Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 991/1957
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 991
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 991/1957
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 991
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 , e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Facoltà di giurisprudenza Art. 1 Art. 17. - I seguenti insegnamenti, attribuiti allo Istituto di diritto privato e diritto processuale civile, annesso alla Facoltà di giurisprudenza, sono soppressi: Terminologia giuridica inglese; Terminologia giuridica francese; Terminologia giuridica tedesca; Terminologia giuridica russa. Art. 18. - I seguenti insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono soppressi: Terminologia giuridica inglese; Terminologia giuridica francese; Terminologia giuridica tedesca; Terminologia giuridica russa. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di "Storia delle dottrine politiche". Art. 20. - È aggiunto il comma seguente: "La Facoltà determina, anno per anno, le materie per le quali occorre la preventiva autorizzazione del Consiglio al fine di scegliere in una di esse un tema per la dissertazione scritta". Dopo l'art. 21 sono aggiunte le seguenti norme concernenti l'istituzione e l'ordinamento della "Scuola di applicazione forense". Art. 22. - a) È istituita presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma la scuola di applicazione forense, con lo scopo di coordinare per mezzo di esercitazioni le esigenze scientifiche dell'insegnamento del diritto con le esigenze pratiche della preparazione alla magistratura e all'esercizio della professione forense; b) La scuola, i cui corsi hanno la durata di un anno, funziona ai fini ed alle condizioni di cui allo art. 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, numero 1578 , concernente l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. Le esercitazioni si svolgono nelle seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto internazionale privato, processo civile, diritto penale, processo penale, diritto amministrativo, giustizia amministrativa, diritto e contenzioso tributario, diritto del lavoro, arte notarile. Potranno inoltre essere tenute esercitazioni e conferenze anche su altri campi od argomenti, come di anno in anno verrà deciso dal Consiglio direttivo della scuola (diritto matrimoniale, contabilità di Stato, ordinamento della proprietà fondiaria, conflitti tra giurisdizioni, amministrazione aziendale, ordinamento giudiziario, codice stradale , ecc.). Le esercitazioni saranno affidate a docenti ed assistenti universitari, magistrati, avvocati, funzionari, notai e verranno tenute, di regola, nelle ore serali; c) Possono iscriversi alla scuola i laureati in giurisprudenza da non più di tre anni; d) Le tasse annuali di iscrizione e i contributi accessori sono stabiliti in L. 10.000 (diecimila); e) Agli iscritti, di cui possa essere documentata la frequenza ad almeno due terzi delle esercitazioni svoltesi durante l'anno, viene rilasciato, a loro richiesta, dal direttore della scuola, un certificato agli effetti dell' art. 6 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 , in relazione all' art. 18 del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 . Il rilascio di tale certificato è soggetto al pagamento di un diritto fisso stabilito da norme interne; f) La scuola è diretta da un direttore eletto dal Consiglio della Facoltà di giurisprudenza a maggioranza assoluta fra i professori ordinari di materie privatistiche o pubblicistiche, e da due consiglieri, uno dei quali è il preside della Facoltà e l'altro è eletto dal Consiglio di facoltà tra i professori, anche fuori ruolo, delle materie di cui sopra, a maggioranza assoluta. Alle adunanze del Consiglio può essere invitato dal direttore un alto magistrato o funzionario o il presidente dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma. Il direttore e il consigliere elettivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; g) Il funzionamento della scuola è regolato da apposite norme deliberate dalla Facoltà giuridica su proposta del Consiglio direttivo ed approvate con decreto del rettore dell'Università; h) I mezzi per il funzionamento della scuola sono tratti dalle tasse e contributi degli iscritti, da eventuali contributi dell'Università e da elargizioni di enti pubblici e privati. Facoltà di scienze politiche Art. 25. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di "Storia e politica monetaria". Facoltà di economia e commercio Art. 39. - Alle precedenze, per l'esame, fra gli insegnamenti del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunte le seguenti: "Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di " Scienza delle finanze e Diritto finanziario " se non si sono superati gli esami di " Istituzioni di diritto pubblico " e " Istituzioni di diritto privato". Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di " Tecnica industriale e commerciale " se non si sono superati anche gli esami di " Diritto commerciale " e Ragioneria generale ed applicata (I e II corso)". Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali Art. 42. - Agli Istituti annessi alla Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali è aggiunto quello di "Calcolo delle probabilità". Art. 44. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche e demografiche sono aggiunti i seguenti: Matematica finanziaria ed istituzioni di matematica attuariale; Econometrica; Statistica aziendale ed analisi di mercato. Art. 45. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali sono aggiunti i seguenti: Matematica finanziaria ed istituzioni di matematica attuariale; Econometrica; Statistica aziendale ed analisi di mercato. Facoltà di lettere e filosofia Art. 53. - Gli insegnamenti complementari di "Americanistica" ed "Ebraico", del corso di laurea in lettere, sono sostituiti, rispettivamente, da quelli di "Civiltà indigene dell'America" ed "Ebraico medioevale e moderno". Agli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea sono aggiunti quelli di "Religioni del vicino Oriente antico" e di "Storia americana". Art. 59. - All'elenco degli Istituti, annessi alla Facoltà, sono aggiunti quelli di "Letteratura inglese ed americana" e di "Studi albanesi". Facoltà di magistero Art. 60. - L'insegnamento di latino medioevale, complementare del corso di laurea in materie letterarie, è soppresso. Art. 61. - L'insegnamento di latino medioevale, complementare del corso di laurea in pedagogia, è soppresso. Art. 62. - L'insegnamento di latino medioevale, complementare del corso di laurea in lingue e letterature straniere, è soppresso. Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali Art. 85. - Dopo l'art. 84 è aggiunto il seguente articolo, riguardante l'assegnazione della tesi di laurea in chimica e chimica industriale: "Lo studente iscritto ai corsi di laurea in chimica e in chimica industriale, per ottenere l'argomento della tesi e per essere assegnato al laboratorio dove svolgerla, deve presentare alla Facoltà, non oltre il 30 novembre dell'anno accademico in cui desidera conseguire la laurea, domanda in carta semplice, indicando quanto segue: a) in ordine di preferenza tre discipline scelte fra le materie di insegnamento, in cui desidera svolgere la dissertazione; b) gli esami già sostenuti e le votazioni riportate. Il Consiglio di facoltà può determinare l'Istituto dove lo studente deve elaborare la tesi di laurea. Il termine fissato per la presentazione della domanda è inderogabile. Lo studente non in regola con tali disposizioni non può essere ammesso a sostenere l'esame di laurea. Art. 89. - Concernente il corso di laurea in scienze naturali. Il comma quinto è sostituito dal seguente: "Gli esami degli insegnamenti biennali di "Botanica" e di "Zoologia" comprendenti tanto la parte generale quanto quella sistematica, vengono sostenuti alla fine del corso biennale". Art. 91. - Concernente il corso di laurea in scienze biologiche. Il comma quinto è sostituito dal seguente: "Gli esami degli insegnamenti biennali di "Botanica" e di "Zoologia" comprendenti tanto la parte generale quanto quella sistematica vengono sostenuti alla fine del corso biennale". Art. 93. - Concernente il corso di laurea in scienze geologiche. Dopo il comma settimo è aggiunto il seguente: "Il corso di "Fisica terrestre" comprenderà fra l'altro nozioni per la interpretazione dei rilievi geofisici (sismici, elettrici, magnetrometrici di gravità) ai fini geologi". Art. 94. - È abrogato e sostituito dal seguente: Ai fini della propedeuticità degli esami dei diversi insegnamenti vale la seguente tabella: Non si può essere ammessi a se non si è superato lo sostenere l'esame di: esame di: Chimica fisica.................................Chimica generale ed inorganica con elemen- ti di organica; Istituzioni di matema- tiche; Mineralogia....................................Chimica generale inor- ganica con elementi di organica; Geologia................... ...................Paleontologia; Petro- grafia; Petrografia Mineralogia. Art. 95. - Concernente il biennio di studi propedeutici al corso di laurea in ingegneria. Dopo il comma terzo è aggiunto il seguente: "Lo studente non può essere ammesso a sostenere l'esame di " Mineralogia e geologia " (con esercizi), senza aver prima superato quello di "Chimica generale ed inorganica con elementi di organica"". Art. 96. - Concernente le esercitazioni dei corsi di laurea della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. È abrogato e sostituito dal seguente: "Tutti gli insegnamenti che lo richiedono, su deliberazione della Facoltà, sono integrati da esercitazioni che possono essere oggetto di uno speciale esame scritto o orale, che non potrà avere carattere eliminatorio". Art. 98. - Concernente le abbreviazioni agli studenti già laureati per l'iscrizione ad un nuovo corso di laurea. È abrogato e sostituito dal seguente: "Per la iscrizione dei laureati aspiranti al conseguimento di una nuova laurea nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali valgono le seguenti norme relative all'abbreviazione del corso di studi. Esse però possono essere modificate dalla Facoltà in relazione ai titoli di studio posseduti dal richiedente ed ai voti con i quali ha superato gli esami delle materie che eventualmente venissero convalidate per il conseguimento della nuova laurea. La Facoltà non e tenuta a convalidare le materie Superate per la laurea precedente: quindi essa al riguardo si regolerà caso per caso, in base ai punti con i quali le materie stesse sono state superate ed al curriculum degli studi presentato dal richiedente. La Facoltà, tenendo conto degli studi compiuti, degli esami superati e dei voti in essi riportati, determina, caso per caso, il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia il piano di studi: a) per la laurea in chimica la Facoltà può iscrivere al 2° anno i laureati in farmacia, purchè abbiano frequentato almeno un anno di "Istituzioni di matematiche" e di "Esercitazioni di matematiche", i laureati in scienze matematiche, in fisica, in matematica e fisica, in ingegneria civile e industriale, nonchè i laureati in scienze naturali, in scienze biologiche ed anche i laureati in scienze agrarie, purchè siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica; b) per la laurea in fisica, la Facoltà può iscrivere al 3° anno i laureati in scienze matematiche, in ingegneria civile o industriale; al 2° anno i laureati in chimica, in scienze naturali, in scienze biologiche e in scienze geologiche; c) per la laurea in scienze matematiche la Facoltà può iscrivere al 4° anno i laureati in fisica; al 3° anno i laureati in ingegneria civile o industriale, ed al 4° anno, ove abbiano almeno avuti convalidati due esami per la laurea in scienze matematiche; al 2° anno i laureati in chimica, in scienze naturali, in scienze biologiche e in scienze geologiche; d) per la laurea in matematica e fisica la Facoltà può iscrivere al 4° anno sia i laureati in scienze matematiche, sia, i laureati in fisica; al 3° anno i laureati in ingegneria civile o industriale; al 2° anno i laureati in chimica, in scienze naturali, in scienze biologiche, in scienze geologiche; e) per la laurea in scienze naturali la Facoltà può iscrivere al 3° anno i laureati in scienze biologiche, in chimica e farmacia; al 2° anno i laureati in scienze matematiche, in fisica, in matematica