Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 996/1957
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1957, n. 996
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 996/1957
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1957, n. 996
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 , modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di "Semeiotica chirurgica". Art. 47. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quello di "Idrobiologia e pescicoltura" e quello di "Paleontologia". Allo statuto è aggiunto il titolo VIII comprendente Scuole e Corsi di specializzazione e di perfezionamento annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia. TITOLO VIII Scuole e Corsi di specializzazione e di perfezionamento Art. 55. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia sono annesse le scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento qui di seguito indicati: 1) Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia; 2) Scuola di specializzazione in pediatria; 3) Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del ricambio; 4) Corso di perfezionamento in puericoltura. Le scuole hanno lo scopo di preparare gli allievi per il conferimento del diploma di specialista ai sensi dell' art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , ed i corsi di un attestato di frequenza e di profitto. Art. 56. - Il direttore di ciascuna scuola è il professore titolare della cattedra alla quale s'intitola la scuola. Nel caso che il titolare di detta cattedra non sia professore di ruolo, il Consiglio della Facoltà provvederà alla nomina del direttore, possibilmente scelto tra gli insegnanti della scuola stessa. Il Consiglio di ciascuna scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore. Art. 57. - La domanda di ammissione alla scuola è diretta al rettore dell'Università, corredata del diploma originale di maturità classica o scientifica, del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia con le relative votazioni della carriera scolastica e di ogni altro titolo che l'aspirante ritenga presentare. Non è permesso iscriversi contemporaneamente a più di una scuola. Art. 58. - Le domande sono rimesse al direttore della scuola, il quale, dopo aver valutato i titoli degli aspiranti, sottopone ognuno di essi ad un colloquio per accertarne le attitudini e la preparazione a seguire i corsi. In base a questi elementi il direttore procede alla graduatoria degli aspiranti, che dev'essere approvata e resa esecutiva dal preside della Facoltà. Art. 59. - Il numero massimo degli allievi che possono essere accolti annualmente da ciascuna scuola è fissato, anno per anno, dal Consiglio della Facoltà su proposta della Direzione della scuola, in rapporto alle possibilità didattiche dei vari Istituti presso i quali gli allievi devono compiere gli internati. Per ciascuna scuola può essere stabilito un numero minimo di iscritti; qualora questo numero non venga raggiunto il direttore della scuola ha la facoltà di non iniziare i corsi; ma se questi vengono iniziati devono essere portati a termine, qualunque sia il numero degli iscritti. Art. 60. - Le discipline specifiche dell'insegnamento e le esercitazioni di laboratorio sono stabilite dalle norme particolari di ciascuna scuola, la cui Direzione, anno per anno, stabilisce i turni degli internati prescritti. Per le materie proprie della scuola devono essere tenuti corsi appositi; per le discipline che non formano direttamente oggetto della specializzazione, i corsi di insegnamento e le esercitazioni possono essere sostituiti da periodi di internati nei rispettivi Istituti. Art. 61. - Gli insegnamenti vengono conferiti per incarico dalla Facoltà, su proposta dei singoli direttori di scuola, ai professori di ruolo e fuori ruolo, incaricati, liberi docenti, aiuti ed assistenti e ad altre persone di riconosciuta competenza nella specialità. Art. 62. - Gli allievi sono tenuti ad osservare l'orario delle lezioni e delle esercitazioni ed a compiere i turni di internato stabiliti dall'ordinamento di ciascuna scuola. Il servizio di internato comporta lo adempimento di tutte le funzioni di assistente sotto la vigilanza del direttore. Art. 63. - Gli allievi alla fine di ogni anno di corso dovranno sostenere di fronte ad una Commissione proposta dal direttore della scuola e nominata dal preside, gli esami stabiliti per ogni corso. Detta Commissione è composta dal direttore della scuola e da almeno altri due insegnanti di materie dei corso. Art. 64. - Il Consiglio della scuola può, su proposta del direttore e con l'approvazione della Facoltà, concedere un'abbreviazione del corso di studi di specializzazione non superiore di un anno agli assistenti di ruolo, incaricati, supplenti, straordinari e volontari di Istituti della materia per cui viene chiesta l'iscrizione al corso di specializzazione, previo però superamento degli esami di profitto prescritti per l'anno in corso in questione. Art. 65. - Il rettore, può, su proposta del direttore della scuola e col parere favorevole del Consiglio della Facoltà, assegnare assistenti volontari alle scuole di specializzazione e perfezionamento. Art. 66. - Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti devono aver superato tutti gli esami speciali di profitto stabiliti per ciascuna scuola. Art. 67. - La Commissione per l'esame di diploma è nominata dal rettore ed è composta di almeno cinque membri proposti dal direttore della scuola e scelti possibilmente fra gli insegnanti della scuola stessa. Almeno due membri dovranno essere professori di ruolo. Il presidente della Commissione è il direttore della scuola. Art. 68. - L'esame di diploma consiste in una discussione orale su tema assegnato dal direttore 24 ore prima dell'esame e nella discussione di una tesi scritta. A coloro che superano l'esame di diploma viene rilasciato il "diploma di specialista", da valere, a tutti gli effetti, consentiti dalla vigente legislazione in proposito. Art. 69. - Le tasse, soprattasse ed i contributi che gli iscritti sono tenuti a pagare vengono fissati dal Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del Consiglio di facoltà, udito il direttore della scuola. La tassa di diploma è fissata in L. 6000. Gli assistenti di ruolo, incaricati, supplenti, straordinari e volontari dell'Istituto della materia per cui viene chiesta l'iscrizione al corso di specializzazione possono, su giudizio del direttore, essere esonerati dal pagamento di metà delle tasse e soprattasse e dal pagamento dei contributi clinici. 1. - Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia. Art. 70. - Presso la Clinica ostetrico-ginecologica è istituita la scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia. La scuola ha la durata di quattro anni. Le norme di iscrizione, esami, pagamento, tasse ecc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 57 a 69 precedenti. Art. 71. - Le materie di insegnamento sono: 1° anno: Anatomia dell'apparato genitale femminile; Fisiologia della generazione con elementi di genetica; Semeiotica ostetrica; Semeiotica ginecologica. 2° anno: Semeiotica ostetrica; Semeiotica ginecologica; Anatomia patologica dell'apparato genitale femminile; Puericoltura; Patologia ostetrica e ginecologica; Elementi di chirurgia generale. 3° anno: Clinica ostetrica e ginecologica; Terapia medica ginecologica; Radiologia ostetrico-ginecologica; Anestesiologia ostetrico-ginecologica; Urologia ginecologica; Operazioni ostetriche. 4° anno: Clinica ostetrica e ginecologica; Ostetricia forense; Venereologia; Operazioni ginecologiche. Nei primi due anni verranno inoltre svolte esercitazioni di laboratorio. Gli allievi compiranno un internato nella Clinica ostetrica e ginecologica secondo i turni che saranno stabiliti dal direttore della scuola. Art. 72. - Agli allievi che abbiano ottenuta l'approvazione nell'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specialista in ostetricia e ginecologia, valido a tutti gli effetti di legge. 2. - Scuola di specializzazione in pediatria Art. 73. - Presso la Clinica pediatrica è istituita la scuola di specializzazione in pediatria. La scuola ha la durata di due anni, ed ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia che desiderano dedicarsi all'esercizio della medicina infantile. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc. sono quelle generali riportate negli articoli dal 57 al 69 precedenti. Art. 74. - Le materie di insegnamento sono: 1° anno: Elementi di embriologia. Anatomia normale dalla nascita alla pubertà; Fisiologia del bambino; Alimentazione e tecnica terapeutica pediatrica; Fisiopatologia del neonato; Semeiotica pediatrica; Clinica e terapia delle malattie del lattante; Igiene e profilassi individuale e collettiva nell'infanzia. 2° anno: Anatomia patologica infantile; Semeiotica pediatrica; Clinica e terapia delle malattie del bambino; Chirurgia nell'infanzia; Otorinolaringoiatria applicata all'infanzia; Malattie della pelle nell'infanzia; Malattie oculari nell'infanzia; Neuro-psichiatria nell'infanzia. Durante i due anni saranno inoltre svolte esercitazioni pratiche e di laboratorio. Gli allievi compiranno un internato nella Clinica pediatrica secondo turni stabiliti dal direttore della scuola. Alla fine di ciascun anno gli allievi sosterranno un esame di profitto ed alla fine del secondo anche un esame di diploma. Art. 75. - Agli allievi che abbiano superato l'esame di diploma sarà rilasciato il diploma di specialista in pediatria, valido a tutti gli effetti di legge. Art. 76. - A coloro che sono in possesso del diploma di perfezionamento di puericoltura è data facoltà di iscriversi al secondo anno della scuola. 3 - Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del ricambio. Art. 77. - Presso la Clinica medica generale è istituita la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del ricambio; questa ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia che desiderano conseguire il diploma di specializzazione in malattie dell'apparato digerente e del ricambio. Art. 78. - La scuola ha la durata di due anni. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione e perfezionamento riferite negli articoli da 57 a 69 del presente statuto. Art. 79. - Le materie di insegnamento sono: 1° anno: Anatomia normale e patologica del tubo digerente e ghiandole annesse; Fisiologia e biochimica dei processi digestivi e del metabolismo intermedio; Chimica e microscopia clinica, semeiotica medica e radiologia relative alla specialità; Patologia generale e speciale delle malattie dell'apparato digerente e del ricambio. 2° anno: Clinica delle malattie dell'apparato digerente e del ricambio; Nozioni di chirurgia relative alle malattie del tubo digerente; Terapia medica delle malattie dell'apparato digerente e del ricambio. Art. 80. - Gli allievi devono compiere in entrambi gli anni le mansioni di assistente volontario, dovranno assistere alle lezioni ufficiali di clinica medica generale, alle conferenze ed alle esercitazioni che verranno appositamente impartite. Art. 81. - Alla fine di ogni anno gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto ed alla fine del secondo anche un esame di diploma, il superamento del quale conferisce il diploma di specialista in malattie dell'apparato digerente e del ricambio. 4. - Corso di perfezionamento in puericoltura Art. 82. - Presso la Clinica pediatrica è istituito un corso di perfezionamento in puericoltura. Il corso ha la durata di un anno e si propone di conferire la necessaria preparazione teorico-pratica ai laureati in medicina e chirurgia che desiderano dedicarsi alla medicina infantile preventiva. Per l'iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc. valgono le norme generali di cui agli articoli 57 a 69 precedenti. Art. 83. - Le materie di insegnamento sono: Elementi di embriologia. Anatomia normale dalla nascita alla pubertà; Fisiologia dell'accrescimento e dello sviluppo; Alimentazione e tecnica assistenziale pediatrica; Semeiotica pediatrica; Assistenza pediatrica al neonato; Assistenza igienica profilattica dell'infanzia; Clinica pediatrica in funzione preventiva. Durante l'anno saranno svolte esercitazioni pratiche di laboratorio. Gli allievi compiranno un internato nella Clinica pediatrica secondo i turni stabiliti dal direttore del corso. Alla fine dell'anno gli allievi sosterranno un esame finale di profitto. Art. 84. - Agli allievi che abbiano superato l'esame finale verrà rilasciato un attestato di frequenza e profitto in puericoltura, valido a tutti gli effetti di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 settembre 1957 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 115. - RELLEVA
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