Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 990/1981

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.

Pubblicato: 03/03/1982 In vigore dal: 31/10/1981 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 990

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 990/1981 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 990 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 149, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione presso la facoltà di economia e commercio della scuola diretta a fini speciali di economia e merceologia degli alimenti. Art. 1 Art. 150. - Presso la facoltà di economia e commercio è istituita, con sede presso l'istituto di merceologia, una scuola di economia e merceologia degli alimenti diretta al conferimento del diploma in economia e merceologia degli alimenti che si propone di studiare la tecnologia di produzione degli alimenti, i loro metodi di conservazione ed i loro aspetti commerciali dal punto di vista tecnico-mercantile: ciò allo scopo di preparare degli specialisti idonei all'organizzazione dei servizi alimentari della comunità, fornendo loro tutte le conoscenze necessarie per una razionale impostazione dietetica e nutritiva. Il direttore della scuola è un professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Gli insegnamenti saranno attribuiti secondo le norme della legislazione universitaria vigente. La durata del corso è di due anni. Il titolo richiesto per l'ammissione è il diploma di scuola media superiore di 2° grado. Per i laureati che intendessero frequentare la scuola saranno convalidate le materie già sostenute in sede universitaria, con la possibilità di riduzione della frequenza ad un solo anno. Art. 151. - Insegnamenti fondamentali: 1° Anno: principi di chimica generale organica ed inorganica; bromatologia e merceologia alimentare (1° corso); igiene degli alimenti e dell'alimentazione; fisiologia della nutrizione; imprese industriali e commerciali dei prodotti alimentari; legislazione sugli alimenti; esercitazioni pratiche di bromatologia; lingua straniera. 2° Anno: bromatologia e merceologia alimentare (2° corso); organizzazione e gestione dei servizi alimentari; tecnologia e preparazione dei cibi (con esercitazioni); costi e prezzi dei prodotti alimentari; dietologia normale e speciale; economia e statistica del settore alimentare; lingua straniera. Insegnamenti complementari: prezzi e valore dei prodotti alimentari (semestrale); tecnologia e preparazione dei cibi (con esercitazioni) (semestrale); organizzazione e gestione dei servizi alimentari (semestrale); tecnica statistica delle indagini alimentari (semestrale); dietologia normale e speciale (semestrale). Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve avere eseguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali. Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di economia e commercio su proposta del direttore della scuola. Esse sono composte dal professore ufficiale della materia, presidente, di un professore ufficiale di materia affine e di un libero docente o cultore della materia. L'esame di diploma consiste nella discussione orale, dinanzi ad una commissione composta da sette membri e presieduta dal direttore della scuola, di una dissertazione scritta su un tema approvato dal professore della materia alla quale il tema stesso si riferisce. Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della direzione della scuola, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi. Le tasse e sopratasse a carico degli iscritti restano così determinate: tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 sopratassa esami di profitto . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 tassa di diploma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 50.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1982 Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 194

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