e fisica, in medicina e chirurgia, in ingegneria civile o industriale, nonchè i laureati in scienze agrarie. Lo studente deve frequentare per due anni consecutivi uno dei laboratori scientifici della Facoltà, o anche estraneo alla Facoltà purchè autorizzato dalla stessa, e deve sostenere e superare gli esami in tutte quelle materie che saranno indicate dal Consiglio di facoltà. In sostituzione degli esami eventualmente da convalidare, la Facoltà può richiedere che lo studente frequenti un pari numero di corsi complementari compresi tra quelli stabiliti per il corso di laurea in scienze naturali e ne superi i relativi esami; f) per la laurea in scienze biologiche, la Facoltà può iscrivere al 3° anno i laureati in scienze naturali, in chimica e farmacia; al 2° anno i laureati in scienze matematiche, in fisica, in matematica e fisica, in scienze geologiche, in medicina e chirurgia. Lo studente deve frequentare per due anni consecutivi uno dei laboratori scientifici della Facoltà, o anche estraneo alla Facoltà purchè autorizzato dalla stessa, e deve sostenere e superare gli esami in tutte quelle materie che saranno indicate dal Consiglio di facoltà. In sostituzione degli esami eventualmente da convalidare, la Facoltà può richiedere che lo studente frequenti un pari numero di corsi complementari compresi tra quelli stabiliti per la laurea in scienze biologiche e ne superi i relativi esami; g) per la laurea in scienze geologiche la Facoltà può iscrivere al 3° anno i laureati in chimica, in fisica e in scienze naturali; al 2° anno i laureati in scienze matematiche, matematica e fisica e in scienze biologiche. In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica". Facoltà di farmacia Art. 102. - Il comma primo è sostituito dal seguente: "L'insegnamento di chimica organica è integrato da esercitazioni che occorre aver seguito ai fini di ottenere l'attestazione di frequenza nella disciplina. Gli insegnamenti che lo richiedono sono integrati da esercitazioni per le quali è obbligatoria l'iscrizione e la frequenza. Tali esercitazioni sono stabilite nell'ordine degli studi". Facoltà di ingegneria Art. 108. - L'insegnamento di "Architettura e composizione architettonica", fondamentale per la Sezione di ingegneria civile - Sottosezione edile, è biennale (architettura e composizione architettonica I e architettura e composizione architettonica II) e comporta due distinti esami al termine di ciascun anno di corso. Scuola per archivisti e bibliotecari Art. 147. - L'insegnamento di "Storia della letteratura latina medioevale", della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari, è sostituito da quello di "Lingua e letteratura latina medioevale". Art. 148. - Ai sensi dell'articolo precedente, l'insegnamento di "Storia della letteratura latina medioevale", complementare della Sezione conservatori di manoscritti, è sostituito da quello di "Lingua e letteratura latina medioevale". Art. 150. - Concernente le precedenze fra gli insegnamenti della scuola per archivisti e bibliotecari. L'esame della "Storia della letteratura latina", propedeutico rispetto a quello di "Paleografia latina" è sostituito, per effetto della modifica di cui al precedente art. 147, da quello di "Lingua e letteratura latina medioevale". Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di giurisprudenza Gli articoli da 152 a 158, relativi all'Istituto di esercitazioni giuridiche (seminario), e da 159 a 162, relativi all'Istituto di scienze economiche (seminario), sono abrogati. Dopo l'art. 151 è aggiunto il seguente articolo: Art. 152. - Alla Facoltà sono annesse le seguenti scuole di perfezionamento: 1) Diritto penale con annesso Istituto di criminologia; 2) Diritto romano e diritto dell'Oriente mediterraneo; 3) Filosofia del diritto; 4) Storia del diritto medioevale e moderno; 5) Diritto sindacale e del lavoro. Gli articoli 163 e seguenti relativi alla scuola di diritto penale sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di diritto penale, con annesso Istituto di criminalogia Art. 163. - La scuola di diritto penale ha lo scopo di promuovere l'incremento scientifico e pratico del diritto penale, della procedura penale e delle scienze criminali e, particolarmente, ha lo scopo di avviare gli iscritti allo studio approfondito del diritto e della procedura penale e di addestrarli nella teoria e nella pratica del diritto penale e delle scienze e discipline ausiliarie. Essa può funzionare come scuola di perfezionamento o come scuola di specializzazione. Alla scuola di perfezionamento possono iscriversi i laureati in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche e sociali, in qualsiasi Università italiana o estera. Previa deliberazione del Consiglio direttivo della scuola, possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia e in qualsiasi altra Facoltà, in una Università italiana o estera, i quali per essere ammessi agli esami di profitto debbono aver superato un esame integrativo interno di diritto e procedura penale. Alla scuola di specializzazione possono iscriversi gli avvocati, i procuratori legali, iscritti in un albo, i laureati in giurisprudenza che abbiano già conseguita la abilitazione all'esercizio della professione di avvocato o di procuratore legale, i magistrati dell'Ordine giudiziario, militare o amministrativo, gli avvocati dell'Avvocatura dello Stato. Alla Scuola di perfezionamento o di specializzazione possono inoltre iscriversi gli stranieri, i quali presentino titoli che, a giudizio delle autorità accademiche, siano considerati equipollenti. La scuola funziona, inoltre, come seminario per le esercitazioni pratiche di diritto o procedura penale per gli studenti della Facoltà di giurisprudenza iscritti al corso ufficiale e rilascia, in tal caso, attestato di frequenza. Art. 164. - La scuola comprende i seguenti tre gruppi di insegnamenti generali: I Gruppo giuridico: 1) Esercitazioni scientifiche di diritto penale; 2) Criminologia in rapporto al diritto penale; 3) Esercitazioni scientifiche di diritto processuale penale; 4) Diritto penitenziario. Esercitazioni pratiche; 5) Diritto di polizia (polizia di sicurezza) e legislazione criminale preventiva. Esercitazioni pratiche; 6) Esercitazioni