Legge Agevolazioni

Legge 1030/1957

Applicabilita', per la costruzione di alloggi, dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, recante provvedimenti a favore della citta' di Roma.

Pubblicato: 06/11/1957 In vigore dal: 17/10/1957 Documento ufficiale

Quali sono le finalità della Legge 1030/1957 e a quali opere si applica?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1030/1957 estende l'applicabilità dell'articolo 2 della Legge 103/1953 (provvedimenti a favore di Roma) anche alla costruzione di alloggi popolari. In pratica, i mutui garantiti dallo Stato e i contributi statali originariamente autorizzati per finanziare opere pubbliche del Comune di Roma possono ora essere utilizzati anche per edificare abitazioni popolari sostitutive di quelle demolite. Questa norma riguarda specificamente il Comune di Roma e si applica quando la demolizione di alloggi è necessaria per l'esecuzione di opere pubbliche comunali previste dalla legge del 1953. La disposizione rappresenta uno strumento di politica abitativa, permettendo al Comune di Roma di utilizzare i finanziamenti già autorizzati per garantire alloggi alternativi ai cittadini colpiti dalle demolizioni, evitando così di dover richiedere nuovi stanziamenti.

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Riferimento normativo

LEGGE 17 ottobre 1957, n. 1030

Testo normativo

LEGGE n. 1030/1957 # LEGGE 17 ottobre 1957, n. 1030 ## Applicabilita', per la costruzione di alloggi, dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, recante provvedimenti a favore della citta' di Roma. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. I mutui, garantiti dallo Stato, autorizzati per effetto dell' art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103 , a favore del comune di Roma per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza e i relativi contributi statali, possono intendersi riferibili anche alla eventuale costruzione di alloggi a carattere popolare che si rendesse necessario edificare in sostituzione di altri alloggi demoliti o da demolire per la esecuzione di opere pubbliche del Comune previste dalla citata legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 ottobre 1957 GRONCHI ZOLI - MEDICI - TOGNI - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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La Legge 1030/1957 disciplina i mutui garantiti dallo Stato e i contributi statali per il Comune di Roma, con particolare riferimento al finanziamento di opere pubbliche e alla costruzione di alloggi a carattere popolare. Amministratori pubblici e tecnici comunali consultano questa norma per comprendere le modalità di utilizzo dei fondi destinati alla riqualificazione urbana e alla sostituzione edilizia, nonché le procedure relative ai mutui agevolati e ai contributi per l'edilizia residenziale pubblica.

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