Legge Non_Fiscale

Legge 103/1988

Rifinanziamento delle attivita' di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti.

Pubblicato: 02/04/1988 In vigore dal: 01/04/1988 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 1 aprile 1988, n. 103

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 103/1988 # DECRETO-LEGGE 1 aprile 1988, n. 103 ## Rifinanziamento delle attivita' di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di erogare contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per gli affari speciali; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. L'erogazione dei contributi di cui al decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297 , recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonchè per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, è prorogata per gli anni 1988, 1989 e 1990. ((L'ammontare complessivo della spesa per i contributi, da erogarsi con le modalità di cui al predetto decreto come modificato dalla legge di conversione, è determinato in lire 19.200 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990)) . (( 1-bis. La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi devono essere inoltrate, tramite i comuni competenti per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto per l'anno 1988 ed entro i primi novanta giorni dell'anno per gli anni 1989 e 1990. 1-ter. Il Ministro dell'interno presenta ogni anno al Parlamento una relazione sulle attività di cui al comma 1)) 2. La commissione prevista dall' articolo 1- bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297 , è integrata con un rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli affari ((sociali)) . ((2- bis. La somma di lire 200 milioni iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, in virtù dell' articolo 103, terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , è aumentata a lire 1.000 milioni)) . 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento. 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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