Quali sono i contributi e i limiti di impegno previsti dal Decreto-Legge 1022/1965 per l'incentivazione dell'attività edilizia?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 1022/1965 rappresenta un intervento straordinario dello Stato per stimolare la costruzione di alloggi popolari in Italia nel periodo post-bellico. La norma autorizza l'erogazione di contributi in annualità destinati specificamente alla realizzazione di abitazioni a carattere popolare, gestite da soggetti pubblici e privati specializzati nel settore. I beneficiari includono gli Istituti autonomi per le case popolari, l'INCIS, l'ISES, le cooperative edilizie e altri enti riconosciuti dalla normativa sull'edilizia economica e popolare. Dal punto di vista pratico, il decreto fissa limiti di impegno di bilancio differenziati per tre anni consecutivi: 1 miliardo di lire per il 1965, 3,5 miliardi per il 1966 e 1,5 miliardi per il 1967, per un totale di 6 miliardi di lire. Questi stanziamenti rappresentavano risorse significative per l'epoca e miravano a garantire continuità negli investimenti pubblici nel settore abitativo, secondo le modalità già disciplinate dalla legge 408/1949 sui contributi in conto capitale.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 6 settembre 1965, n. 1022
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 1022/1965
# DECRETO-LEGGE 6 settembre 1965, n. 1022
## Norme per l'incentivazione dell'attivita' edilizia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77, comma secondo, della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti per l'incentivazione dell'attività edilizia; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per le finanze; Decreta: Art. 1 ((Per provvedere alla concessione di contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari a cura degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'I.N.C.I.S., dell'I.S.E.S. e di cooperative edilizie, nonchè degli enti, istituti e società di cui all' articolo 16 del testo unico sull'edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , e successive modificazioni, sono autorizzati limiti di impegno, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 , e successive modificazioni, nella misura di lire un miliardo per l'anno finanziario 1965, di lire tre miliardi e cinquecento milioni per l'anno finanziario 1966 e di lire un miliardo e cinquecento milioni per l'anno finanziario 1967)) .
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Il Decreto-Legge 1022/1965 disciplina i contributi pubblici per l'edilizia popolare, gli stanziamenti di bilancio e i limiti di impegno secondo la legge 408/1949. Professionisti del settore immobiliare e consulenti di enti pubblici lo consultano per comprendere i finanziamenti destinati a INCIS, ISES, cooperative edilizie e istituti autonomi per le case popolari, nonché le modalità di erogazione dei contributi in annualità per la costruzione di alloggi economici.
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