pratiche di diritto penale (seminario). Esami di casi giuridici. Esercitazioni giudiziarie e forensi; 7) Esercitazioni pratiche di diritto processuale, penale (seminario). Esami di casi giuridici. Esercitazioni giudiziarie e forensi. II Gruppo sociologico: 1) Sociologia criminale e penale; 2) Tecnica dell'istruttoria giudiziale. III Gruppo biologico: 1) Antropologia criminale; 2) Psicologia criminale e giudiziaria; 3) Tecniche psico-diagnostiche in criminologia; 4) Psicopatologia criminale; 5) Medicina legale. Al gruppo giuridico possono essere annessi i seguenti insegnamenti complementari: 1) Diritto penale romano; 2) Storia del diritto penale italiano; 3) Diritto penale canonico (storico o vigente). Esercitazioni pratiche; 4) Diritto penale comparato; 5) Diritto penale militare. Esercitazioni pratiche; 6) Diritto penale marittimo e aeronautico. Esercitazioni pratiche; 7) Diritto penale commerciale. Esercitazioni pratiche; 8) Diritto penale industriale. Esercitazioni pratiche; 9) Diritto penale amministrativo (particolarmente diritto penale di polizia). Esercitazioni pratiche; 10) Diritto penale finanziario. Esercitazioni pratiche; 11) Diritto penale dell'emigrazione. Esercitazioni pratiche; 12) Diritto penale del lavoro. Esercitazioni pratiche; 13) Diritto penale coloniale. Esercitazioni pratiche; 14) Diritto penale internazionale. Esercitazioni pratiche; 15) Diritto penale disciplinare. Esercitazioni pratiche; 16) Diritto penale della stampa. Esercitazioni pratiche. Gli insegnamenti del gruppo giuridico, di cui ai numeri 5) e 6) sono facoltativi per gli iscritti alla scuola di perfezionamento. Gli insegnamenti stessi, di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), sono facoltativi per gli iscritti alla scuola di specializzazione. Tutti gli insegnamenti complementari sono facoltativi per gli iscritti alla scuola di perfezionamento. Art. 165. - Il corso della scuola è della durata di due anni e conduce al conseguimento di un diploma di "perfezionamento in diritto penale" o di un diploma di "specializzazione in diritto penale". Tuttavia il Consiglio direttivo della scuola può concedere una abbreviazione, sino al limite minimo di un anno di frequenza alla scuola di perfezionamento, o di specializzazione, a quegli iscritti laureati in giurisprudenza al tempo della iscrizione alla scuola, che siano forniti di titoli adeguati ovvero abbiano frequentato la scuola con notevole assiduità e profitto. Coloro che usufruiscono della detta agevolazione sono ugualmente tenuti a sostenere tutti gli esami richiesti per il conferimento del diploma. Per effetto del riconoscimento della scuola come Istituto di pratica forense, le esercitazioni di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) per gli iscritti alla scuola funzionano ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , anche come corsi speciali per la prattica di procuratore legale, la frequenza ai quali, posteriormente alla laurea e con profitto, può tener luogo per un periodo non superiore ad un anno, della frequenza dello studio di un procuratore. Art. 166. - Gli esami di profitto saranno tenuti ogni anno per singoli gruppi di insegnamento. Sono ammessi soltanto gli iscritti che dimostrino, mediante certificato degli insegnanti, di aver frequentato assiduamente le lezioni di ciascun insegnamento. Art. 167. - L'esame per il conferimento del diploma di perfezionamento o di specializzazione consiste nella discussione di una dissertazione scritta originale. Il tema della dissertazione scritta dovrà essere tempestivamente presentato al direttore della scuola per la approvazione. Il Consiglio direttivo della scuola, su proposta del direttore, delibererà quali delle dissertazioni siano da dichiarare meritevoli di stampa. Art. 168. - Alla scuola è annesso un gabinetto scientifico con relativa biblioteca specializzata. La scuola è particolarmente collegata con l'Associazione internazionale di criminologia e col centro di studi penitenziari, aventi sede in Roma. Art. 169. - Compito dell'Istituto di criminologia è: a) promuovere studi e ricerche nel campo della criminologia; b) organizzare convegni fra studiosi di criminologia per discutere argomenti relativi a tale disciplina e alle sue applicazioni pratiche; c) provvedere alla raccolta delle pubblicazioni attinenti a detta materia e alle materie affini. Art. 170. - L'Istituto di criminologia è regolato nella sua attività ed organizzazione dalle stesse norme che sono in vigore per la scuola di perfezionamento in diritto penale. Il direttore dell'Istituto ed il Consiglio direttivo sono quelli della suddetta scuola di diritto penale. Art. 171. - Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Istituto si provvede con i mezzi a disposizione della scuola di perfezionamento in diritto penale. Gli articoli 170 e 173, relativi all'Istituto di diritto aeronautico (seminario), sono abrogati. Scuola di perfezionamento in diritto romano e diritti dell'Oriente mediterraneo Gli articoli, relativi all'ordinamento della scuola di perfezionamento in diritto romano e diritti dell'Oriente mediterraneo, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 174. - La scuola di perfezionamento in diritto romano e diritti dell'Oriente mediterraneo, annessa allo Istituto di diritto romano e dei diritti dell'Oriente mediterraneo, ha lo scopo di promuovere le ricerche scientifiche nel campo dei diritti antichi, sia in ordine al diritto romano, sia in ordine al diritto greco e ai diritti del prossimo oriente. Art. 175. - Alla scuola sono ammessi i laureati in giurisprudenza. Coloro che abbiano compiuto corsi di studi in paesi esteri, potranno esservi ammessi qualora i titoli o diplomi ivi conseguiti siano riconosciuti equipollenti dalle autorità accademiche. Art. 176. - La scuola ha la durata di due anni. Eccezionalmente, e solo per i laureati in giurisprudenza, che dimostrino, all'atto della iscrizione di aver già superati gli esami in tre delle materie di cui all'articolo seguente, il corso degli studi potrà essere ridotto ad un anno. Art. 177. - La scuola comprende i seguenti insegnamenti: 1) Diritto pubblico romano; 2) Diritto penale romano; 3) Esegesi delle fonti del diritto romano; 4) Diritto bizantino; 5) Epigrafia