Proroga dell'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.
Quali sono le date di entrata in vigore delle norme sulla riforma tributaria previste dalla legge 825/1971 secondo la legge 1036/1971?
Spiegato da FiscoAI
La legge 1036/1971 posticipa l'entrata in vigore delle disposizioni attuative della riforma tributaria delegata dalla legge 825/1971, suddividendole in tre scaglioni temporali. Le disposizioni relative ai tributi sui punti II, III, IV e V dell'articolo 1, insieme ad altre specifiche norme, entrano in vigore il 1° gennaio 1973. Le disposizioni sul punto I dell'articolo 1 e alcuni articoli specifici entrano in vigore il 1° gennaio 1974. Tutte le altre disposizioni della legge 825/1971 entreranno in vigore secondo quanto stabilito nei relativi decreti attuativi, comunque non oltre il 1° gennaio 1974. La norma mantiene fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 1973 secondo le modalità previste dal testo unico delle imposte dirette del 1958, garantendo continuità amministrativa durante il periodo di transizione della riforma.
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Riferimento normativo
LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1036
Testo normativo
LEGGE n. 1036/1971
# LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1036
## Proroga dell'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei
nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825,
concernente delega legislativa al Governo della Repubblica per la
riforma tributaria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 ((Le disposizioni per l'attuazione della riforma tributaria, prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825 , relative ai punti II, III, IV e V dell'articolo 1 di tale legge, nonchè quelle di cui ai numeri 14 e 15 dell'articolo 10, ai numeri 2, 3, 4, 5 e 14 dell'articolo 11, al numero 1 del secondo comma dell'articolo 12 ed all'ottavo comma dell'articolo 15 della stessa legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1973. Le disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825 , relative al punto I, dell'articolo 1 di tale legge, nonchè quelle previste dai numeri 3 e 4 dell'articolo 9 della stessa legge, entreranno in vigore il 1 gennaio 1974. Resta fermo, agli effetti della fissazione dei redditi relativi al periodo d'imposta 1973, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi stessi da effettuarsi nei termini e con le modalità previsti nel testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 . Le altre disposizioni previste dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825 , entreranno in vigore alla data che sarà stabilita nei relativi decreti ed in ogni caso entro il 1 gennaio 1974)) .
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La legge 1036/1971 disciplina l'entrata in vigore della riforma tributaria e riguarda direttamente commercialisti e aziende che devono adeguarsi ai nuovi tributi, alle dichiarazioni dei redditi e alle modalità di applicazione delle imposte dirette. I professionisti consultano questa normativa per comprendere i termini di applicazione della delega legislativa tributaria, i periodi d'imposta interessati e gli obblighi dichiarativi durante la fase transitoria della riforma fiscale.
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