Legge
Non_Fiscale
Legge 10/1994
Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali.
Riferimento normativo
LEGGE 4 gennaio 1994, n. 10
Testo normativo
LEGGE n. 10/1994
# LEGGE 4 gennaio 1994, n. 10
## Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e
altre disposizioni in materia di parchi nazionali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. È istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell' articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , il parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena, che comprende le isole e gli isolotti appartenenti al territorio del comune de La Maddalena, nonchè le aree marine circostanti per una distanza di almeno un chilometro dalla costa. 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria del parco nazionale di cui al comma 1 e, sentiti la regione e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, tenendo altresì conto dell'istituendo parco marino internazionale delle Bocche di Bonifacio. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione dell'ente parco previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 , è affidata ad un apposito comitato di gestione. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo del comma 7 dell'art. 2 della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) è il seguente: "7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali sono effettuate, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le stesse".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 10/1994 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…
Altre normative del 1994
Rettifica del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente …
Regolamento UE 2100
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione
nell'elenco di cui al…
Decreto del Presidente della Repubblica 777
Regolamento contenente norme ed integrazione della disciplina dei procedimenti di riconos…
Decreto Ministeriale 776
Regolamento recante norme per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo professionale naz…
Decreto Ministeriale 775
Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in mater…
Decreto Ministeriale 774