giuridica; 6) Papirologia giuridica; 7) Diritto comune; 8) Diritto attico; 9) Diritto musulmano; 10) Diritti dell'Oriente mediterraneo; 11) Diritti indigeni coloniali. Art. 178. - Alla scuola sono ammessi anche i corsi di perfezionamento sia in diritto romano sia in diritti dell'Oriente mediterraneo. Art. 179. - Per il conferimento del certificato di studi ed esami in diritto romano il corso ha la durata di un anno e comprende i seguenti insegnamenti: 1) Diritto pubblico romano; 2) Diritto romano penale; 3) Esegesi delle fonti del diritto romano; 4) Diritto bizantino; 5) Epigrafia giuridica; 6) Papirologia giuridica; 7) Diritto comune. Art. 180. - Per il conferimento del certificato di studi ed esami in diritti orientali, il corso ha la durata di un anno e comprende le seguenti materie: 1) Diritto bizantino; 2) Papirologia giuridica; 3) Diritto attico; 4) Diritto musulmano; 5) Diritti dell'oriente mediterraneo; 6) Diritti indigeni coloniali. Art. 181. - Per il conferimento del diploma in diritto romano e diritti orientali il corso ha la durata di due anni e comprende tutte le materie indicate nell'art. 177. Art. 182. - Per ottenere il diploma di perfezionamento, il candidato dovrà sostenere gli esami nelle materie di cui all'art.177 Dovrà presentare inoltre, una memoria originale e sostenere una discussione sull'argomento. L'art. 183, relativo all'Istituto di filosofia del diritto, è abrogato. Scuola di perfezionamento in filosofia del diritto Gli articoli 184 e seguenti, concernenti la scuola di perfezionamento in filosofia del diritto, sono abrogati e sostituiti dai seguenti. Art. 184. - Alla scuola di perfezionamento in filosofia del diritto è annessa all'Istituto di filosofia del diritto. Alla scuola sono ammessi soltanto i laureati in giurisprudenza, in filosofia o in scienze politiche. Coloro che abbiano compiuto corsi di studio in paesi esteri, potranno ugualmente esservi ammessi qualora i titoli o diplomi ivi conseguiti siano riconosciuti equipollenti dalle autorità accademiche. La scuola ha la durata di due anni. Eccezionalmente, e solo per i laureati in giurisprudenza, che dimostrino all'atto della iscrizione di aver già superato gli esami in due delle materie obbligatorie e in una delle facoltative previste dalla scuola, il corso degli studi potrà essere ridotto ad un anno. Art. 185. - La scuola comprende i seguenti insegnamenti: Fondamentali: 1) Filosofia del diritto (biennale); 2) Storia della filosofia del diritto (biennale); 3) Teoria generale del diritto; 4) Dottrina dello Stato. Complementari: 1) Filosofia morale; 2) Storia delle dottrine politiche; 3) Sociologia-giuridica. Dovranno essere sostenuti alla fine del primo anno di corso, gli esami fondamentali indicati ai numeri 3) e 4) e uno degli esami complementari scelto dal perfezionando. Alla fine del secondo anno del corso dovranno essere sostenuti gli esami fondamentali indicati ai numeri 1) e 2) e un secondo esame complementare scelto dal perfezionando. Art. 186. - Per ottenere il diploma di perfezionamento il candidato dovrà, dopo aver sostenuto gli esami indicati nell'articolo precedente, presentare e discutere una memoria originale, il cui argomento sarà scelto fra quelli trattati nel primo o nel secondo degli insegnamenti fondamentali. Tale memoria sarà discussa dinanzi ad una Commissione formata da tutti i professori della scuola. Gli articoli da 187 a 191, relativi all'Istituto di diritto coloniale e al corso di perfezionamento in diritto coloniale, sono soppressi. Gli articoli 192 e 194, relativi alla scuola di perfezionamento in diritto pubblico e dottrina dello Stato, sono soppressi. Scuola di perfezionamento in storia del diritto italiano medioevale e moderno Art. 199. - È abrogato e sostituito dal seguente: "La scuola di perfezionamento comprende insegnamenti ordinari con prove d'esame e corsi di seminario". Art. 200. - È abrogato e sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti ordinari, utilizzati tra quelli impartiti nella Facoltà di giurisprudenza o in altre Facoltà, sono obbligatori e facoltativi. Sono insegnamenti obbligatori i seguenti: Facoltà di giurisprudenza: 1) Diritto comune; Facoltà di lettere e filosofia: 2) Paleografia e diplomatica; 3) Storia medioevale (ovvero storia moderna). Sono insegnamenti facoltativi i seguenti: Facoltà di giurisprudenza: 1) Diritto canonico; 2) Esegesi delle fonti del diritto italiano; 3) Esegesi delle fonti del diritto romano; 4) Diritto bizantino; 5) Diritto musulmano. Facoltà di Scienze politiche: 6) Storia delle dottrine politiche: 7) Storia dei trattati e politica internazionale. Facoltà di economia e commercio: 8) Storia economica; Facoltà di lettere e filosofia: 9) Filosofia della storia; 10) Storia del cristianesimo; 11) Storia della filosofia; 12) Filologia romanza; 13) Latino medioevale; 14) Storia della lingua italiana; 15) Storia moderna (ovvero storia medioevale). I corsi di seminario, affidati a studiosi specializzati, consistono in conferenze. Art. 202. - È abrogato e sostituito dal seguente: "Saranno ammessi all'esame di diploma gli iscritti che avranno superato, nell'ordine da essi liberamente scelto, gli esami negli insegnamenti obbligatori e in almeno due, a loro scelta, degli insegnamenti facoltativi". Art. 204. - È abrogato e sostituito dal seguente: "La dissertazione dovrà essere presentata in triplice copia, a stampa o dattiloscritta, entro il 20 novembre del secondo anno di corso; ne sarà relatore il direttore della scuola e correlatori due professori che abbiano impartito nella scuola stessa insegnamenti ordinari o tenuto corsi di seminario". Art. 205. - È abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di diploma consisterà nella discussione orale sulla dissertazione e si svolgerà entro il mese di dicembre. Le dissertazioni giudicate, con parere unanime della Commissione di diploma, degne di stampa saranno pubblicate appena possibile, a spese della scuola. Di tutte le dissertazioni sarà data notizia, col riassunto dei principali risultati, nella "Rivista italiana per le scienze giuridiche", pubblicata sotto gli auspici dalla Facoltà di giurisprudenza, negli "Annuali di storia del diritto". Scuola di perfezionamento in diritto