Quali agevolazioni fiscali prevede la Legge 1004/1963 per lo spirito e l'acquavite di vino?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1004/1963 rappresenta una misura eccezionale e temporanea di sostegno al settore vinicolo italiano, applicabile nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre 1963. Si rivolge ai produttori di spirito ottenuto dalla distillazione di vini denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati e riconosciuti tali dall'Amministrazione finanziaria. La norma concede un abbuono d'imposta pari all'88% sull'imposta dovuta, al netto di precedenti agevolazioni già riconosciute (abbuono di fabbricazione e riduzioni d'imposta previste da normative precedenti). Per accedere al beneficio, lo spirito deve essere depositato in magazzini fiduciari, da cui potrà essere estratto gradualmente: dopo il primo anno di giacenza, è consentito il prelievo massimo di un terzo della quantità per ciascuno dei tre anni successivi, garantendo così un controllo amministrativo sulla commercializzazione del prodotto. Questa disciplina rappresentava un intervento straordinario per fronteggiare una situazione di crisi nel settore vitivinicolo dell'epoca, permettendo ai produttori di recuperare vini compromessi attraverso la distillazione con significativi vantaggi fiscali.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
LEGGE 29 luglio 1963, n. 1004
Testo normativo
LEGGE n. 1004/1963
# LEGGE 29 luglio 1963, n. 1004
## Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di
vino.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Per lo spirito ottenuto, dal 15 giugno 1963 al 30 settembre 1963 dalla distillazione dei vini denunciati come genuini, anche se acescenti o alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, è accordata, nella misura dell'88 per cento, un abbuono d'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all' articolo 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879 , convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3 , e della riduzione d'imposta di cui all' articolo 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037 , prescindendo dal periodo di tempo indicato nello stesso articolo 9. L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto, dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un terzo per ognuno dei tre anni successivi.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 1004/1963 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Legge 1004/1963 disciplina agevolazioni fiscali e abbuoni d'imposta nel settore della distillazione vinicola, con riferimenti a decreti-legge convertiti in legge ordinaria e a magazzini fiduciari per il deposito dei prodotti. Commercialisti e consulenti tributari consultano questa norma per questioni relative a imposte di fabbricazione, riduzioni d'imposta su spiriti e acquaviti, e controlli amministrativi su giacenze in deposito vincolato.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.