Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 988/1981
Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del "S. Cuore" di Milano.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 988
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 988/1981
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 988
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del "S. Cuore"
di Milano.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università cattolica "S. Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 , e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduto l' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica "S. Cuore" di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Università cattolica "S. Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 138, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in economia agro-alimentare. PARTE VI DELLE SCUOLE E DEI CORSI POST-UNIVERSITARI DI PERFEZIONAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE Titolo IV FACOLTÀ DI AGRARIA 6. - Scuola di specializzazione in economia agro-alimentare Art. 1 Art. 139. - La scuola di specializzazione in economia agro-alimentare si propone di favorire l'approfondimento delle conoscenze concernenti l'economia del moderno sistema agro-alimentare, più analiticamente, l'economia dell'organizzazione dei settori - industrie produttrici di fattori produttivi agricoli, agricoltura, industria alimentare, distribuzione - che partecipano al processo di produzione dell'alimento, e l'economia dei rapporti che si sviluppano tra questi settori in relazione anche all'evoluzione in atto nel mercato internazionale dei prodotti agricoli ed alimentari. Alla scuola sono ammessi i laureati in scienze agrarie, scienze forestali, scienze della produzione animale, scienze delle produzioni alimentari, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche e sociali, scienze politiche. Il numero degli allievi ammessi non può essere superiore a dicci per anno. Qualora gli aspiranti siano in numero superiore ai posti disponibili i candidati dovranno sostenere una prova scritta e attitudinale e l'ammissione sarà determinata in base alla graduatoria. La scuola di specializzazione ha la durata di anni due durante i quali gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, i seminari e le esercitazioni e di preparare una tesi scritta su argomento monografico. La firma di frequenza è necessaria per l'ammissione agli esami di profitto che saranno sostenuti al termine di ogni insegnamento. A conclusione del biennio è prevista una prova di esame finale. Agli iscritti, che abbiano superato con giudizio positivo la prova di esame finale e la discussione della tesi scritta su argomento monografico, sarà rilasciato un diploma attestante la frequenza al corso ed il giudizio finale riportato. La scuola di specializzazione comprende i seguenti insegnamenti: 1° Anno: matematica economica; econometria; teoria economica; organizzazione del sistema agro-alimentare; economia del mercato dei prodotti agro-alimentari. 2° Anno: ricerca operativa; analisi dei prodotti agricoli; economia della cooperazione agricola di mercato; economia e politica del commercio internazionale dei prodotti agro-alimentari; politica alimentare. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Gli organi della scuola di specializzazione sono: 1) il direttore; 2) il consiglio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982 Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 215
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