sindacale e del lavoro La scuola di perfezionamento in diritto sindacale è denominata "Scuola di perfezionamento in diritto sindacale e del lavoro" e gli articoli 206 e seguenti, relativi all'ordinamento della scuola medesima, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 206. - La scuola di perfezionamento in diritto sindacale e del lavoro, annessa alla Facoltà di giurisprudenza, ha lo scopo di perfezionare i giovani nelle discipline sindacali e del lavoro, di integrarne la preparazione scientifica e di approfondire, nella ricerca, la loro conoscenza del diritto del lavoro e dell'organizzazione sindacale. Art. 207. - Alla scuola possono essere iscritti i laureati delle Facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio. Art. 208. - La scuola rilascia un diploma di perfezionamento in diritto sindacale e del lavoro dopo due anni di corso e dopo che i candidati abbiano superato gli esami nelle materie costitutive della scuola e nelle altre materie in cui sia prescritto l'esame. Eccezionalmente il direttore della scuola può concedere l'abbreviazione ad un solo anno di corso a quegli iscritti che siano forniti di titoli adeguati e che frequentino la scuola con particolare assiduità e profitto. Art. 209. - Gli insegnamenti costitutivi della scuola sono: 1) Economia del lavoro; 2) Storia del lavoro e del movimento sindacale; 3) Diritto sindacale; 4) Diritto del lavoro; 5) Tecnica sindacale; 6) Diritto sindacale e del lavoro comparato; 7) Diritto della sicurezza sociale. Il Consiglio stabilisce e pubblica sul manifesto annuale quali degli insegnamenti suddetti abbiano durata biennale e determina quali altri insegnamenti a carattere monografico possano essere impartiti e se su tali insegnamenti debba sostenersi la relativa prova di esame. Art. 210. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una memoria originale su argomento scelto fra le materie costitutive e approvato dal direttore della scuola e nella discussione di due argomenti approvati anche essi dal direttore della scuola. Art. 211. - Nella scuola funziona un ufficio pubblicazioni alle dipendenze del direttore. Art. 212. - La scuola potrà stabilire, sul deliberazione del Consiglio, rapporti continui con enti sindacali ed istituti attinenti all'economia sindacale e del lavoro, al fine di raccogliere elementi utili agli insegnamenti ed ai lavori della scuola e per il migliore raggiungimento dei fini di ricerca e di diffusione scientifica. Art. 213. - Possono nella scuola aprirsi concorsi a premio fra gli alunni i cui lavori, compiuti nella scuola o presentati come dissertazione di diploma, siano dichiarati degni di stampa. Scuole di perfezionamento della Facoltà di lettere e filosofia Art. 237. - Agli insegnamenti fondamentali della scuola di filologia classica è aggiunto quello di "Filologia classica". L'insegnamento complementare di filologia greco-latina è soppresso. Art. 263. - Agli insegnamenti costitutivi della scuola di studi storico-religiosi è aggiunto quello di "Religioni del vicino oriente". Art. 287. - L'insegnamento di americanistica, costitutivo della scuola di scienze etnologiche, è sostituito da quello di "Civiltà indigene dell'America". Art. 295. - Agli insegnamenti costitutivi della scuola di glottologia sono aggiunti quelli di "Filosofia del linguaggio" e "Filologia classica". Dopo l'art. 300 del testo vigente dello statuto sono aggiunti, con conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti articoli, concernenti l'istituzione del corso di perfezionamento in archeologia orientale. Corso di perfezionamento in archeologia orientale Art. 301. - Il corso di archeologia orientale si propone, oltre i fini di cui all'art. 266, di fornire la preparazione scientifica e tecnico-pratica a coloro che intendano dedicarsi alla ricerca archeologica nei paesi orientali. Art. 302. - Il corso da adito al diploma di perfezionamento in archeologia orientale. Art. 303. - Il Consiglio del corso si compone di cinque professori di ruolo o fuori ruolo, tra i quali il direttore, che lo presiede, designati, tra i propri componenti, tre dal Consiglio della scuola orientale e due dal Consiglio della scuola nazionale di archeologia, e nominati dal rettore per un triennio accademico. Il direttore del corso viene eletto dal Consiglio e nominato dal rettore. Per il corso valgono, in quanto applicabili, le norme comuni a tutti i corsi post-universitari annessi alla Facoltà. Art. 304. - Titolo di ammissione è la laurea in lettere, conseguita discutendo la dissertazione scientifica sopra un argomento attinente a discipline archeologiche e orientalistiche. Il corso ha la durata di due anni e si distingue nei seguenti indirizzi: a) Archeologia del vicino oriente antico; b) Archeologia del mondo islamico; c) Archeologia del medio oriente; d) Archeologia dell'estremo oriente. Art. 305. - Sono insegnamenti costitutivi del corso quelli di cui agli articoli 270 e 292. Il Consiglio determina per ciascun iscritto, in rapporto con l'indirizzo da lui prescelto e previo esame del curriculum, almeno quattro insegnamenti costitutivi in cui debba seguire i corsi. Art. 306. - Per essere ammessi all'esame di diploma, gli iscritti devono aver seguito, durante il primo anno, i corsi negli insegnamenti di cui al precedente articolo e superato le prove finali, consistenti in altrettanti colloqui. Essi devono inoltre, nel secondo anno, svolgere un programma di studio concordato con il Consiglio e consistente nella partecipazione a uno scavo appositamente organizzato o, a seconda dei casi, in viaggi, ricognizioni archeologiche ed epigrafiche, lavori di catalogazioni di musei, ecc., e presentare al direttore una relazione sull'attività pratica svolta. Art. 307. