Legge Agevolazioni

Legge 1014/1956

Agevolazioni fiscali a favore delle piccole imprese agricole gravemente danneggiate da avversita' atmosferiche verificatesi nell'annata agraria 1954-55.

Pubblicato: 12/09/1956 In vigore dal: 25/06/1956 Documento ufficiale

Quali agevolazioni fiscali prevede la Legge 1014/1956 per i piccoli agricoltori danneggiati da avversità atmosferiche nell'annata 1954-55?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1014/1956 rappresenta una misura straordinaria di sostegno fiscale rivolta ai piccoli imprenditori agricoli che hanno subito danni significativi a causa di eventi meteorologici avversi durante l'annata agraria 1954-55. La norma si applica specificamente ai soggetti qualificati come piccoli imprenditori agricoli secondo le categorie definite dal DPR 1317/1952, limitatamente a coloro che hanno registrato perdite di almeno il 45% del prodotto lordo totale dell'azienda. La principale agevolazione consiste nella possibilità di rateizzare fino a 24 rate le imposte erariali e locali, nonché i contributi unificati dovuti, per le quote non ancora scadute dell'esercizio finanziario in corso al momento della richiesta. La rateazione si estende anche alle sovrimposte e alle addizionali collegate alle imposte principali, garantendo così un alleggerimento della pressione fiscale immediata sulle aziende colpite da calamità naturali.

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Riferimento normativo

LEGGE 25 giugno 1956, n. 1014

Testo normativo

LEGGE n. 1014/1956 # LEGGE 25 giugno 1956, n. 1014 ## Agevolazioni fiscali a favore delle piccole imprese agricole gravemente danneggiate da avversita' atmosferiche verificatesi nell'annata agraria 1954-55. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Ai piccoli imprenditori agricoli, di cui all' art. 5, lettere A e B del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317 , i quali, per effetto delle avversità meteoriche verificatesi dall'inizio dell'annata agraria 1954-55 fino al 31 marzo 1956 abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 45 per cento del prodotto lordo totale è concessa la rateazione, fino ad un massimo di 24 rate, delle imposte erariali e locali e dei contributi unificati gravanti sull'azienda, per le quote non ancora scadute dell'esercizio finanziario in corso. La rateazione delle imposte comporta anche la rateazione delle relative sovrimposte e delle addizionali.

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La Legge 1014/1956 disciplina le agevolazioni fiscali per piccoli imprenditori agricoli colpiti da avversità atmosferiche, prevedendo la rateazione delle imposte erariali, locali e dei contributi unificati. Commercialisti e consulenti fiscali consultano questa norma per comprendere le misure straordinarie di sostegno alle imprese agricole, la soglia minima di danno (45% del prodotto lordo), e le modalità di applicazione delle sovrimposte e addizionali in caso di calamità naturali.

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