neuro-psichico. Psichiatria del lattante; i) l'allergia del lattante; l) ortopedia e traumatologia del lattante; m) oftalmologia del lattante; n) otorinolaringoiatria del lattante; o) dermatologia del lattante; p) pedagogia del lattante; q) influenza dell'ambiente sullo sviluppo del lattante; r) profilassi individuale e sociale del lattante; s) educazione fisica del lattante; t) etnografia del lattante; u) assistenza al lattante illegittimo; v) assistenza al lattante legittimo con speciale riguardo all'azione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia. Art. 289. - Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni e della frequenza a turni nel reparto immaturi esistenti in clinica pediatrica. Art. 290. - I perfezionandi debbono pagare le stesse tasse (immatricolazione, iscrizione, ecc.) vigenti per le altre scuole di perfezionamento e debbono inoltre versare un contributo speciale di L. 30.000 che, ai sensi dell' art. 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 , sarà devoluto all'istituto di clinica pediatrica. Art. 291. - I perfezionandi dovranno sostenere alla fine del corso un esame orale sulle materie di insegnamento e dovranno discutere una tesi scritta compilata sai mio degli argomenti delle materie di insegnamento. Art. 292. - La Commissione esaminatrice presieduta dal direttore del corso (cioè dal direttore della clinica pediatrica), sarà composta di cinque insegnanti del corso, invitati a rotazione. Art. 293. - I perfezionandi che, ammessi all'esame in base alla frequenza, lo avranno superato, otterranno un certificato di frequenza e di esame. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 agosto 1954 EINAUDI MARTINO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1954 Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 155. - CARLOMAGNO

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