Legge Non_Fiscale

Legge 1003/1969

Norme in materia di pagamento delle vincite al lotto.

Pubblicato: 05/01/1970 In vigore dal: 24/12/1969 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 24 dicembre 1969, n. 1003

Testo normativo

LEGGE n. 1003/1969 # LEGGE 24 dicembre 1969, n. 1003 ## Norme in materia di pagamento delle vincite al lotto. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L' articolo 34 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 , convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973 , e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Il pagamento delle vincite viene effettuato presso le ricevitorie ove furono ricevute le giuocate quando l'importo non superi le lire 100.000. Il pagamento delle vincite per un importo maggiore, comprese quelle denunciate agli effetti dell'articolo 26, nonchè quelle fino a lire 100.000 per il pagamento delle quali il ricevitore non abbia fondi sufficienti, è disposto dalle intendenze di finanza sedi di archivio. A tale effetto i giuocatori debbono presentare alle intendenze di finanza, direttamente o per mezzo dei ricevitori, le bollette vincenti, ritirandone ricevuta. L'intendenza di finanza deve provvedere al pagamento delle vincite non oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione. Ai fini dell'autorizzazione al pagamento delle bollette vincenti, la commissione di cui all'articolo 24 si riunisce tutte le volte che sia necessario. Quando sorga dubbio sulla regolarità della vincita e, in ogni caso, qualunque sia l'importo di essa, quando le giuocate siano mancanti di una o più bollette legate, le bollette vincenti, ove l'interessato non preferisca, presentarle personalmente all'intendenza sede di archivio, debbono essere ritirate dal ricevitore, che ne rilascia ricevuta e le trasmette all'intendenza predetta. Incorre nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione dell'aggio, il ricevitore che, nei casi previsti dal presente articolo, si rifiuta di ritirare le bollette vincenti, per l'inoltro all'intendenza di finanza competente".

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