Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 991/1949

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Pubblicato: 11/01/1950 In vigore dal: 20/10/1949 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1949, n. 991

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 991/1949 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1949, n. 991 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 , modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche della predetta Università; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Lo statuto dell'Università degli studi di Roma è ulteriormente modificato come appresso: Scuola di filologia classica L'art. 210 è sostituito dal seguente: Il corso della scuola di filologia classica ha la durata di due anni. Alla scuola possono iscriversi i laureati in materia classica con ottima votazione, a giudizio insindacabile del Consiglio della scuola. Gli insegnamenti costitutivi della scuola sono i seguenti: 1) letteratura latina; 2) letteratura greca; 3) filologia greco-latina; 4) glottologia; 5) filologia bizantina; 6) lingua e letteratura neo-greca; 7) letteratura latina del medio-evo; 8) antichità greco-romane. Possono inoltre essere impartiti dalla scuola corsi speciali di: 1) metodologia e storia della filologia classica; 2) grammatica della lingua greca e latina; 3) papirologia e paleografia. L'art. 211 è sostituito dal seguente: È d'obbligo: a) la frequenza di quattro materie del gruppo A e di una del gruppo B; b) l'esame biennale della letteratura latina, della letteratura greca e di un'altra materia a scelta; c) un lavoro scritto in latino su argomento letterario. Per le materie per le quali non si richiede l'esame, è indispensabile il giudizio del professore sul profitto del perfezionando, sopratutto nelle esercitazioni. Il conseguimento del diploma di perfezionamento in filologia classica è subordinato all'approvazione di una tesi di argomento filologico o letterario consigliato da un professore della scuola. Scuola di storia antica L'art. 232 è sostituito dal seguente: Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti: 1) storia greca; 2) storia romana con esercitazioni di epigrafia lamina; 3) epigrafia greca; 4) antichità greche e romane; 5) archeologia e storia dell'arte antica; 6) geografia; 7) storia della filosofia antica; 8) numismatica; 9) filologia bizantina; 10) storia del diritto romano; 11) diritto romano; 12) economia politica; 13) storia delle religioni; 14) storia del cristianesimo; 15) papirologia; 16) papirologia giuridica; 17) topografia dell'Italia antica; 18) archeologia dell'Africa italiana; 19) topografia romana; 20) etruscologia e archeologia italica. L'art. 233 è sostituito dal seguente: Durante il biennio della scuola gli studenti debbono frequentare la materia nella, quale intendono perfezionarsi, che sarà biennale, ed altri cinque annuali, scelte tra quelle elencate nell'articolo precedente. Queste ultime potranno essere sostituite con altre della Facoltà di lettere o di altra Facoltà, previ accordi tra il direttore della scuola e lo studente. Su tre delle cinque materie sopradette gli studenti devono sostenere i rispettivi esami annuali. Scuola di storia medioevale e moderna L'art. 236 è sostituito dal seguente: Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti: 1) storia medioevale; 2) storia moderna; 3) storia del risorgimento italiano; 4) paleografia diplomatica; 5) storia del cristianesimo; 6) storia romana; 7) geografia; 8) storia dell'arte medioevale; 9) storia dell'arte del rinascimento e moderna; 10) letteratura del medioevo; 11) storia del diritto italiano; 12) storia economica; 13) diritto costituzionale; 14) economia politica; 15) statistica; 16) diritto internazionale. L'art. 237 è sostituito dal seguente: Durante il biennio della scuola, gli studenti devono frequentare le lezioni della materia nella quale intendono perfezionarsi, che sarà biennale, di altre cinque annuali, delle quali due designate dal Consiglio della scuola e tre a scelta, e partecipare alle esercitazioni. Al termine del biennio, gli studenti devono presentare una dissertazione scritta, su argomento attinente alla materia scelta per il perfezionamento. Scuola di storia dell'arte medioevale e moderna L'art. 246 è sostituito dal seguente: La