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scientifica su argomento che riguardi uno degli insegnamenti di cui all'art. 305. Scuole di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia Art. 306. - Agli insegnamenti della scuola di chirurgia è aggiunto quello di "Chirurgia riparatrice". Art. 340. - Agli insegnamenti della scuola di pediatria è aggiunto quello di "Puericultura". Art. 343. - L'elenco degli insegnamenti della scuola di radiologia è sostituito dal seguente: 1) Fisica dell'elettricità, dei raggi X, dell'atomo; 2) Anatomia e fisiologia radiologiche; 3) Tecnica radiologica dei vari apparati; 4) Semeiotica e metodica Roentgen diagnostica (biennale); 5) Roentgenterapia e curieterapia (biennale); 6) Fisioterapia; 7) Radiobiologia; 8) Medicina nucleare. Dopo l'art. 373. - Sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della "Scuola speciale per ortottiste". Art. 374. - La scuola per ortottiste ha sede presso la Clinica oculistica dell'Università di Roma. Essa ha lo scopo di dare una preparazione completa teorica e pratica alle allieve, istruendole sui problemi dei difetti di rifrazione, disturbi delle oculomozioni, dell'ambliopia in genere, per avviarle alla professione di ortottiste. Art. 375. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di ortottista è di due anni. Possono essere ammesse alla scuola allieve di età non inferiore ai 17 anni, in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'Università (preferibilmente del diploma di maturità classica, del diploma di maturità scientifica o del diploma di abilitazione magistrale). Art. 376. - Chi aspira ad ottenere l'iscrizione al primo anno della scuola dovrà sostenere un esame di ammissione. Il numero massimo di posti disponibili annualmente è stabilito nella misura di quattro. Art. 377. - L'esame di ammissione consiste in una prova orale di cultura generale dinanzi ad una Commissione composta da tre professori ufficiali della Facoltà, fra i quali il direttore della scuola. Art. 378. - L'anno scolastico inizia il 1° novembre e termina il 30 giugno di ogni anno. Art. 379. - Il direttore della scuola è di diritto il titolare della cattedra di clinica oculistica della Università: Gli insegnanti della scuola sono proposti dal Consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore e nominati dal rettore. Art. 380. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° anno: 1) Elementi di anatomia e fisiologia generale; 2) Anatomia e fisiologia dell'apparato oculare; 3) Ottica fisica e fisiologica, vizi di rifrazione; 4) Ortottica. 2° anno: 1) Ortottica; 2) Elementi di patologia oculare; 3) Nozioni di infermieristica oculare. L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni nel reparto ortottico della Clinica oculistica. Durante il secondo anno di studi le allieve presteranno regolare servizio nel reparto ortottico della Clinica. Art. 381. - Per essere ammesse a sostenere l'esame di diploma le allieve dovranno aver seguito i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti ed aver compiuto con esito favorevole tutte le esercitazioni previste. Art. 382. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della Facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Le Commissioni sono composte di tre membri: dal professore ufficiale della materia, presidente, di un professore ufficiale di materia affine e di un libero docente o cultore della materia. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti. Art. 383. - L'esame per il conseguimento del "diploma di ortottista" consiste in un colloquio su un tema, preventivamente assegnato dal direttore della scuola di fronte ad una Commissione di cinque membri, composta dal direttore della scuola e da altri quattro membri designati dal preside della Facoltà di medicina, e chirurgia. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti. Art. 384. - Le tasse e soprattasse per la scuola sono le seguenti: Tassa annuale di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . .L. 10.000 Soprattassa annuale di esami . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 La tassa di diploma è fissata nella misura. . . . . . . . L. 6.000 ai sensi dell' art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n.1551 . Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali Scuola di perfezionamento in scienze biologiche Art. 263. - Concernenti gli insegnamenti della scuola di perfezionamento in scienze biologiche. Ai predetti insegnamenti è aggiunto quello di "Paleontologia umana)". L'ultimo comma è abrogato. L'art. 277, concernente il corso annuale di perfezionamento in biologia delle razze umane è abrogato. Scuola di perfezionamento in scienza dell'alimentazione Gli articoli 278 e seguenti del testo vigente dello statuto, concernenti la scuola di perfezionamento in scienza dell'alimentazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti Art. 278. - La scuola di perfezionamento in scienza dell'alimentazione ha lo scopo di fornire le conoscenze biologiche, cliniche, statistiche ed economiche a coloro che si vogliono dedicare allo studio dei rapporti tra alimentazione e salute e dell'economia alimentare della Nazione. Essa inoltre mira alla preparazione dei dieteti, la cui opera appare indispensabile per regolare l'alimentazione della collettività: corpi armati, ospedali, collegi, colonie, ecc. e per fornire ai medici una conoscenza esatta del valore e delle applicazioni della terapia alimentare. Art. 279. - Possono essere iscritti alla scuola di perfezionamento in scienze dell'alimentazione i laureati in scienze biologiche, scienze naturali, chimica, farmacia, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze agrarie. Art. 280. - Il corso degli studi dura due anni e comprende i seguenti insegnamenti: 1) Industrie alimentari; 2) igiene degli alimenti; 3) Chimica degli alimenti; 4) Dottrina generale dell'alimentazione; 5) Statistica metodologica; 6) Statistica ed economia alimentare; 7) Diagnostica chimico-clinica; 8) Alimentazione dell'uomo; 9) Geografia e geopolitica degli alimenti e dell'alimentazione; 10) Alimentazione degli animali utili; 11) Malattie da alimentazione e dietetica; 12) Malattie da alimentazione degli animali utili. Esercitazioni su: L'igiene degli alimenti; La chimica degli alimenti; L'alimentazione dell'uomo; L'alimentazione degli animali utili. Su deliberazione del Consiglio della scuola potranno anche tenersi conferenze su argomenti speciali. Art. 281. - Il Consiglio della scuola stabilisce, per ogni iscritto, gli insegnamenti e le esercitazioni che deve seguire in relazione alla laurea che possiede. Art. 282. - Del Consiglio della scuola fanno parte: il preside della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, il preside della