Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 998/1957

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Pubblicato: 30/10/1957 In vigore dal: 03/10/1957 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1957, n. 998

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 998/1957 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1957, n. 998 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162 , modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: - L'art. 86, relativo all'Istituto di paleografia, annesso alla Facoltà di lettere e filosofia, è abrogato. Alla stessa Facoltà sono annessi un "Istituto di paleografia latina e diplomatica", un "Istituto di geografia" e un "Istituto di archeologia e storia dell'arte greca e romana" il cui regolamento è il seguente: Istituto di paleografia latina e diplomatica Art. 86. - Alla cattedra di paleografia latina e diplomatica della Facoltà di lettere e filosofia è annesso un Istituto di paleografia latina e diplomatica, ordinato come seminario a norma dell'art. 23 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 . Art. 87. - L'Istituto ha il fine di promuovere e di agevolare studi e ricerche nel campo della paleografia latina e della diplomatica. A tale scopo dispone di una biblioteca specializzata, promuove le pubblicazioni di codici diplomatici e di testi medioevali, raccoglie pergamene e altri documenti storici relativi al Medio Evo, organizza discussioni, conferenze, ecc. Art. 88. - Il direttore dell'Istituto è di diritto il titolare della cattedra di paleografia e diplomatica ed, in caso di vacanza, chi lo sostituisce nell'insegnamento ufficiale. Art. 89. - Gli studenti della Facoltà di lettere, gli iscritti alla scuola di perfezionamento per bibliotecari ed archivisti possono partecipare a conferenze, ricerche e discussioni scientifiche e servirsi di tutti i mezzi di studio offerti dall'Istituto, dietro il consenso del direttore. Istituto di geografia Art. 90. - Alla cattedra di geografia della Facoltà di lettere e filosofia è annesso un Istituto di geografia, che ha anche funzioni di seminario, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento generale universitario; approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 . Art. 91. - L'Istituto ha il fine di promuovere ed agevolare studi e ricerche nel campo dei diversi rami della geografia-. Art. 92. - Per il raggiungimento di tali fini l'istituto dispone di una biblioteca specializzata, di una cartoteca e di strumenti vari, organizza escursioni, conferenze, discussioni, cura pubblicazioni di carattere geografico e cartografico. Dispone di idonei apparecchi per la proiezione di fotografie e cinematografie. Art. 93. - Il direttore dell'Istituto è di diritto il titolare della cattedra di geografia, e, in caso di vacanza, chi lo sostituisce nell'insegnamento ufficiale. Art. 94. - Gli studenti ed i laureati della Facoltà possono partecipare a conferenze e discussioni scientifiche e, in generale, servirsi di tutti i mezzi di studio offerti dall'Istituto. Art. 95. - L'Istituto potrà eventualmente disporre di borse di studio conferite dal Consiglio della Facoltà di lettere e filosofia o da enti pubblici e privati, in base alle modalità e disposizioni che saranno stabilite dagli stessi fondatori. Istituto di archeologia e storia dell'arte greca e romana Art. 96. - Alla cattedra di archeologia e di storia dell'arte greca e romana della Facoltà di lettere e filosofia è annesso un Istituto di archeologia e storia dell'arte greca e romana, ordinato come seminario, ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 . Art. 97. - L'Istituto ha il fine di promuovere ed agevolare studi e ricerche nel campo delle varie discipline archeologiche (archeologia e storia dell'arte greca e romana antichità, paletnologia, numismatica, epigrafia greca romana ed italica). Art. 98. - Per il raggiungimento di tali fini l'Istituto dispone di una biblioteca specializzata, organizza discussioni, conferenze, pubblicazioni, promuovendo lo sviluppo di una raccolta di materiale archeologico, originale o in riproduzione, visite a monumenti, edifici in città e fuori, di notevole interesse storico, archeologico, artistico. Dispone infine di idonei apparecchi per le proiezioni delle immagini e per fotografie. 99. - Direttore dell'Istituto è di diritto il titolare della cattedra di archeologia e storia dell'arte greca e romana e, in caso di vacanza, chi lo sostituisce nell'insegnamento ufficiale. Art. 1 Art. 100. - Gli studenti della Facoltà ed i laureati in lettere possono partecipare a conferenze e discussioni scientifiche ed, in generale, servirsi di tutti i mezzi di studio offerti dall'Istituto. Art. 101. - L'Istituto potrà eventualmente disporre di borse di studio conferite dal Consiglio della Facoltà di lettere e filosofia o da enti pubblici e privati, in base alle modalità e disposizioni che saranno stabilite dagli stessi fondatori. A causa dell'inserzione dei precedenti articoli la numerazione di quelli successivi subisce il necessario spostamento. Art. 104. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di "semeiotica chirurgica", "ottica fisiologica" e "fisica nucleare applicata alla biologia". Art. 106, relativo alle precedenze per gli esami nel corso di laurea in medicina e chirurgia è modificato nel senso che al quarto comma è aggiunto il seguente periodo: "I colloquio di anatomia ed istologia, patologica deve essere sostenuto dopo aver superato le prove di patologia generale e di fisiologia. Dopo l'art. 165, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione, presso la Facoltà di ingegneria, dell'istituto di tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra (geotecnica). Istituto di tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra Art. 166. - È istituito presso la Facoltà di ingegneria l'Istituto di "tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra (geotecnica). L'Istituto ha il fine di sviluppare l'insegnamento della materia e di promuovere e di agevolare studi approfonditi in questa disciplina sia sul piano teorico che su quello sperimentale e di diffondere le applicazioni nel campo tecnico. Art. 167. - Per tali fini, l'Istituto disporrà di un laboratorio specializzato, dotato di apparecchiature per ricerca e di un'apparecchiatura a scopi didattici, e di una biblioteca propria di settore. Art. 168. - Il direttore dell'Istituto è di diritto il titolare della cattedra di "tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra", e, in caso di vacanza, chi lo sostituisce nell'insegnamento ufficiale. Art. 169. - Gli studenti della Facoltà ed i laureati in ingegneria possono partecipare a conferenze e discussioni scientifiche ed in generale servirsi di tutti i mezzi di studio offerti dall'Istituto. Il titolo della scuola di perfezionamento in medicina legale e delle assicurazioni sociali, annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia, è mutato come segue: "Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni". Di conseguenza sono modificati anche i successivi articoli, relativi alla scuola stessa. Art. 320. - È modificato come segue: "La scuola di specializzazione in medicina legale e della assicurazione ha la durata di due anni". Art. 323. - Il primo comma è modificato come segue: "Per ottenere l'iscrizione al secondo corso l'allievo deve aver superato un colloquio di medicina legale generale e l'esame su uno dei due gruppi di materie annuali "antropologia e sociologia criminale o medicina legale delle assicurazioni". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 ottobre 1957 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1957 Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 112. - RELLEVA

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