Legge Non_Fiscale

Legge 101/1979

Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico.

Pubblicato: 07/04/1979 In vigore dal: 03/04/1979 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 3 aprile 1979, n. 101

Testo normativo

LEGGE n. 101/1979 # LEGGE 3 aprile 1979, n. 101 ## Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Classificazione del personale postelegrafonico Il personale di ruolo delle aziende autonome dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compresi gli operai ed esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale e quelli con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , è classificato in otto categorie professionali, ordinate in scala progressiva in relazione al livello di professionalità, alle attribuzioni ed alle connesse responsabilità, nonchè al grado di cultura, generale e professionale, necessario. Ciascuna categoria si articola in qualifiche funzionali di equivalente professionalità. Le declaratorie di cui al successivo articolo 3 stabiliscono i principi generali in base ai quali vanno individuate le singole, equipollenti qualifiche funzionali nell'ambito di ciascuna categoria e definiti i relativi profili professionali. I profili professionali evidenziano la tipologia delle prestazioni lavorative richieste per ciascuna qualifica funzionale, ne individuano la omogeneità o complementarietà con altre di diversa categoria, delimitano le eventuali sfere di autonomia e le responsabilità connesse all'esercizio dei compiti previsti e precisano i requisiti soggettivi, culturali e professionali necessari per assolverli, in modo da realizzare una razionale organizzazione del lavoro che eviti ogni confusione di competenze, come anche ogni irrazionale parcellizzazione del lavoro, e renda possibile una effettiva mobilità del personale. La definizione dei profili professionali deve essere preordinata alla realizzazione della funzionalità del nuovo ordinamento con la valorizzazione della professionalità e la specificazione delle corrispondenti attribuzioni e responsabilità. A tali fini devono essere assegnate al personale le mansioni previste per le categorie di inquadramento ed i profili professionali riconosciuti, in modo da realizzare una precisa corrispondenza fra mansioni e qualifica professionale, ferme restando in prima applicazione le attuali intercambiabilità previste per il personale degli uffici locali e delle agenzie. All'individuazione delle qualifiche funzionali e alla definizione dei relativi profili professionali, e successivi aggiornamenti, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti una apposita commissione paritetica amministrazione-sindacati del personale postelegrafonico a carattere nazionale maggiormente rappresentativi e il consiglio di amministrazione. A tali fini il personale delle diverse categorie va raggruppato, in senso verticale, secondo i settori operativi di applicazione, quali risultano dal seguente schema: a) personale con funzioni direttive; ((1)) b) personale degli uffici; ((1)) c) personale dell'esercizio, compreso quello degli uffici locali e delle agenzie e quello con qualifica di mestiere, suddistinto secondo le specializzazioni. --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 22 dicembre 1981, n. 797 , ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Con effetto dal 1 gennaio 1982 i due settori operativi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e e) dell'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101 , vengono fusi nell'unico settore dell'esercizio UP e ASST."

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