Determinazione dei canoni relativi alla cessione in uso a terzi, da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di linee telegrafiche e telefoniche aeree ed in cavo, di canali telegrafici in armonica e di apparati telegrafici, nonche' dei canoni, relativi alla manutenzione eseguita dall'Amministrazione p.t. su apparati di terzi.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1971, n. 992
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 992/1971
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1971, n. 992
## Determinazione dei canoni relativi alla cessione in uso a terzi, da
parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di
linee telegrafiche e telefoniche aeree ed in cavo, di canali
telegrafici in armonica e di apparati telegrafici, nonche' dei
canoni, relativi alla manutenzione eseguita dall'Amministrazione p.t.
su apparati di terzi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 8 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 ; Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198 ; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 269 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 338 ; Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1232 , recante norme per la determinazione dei canoni relativi all'uso di linee telegrafiche e telefoniche e di apparati telegrafici di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dei canoni relativi alla manutenzione di linee ed apparati per conto di altre amministrazioni o di terzi, e per la determinazione delle quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1413 , con il quale sono stati stabiliti, in applicazione della legge 3 novembre 1961, n. 1232 , i canoni relativi all'uso delle pacificazioni telegrafiche e telefoniche e dei conduttori posati su di esse di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, alla manutenzione di linee per conto di altre amministrazioni o di terzi, nonchè le quote di spese generali, di surrogazione e di appoggio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, recante norme per l'attuazione della predetta legge 3 novembre 1961, n. 1232 ; Ritenuta la necessità di stabilire, in applicazione della precitata legge 3 novembre 1961, n. 1232 , anche i canoni relativi alla cessione in uso a terzi da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di linee telegrafiche e telefoniche aeree ed in cavo, di canali telegrafici in armonica e di apparati telegrafici, nonchè dei canoni relativi alla manutenzione di apparati di terzi eseguita dall'amministrazione stessa; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 I canoni annui per l'uso di linee telegrafiche e telefoniche aeree e in cavo, di canali telegrafici in armonica e di apparati telegrafici ceduti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad altre amministrazioni statali, enti diversi e privati, nonchè i canoni relativi alla manutenzione di apparati di terzi eseguita dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stabiliti nella misura risultante dalla tabella annessa al presente decreto.
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