Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 999/1953

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.

Pubblicato: 19/01/1954 In vigore dal: 30/07/1953 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 999

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 999/1953 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1953, n. 999 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090 , e modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1905 e 28 maggio 1942, n. 463, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, n. 774, e con decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1951, n. 1335 e 27 ottobre 1951, n. 1827 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 21. - Agli istituti della Facoltà di lettere e filosofia sono aggiunti un Istituto per le lingue e letterature straniere e i seguenti gabinetti: storia dell'arte, archeologia, geografia, paleografia e diplomatica. Art. 22. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di: "29) Letteratura cristiana antica". Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di: "11) Storia del cristianesimo". Art. 40. - Nell'elenco degli istituti della Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto quello di: "21) Chimica biologica". Art. 47. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di: "17) Geochimica". L'art. 95 (già 83) relativo alla scuola di specializzazione in igiene generale e speciale è sostituito dal seguente: "Al diploma di specialista in igiene possono aspirare i laureati in medicina e chirurgia; al diploma di specialista in igiene veterinaria, i laureati in medicina, veterinaria; al diploma di specialista in chimica applicata all'igiene, i laureati in chimica e i laureati in farmacia". Dopo l'art. 98 (già 86) sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in clinica oculistica. Scuola di specializzazione in clinica oculistica. Art. 99. - È istituita presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina, una scuola di specializzazione in clinica oculistica. Tale scuola è retta secondo le norme generali relative alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia dell'Università di Messina. Art. 1 Art. 100. - Titolo necessario per l'ammissione alla scuola di specializzazione in clinica oculistica è la laurea in medicina e chirurgia. Art. 101. - La scuola ha la durata di tre anni. Le materie d'insegnamento sono: 1° anno: 1) Anatomia e fisiologia dell'occhio; 2) Semeiotica oculare; 3) Principi di ottica fisiologica; 4) Microbiologia. 2° anno: 1) Semeiotica e clinica delle palpebre, congiuntive, vie lacrimali; 2) Malattie dell'orbita, dell'apparato muscolare, della cornea, dei liquidi endoculari, del cristallino. 3° anno: 1) Clinica delle malattie della retina e del nervo ottico; 2) Neurologia oculare, rapporto fra occhio e medicina interna; 3) Chirurgia oculare; 4) Terapia medicamentosa. Art. 102. - Per ottenere l'ammissione al secondo anno gli specializzandi dovranno aver sostenuto e superato gli esami sulle materie prescritte per il 1° corso e, così pure per il passaggio dal secondo al terzo anno, dovranno aver superato gli esami del secondo. Art. 103. - I corsi d'insegnamento si uniformeranno al calendario dell'Università; per quanto riguarda invece le esercitazioni ed i servizi interni, l'attività della scuola si estenderà all'intero anno solare. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 luglio 1953 EINAUDI BETTIOL Visto, il Guardasigilli: AZARA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1954 Atti del Governo, registro n. 81, foglio n. 35. - PALLA

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