Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 994/1965

Modifica al regio decreto 19 novembre 1931 e successive modificazioni, contenente norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, relativa all'indennita' supplementare per gli ufficiali dell'Esercito.

Pubblicato: 23/08/1965 In vigore dal: 26/05/1965 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1965, n. 994

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 994/1965 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1965, n. 994 ## Modifica al regio decreto 19 novembre 1931 e successive modificazioni, contenente norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, relativa all'indennita' supplementare per gli ufficiali dell'Esercito. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1712 , relativa alla indennità supplementare per gli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 19 novembre 1931, contenente norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712 , relativa all'indennità supplementare per gli ufficiali dell'Esercito; Visti il regio decreto 23 agosto 1935 e il regio decreto 27 gennaio 1941, n. 311 , recanti aggiornamenti al regio decreto 19 novembre 1931; Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113 , sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni; Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 166 , concernente modifica dei termini di liquidazione dell'indennità supplementare da parte delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. L'art. 30 del regio decreto 19 novembre 1931, quale risulta modificato dall'art. 2 del regio decreto 23 agosto 1935 e dall' art 4 del regio decreto 27 gennaio 1941, n. 311 , è abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 maggio 1965 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1965 Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 55. - VILLA

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