scuola si propone il perfezionamento e l'addestramento pratico dei giovani che intendono dedicarsi agli studi dell'arte medioevale e moderna. Si possono iscrivere alla scuola i laureati in lettere, in filosofia, in materie letterarie, in architettura ed ingegneria civile. L'art. 247 è sostituito dal seguente: Gli anni di corso della scuola sono tre, da compiere i primi due con regolare frequenza alle lezioni degli insegnamenti costitutivi della scuola stessa. Nel terzo anno gli iscritti attenderanno più particolarmente alle loro tesi finali e, per quanto sarà possibile, a viaggi d'istruzione. L'art. 248 è sostituito dal seguente: Gli insegnamenti costitutivi della scuola sono i seguenti: 1) storia dell'arte medioevale; 2) storia dell'arte del rinascimento e moderna. Gli insegnamenti complementari consigliati senza obbligo di esame, oltre a quelli che si potranno tenere in forma di conferenze o di corsi straordinari nello stesso settore di studi, sono i seguenti: 1) archeologia e storia dell'arte classica; 2) archeologia cristiana; 3) paleografia; 4) storia della musica. L'art. 249 è sostituito dal seguente: Al principio del primo anno e del secondo, ciascun iscritto dovrà scegliere d'accordo con l'insegnamento, un tema di storia dell'arte medioevale e un tema di storia dell'arte del rinascimento e moderna, da trattare, in forma di tesi scritta, per l'esame al termine dell'anno scolastico. Non è ammesso il passaggio all'anno successivo senza aver superati gli esami dell'anno precedente. Questi consisteranno, oltre che nella discussione della tesi scritta, nell'accertamento della progressiva preparazione del candidato. L'art. 250 è sostituito dal seguente: Al termine del triennio, per conseguire il diploma di perfezionamento, gli iscritti dovranno presentare altre due tesi scritte, su argomenti approvati dagli insegnanti. Una delle due tesi, a scelta del candidato, potrà essere trattata con minor sviluppo dell'altra, come tesi secondaria. L'art. 251 è sostituito dal seguente: Il Consiglio della scuola può concedere l'abbreviazione di un anno per il conseguimento del diploma quando riconosca la maturità di chi vi aspira. Dopo l'art. 261, vengono approvati i seguenti nuovi articoli col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di perfezionamento in scienze etnologiche Art. 262. - La scuola in scienze etnologiche è annessa all'Istituto per le civiltà primitive, il quale ha per oggetto la civiltà dei popoli primitivi attuali nelle loro varie forme (linguaggio, mito, religione, arte, ergologia, economia, sociologia, usi giuridici) e nella loro genesi e svolgimento. Art. 263. - Il corso della scuola ha la durata di due anni. - Gli insegnamenti sono i seguenti: a) di carattere costitutivo: 1) etnologia; 2) esercitazioni di etnografia; 3) religioni dei popoli primitivi; 4) civiltà primitive dell'Africa; 5) lingue e civiltà camitiche; 6) storia e lingue d'Etiopia; 7) civiltà indigene dell'America; 8) civiltà primitive dell'Asia e del mondo oceanico; b) di carattere complementare: 1) paleontologia; 2) antropogeografia; 3) antropologia. Art. 264. - Alla scuola di perfezionamento in scienze etnologiche sono ammessi i laureati in lettere, geografia, filosofia, giurisprudenza, scienze naturali, scienze biologiche, scienze statistiche e demografiche. Art. 265. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a frequentare le lezioni degli insegnamenti impartiti nella scuola stessa, dei quali quelli di etnologia, e di religioni dei popoli primitivi sono biennali e gli altri annuali. Art. 266. - La scuola conferisce un "Diploma di perfezionamento in scienze etnologiche" e rilascia attestati di frequenza e profitto per i singoli corsi. Art. 267. - Ai fini del conseguimento del diploma di perfezionamento gli iscritti alla scuola debbono aver superato gli esami degli insegnamenti biennali e di almeno cinque fra gli insegnamenti annuali; debbono inoltre presentare una dissertazione in uno degli insegnamenti costitutivi della scuola ad eccezione del secondo nell'elenco degli insegnamenti stessi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 ottobre 1949 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1950 Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 6. - FRASCA

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