Facoltà di medicina e chirurgia e i professori a cui sono affidati i singoli corsi. Art. 283. - La scuola conferisce un diploma di perfezionamento in scienza della alimentazione. Per conseguire tale diploma il candidato, dopo aver superato gli esami in tutte le materie d'insegnamento assegnategli dal Consiglio della scuola, deve presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento riguardante la scienza dell'alimentazione. Scuola di perfezionamento in fisica nucleare Gli articoli 284 e seguenti del testo vigente dello statuto, concernenti la scuola di perfezionamento in fisica nucleare, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 284. - La scuola di perfezionamento in fisica nucleare, istituita presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, ha fine scientifico e rilascia il diploma di perfezionamento in fisica nucleare. Il corso degli studi ha la durata di due anni. Non sono consentite abbreviazioni di corso. Art. 285. - È data facoltà al direttore all'inizio di ogni anno accademico di rivedere il programma della scuola e, sentito il parere del Consiglio, di sottoporre ai Consiglio della Facoltà proposte di variazioni del medesimo che saranno rese pubbliche. Art. 286. - Alla scuola di perfezionamento in fisica nucleare vengono ammessi soltanto i laureati in fisica, scienze matematiche, matematica e fisica, chimica e ingegneria. Quando gli iscritti siano in numero molto limitato gli insegnamenti possono non avere il carattere cattedratico e essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina. Art. 287. - La sorveglianza agli iscritti per tutto quanto riguarda la loro attività spetta al direttore della scuola. La frequenza ai singoli insegnamenti deve essere attestata dai rispettivi insegnanti. Art. 288. - L'esame di diploma consisterà in un esame di cultura generale sugli insegnamenti della scuola e di una discussione sopra una dissertazione originale scritta. Art. 289. - I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Nel caso che anche alla seconda prova di esame di diploma essi non siano riconosciuti idonei, saranno senz'altro esclusi da ogni ulteriore prova. Art. 290. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono: 1) Tecniche nucleari (biennale con laboratorio); 2) Macchine acceleratrici e reattori (annuale); 3) Statica dei nuclei e disintegrazione beta (annuale); 4) Dinamica dei nuclei (annuale); 5) Raggi cosmici e corpuscoli subatomici (annuale); 6) Teoria generale dei corpuscoli (annuale); 7) Un corso il cui argomento monografico viene fissato e reso pubblico di anno in anno. Di questi hanno carattere fondamentale: Statica dei nuclei e disintegrazione beta; Dinamica dei nuclei; Raggi cosmici e corpuscoli subatomici. Gli altri corsi hanno carattere complementare. Art. 291. - Gli iscritti alla scuola devono frequentare e sostenere l'esame delle tre materie fondamentali e di almeno due corsi complementari a scelta. L'ordine degli studi è il seguente: 1° anno: 1) Tecniche nucleari con laboratorio; 2) Macchine acceleratrici e reattori; 3) Statica dei nuclei e disintegrazione beta; 4) Raggi cosmici e corpuscoli subatomici. 2° anno: 1) Tecniche nucleari con laboratorio; 2) Dinamica dei nuclei; 3) Teoria generale dei corpuscoli; 4) Corso su un argomento monografico. Per adire al secondo anno gli iscritti alla scuola dovranno aver superato gli esami relativi agli insegnamenti del primo anno; per adire agli esami di diploma devono aver superato gli esami, previsti dall'ordine degli studi, e una prova generale di cultura. Art. 292. - Presso la scuola di perfezionamento in fisica nucleare sarà istituito, a completamento degli insegnamenti un seminario di fisica atomica e nucleare. Scuola di perfezionamento della Facoltà di architettura Gli articoli da 385 a 387 del testo vigente dello statuto, concernenti l'ordinamento della scuola di perfezionamento per lo studio dei monumenti sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di perfezionamento per lo studio dei monumenti Art. 385. - È istituita presso la Facoltà di architettura una scuola di perfezionamento per lo studio dei monumenti, avente per scopo generale la conoscenza artistica e la cultura storica e tecnica con criteri scientifici sull'architettura, e per scopo specifico la preparazione del personale di architetti per gli uffici delle sopraintendenze ai monumenti. Art. 386. - Il corso della scuola dura due anni. Alla scuola possono iscriversi i laureati in architettura. Le materie che compongono il corso della scuola sono le seguenti in prosecuzione ed a complemento di quelle impartite nella Facoltà di architettura: studio storico-artistico dell'antichità, medioevo, rinascimento ed evo moderno; nozioni di archeologia, tecnica degli scavi archeologici; rilievo e restauro dei monumenti. I predetti studi possono essere integrati da brevi corsi di conferenze su nozioni legislative riguardanti le belle arti e su altri speciali argomenti, da visite, escursioni e viaggi. Art. 387. - Dopo gli esami di profitto sulle singole materie gli iscritti alla scuola sostengono un esame di diploma consistente nella discussione orale di una tesi da loro compilata. A coloro che hanno superato detto esame viene rilasciato uno speciale diploma. Gli articoli 388-391 del testo vigente dello statuto, relativi alla scuola di perfezionamento in urbanistica, sono abrogati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 settembre 1957 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 120. - RELLEVA
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 991/1957 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…
Altre normative del 1957
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Mant…
Decreto del Presidente della Repubblica 1512
Pareggiamento della scuola di canto del Liceo musicale di Messina.
Decreto del Presidente della Repubblica 1511
Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale statale …
Decreto del Presidente della Repubblica 1510
Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il turismo in Roma.
Decreto del Presidente della Repubblica 1509
Autorizzazione all'accettazione della donazione di 10 dipinti disposta a favore dello Sta…
Decreto del Presidente della Repubblica 1507