Legge

Legge 102/2023

Modifiche al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. (23G00104)

Pubblicato: 08/08/2023 In vigore dal: 24/07/2023 Documento ufficiale

Quali sono i divieti di registrazione dei marchi introdotti dalla Legge 102/2023 riguardo alle indicazioni geografiche protette?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 102/2023 modifica il Codice della Proprietà Industriale introducendo un divieto esplicito di registrazione di marchi che evochino, usurpino o imitino indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette. Questa norma si applica a chiunque intenda registrare un marchio d'impresa presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, sia per prodotti che per servizi. La disposizione riguarda in particolare le aziende che operano nel settore agroalimentare e in generale tutti i settori dove esistono indicazioni geografiche protette a livello nazionale, europeo o internazionale. In pratica, non è più possibile registrare marchi che richiamino, anche indirettamente, denominazioni come "Parmigiano Reggiano", "Prosecco" o altre IGP/DOP, nemmeno utilizzando varianti grafiche o fonetiche che potrebbero ingannare il consumatore sulla provenienza geografica del prodotto. La norma rappresenta un rafforzamento della tutela dei produttori legittimi di tali indicazioni geografiche, prevenendo fenomeni di "evocazione" o "usurpazione" che potevano verificarsi anche con marchi formalmente diversi. Per le aziende, ciò significa che le ricerche di disponibilità di marchio devono ora includere anche il controllo delle indicazioni geografiche protette secondo la normativa statale, dell'Unione Europea e degli accordi internazionali di cui l'Italia è parte.

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Riferimento normativo

LEGGE 24 luglio 2023, n. 102

Testo normativo

LEGGE n. 102/2023 # LEGGE 24 luglio 2023, n. 102 ## Modifiche al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. (23G00104) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta 1. All'articolo 14, comma 1, lettera b), del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 , dopo le parole: «tipologia di marchio» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' articolo 14 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ), come modificato dalla presente legge: «Art. 14 (Liceità e diritti di terzi). - 1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio, nonchè i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte; c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi; c-bis) i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche; c-ter) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte, relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini; c-quater) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea è parte; c-quinquies) i segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale precedentemente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali di cui l'Unione europea o lo Stato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono della stessa specie o di specie apparentate. 1-bis. Ai fini del comma 1, lettera c-bis), le domande anteriori di protezione di denominazione di origine o di indicazione geografica, sono assimilate alle denominazioni di origine o di indicazioni geografiche protette, sotto riserva della successiva protezione ed a condizione che la legislazione dell'Unione europea o dello Stato conferisca alla persona autorizzata ad esercitare i diritti da essa derivanti il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa posteriore. 2. Il marchio d'impresa decade: a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato; b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; c) per l'omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione e, in particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione».

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La Legge 102/2023 modifica il Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005) introducendo divieti specifici per marchi evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche (IG), denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP). Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare questi vincoli nella valutazione della registrabilità di marchi, soprattutto nel settore agroalimentare, dove la protezione delle denominazioni di origine e gli accordi internazionali rappresentano elementi critici per la liceità della registrazione.

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