Legge Procedimenti

Legge 104/1958

Disposizioni in materia di riscossione delle imposte dirette.

Pubblicato: 08/03/1958 In vigore dal: 20/02/1958 Documento ufficiale

Quali sono le disposizioni della Legge 104/1958 in materia di rimborso delle imposte dirette iscritte nei ruoli di riscossione?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 104/1958 disciplina una procedura straordinaria di liquidazione a stralcio per i rimborsi di imposte dirette ritenute inesigibili. Si applica specificamente alle quote iscritte nei ruoli di riscossione negli anni 1954 e precedenti, rappresentando una misura eccezionale per accelerare la definizione di crediti tributari ormai difficili da riscuotere. La norma riguarda i contribuenti che avevano presentato domande di rimborso entro il 30 giugno 1956, per le quali l'Amministrazione finanziaria aveva già concluso l'istruttoria ma non aveva ancora emesso la decisione di primo grado. In pratica, il Ministro delle finanze poteva autorizzare la liquidazione diretta di questi importi senza attendere i tempi ordinari della procedura amministrativa, a condizione che le richieste fossero presentate alle Intendenze di finanza competenti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Questa disposizione rappresentava un meccanismo di sanatoria e semplificazione amministrativa per crediti tributari ormai obsoleti, evitando contenziosi prolungati su importi difficilmente recuperabili.

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Riferimento normativo

LEGGE 20 febbraio 1958, n. 104

Testo normativo

LEGGE n. 104/1958 # LEGGE 20 febbraio 1958, n. 104 ## Disposizioni in materia di riscossione delle imposte dirette. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Ministro per le finanze ha facoltà di disporre che le domande di rimborso a titolo di inesigibilità delle quote iscritte nei ruoli posti in riscossione negli anni 1954 e precedenti, siano liquidati a stralcio. La liquidazione a stralcio è ammessa per le sole quote comprese nelle domande di rimborso tempestivamente presentate sino al 30 giugno 1956, per le quali la procedura a giudizio dell'Amministrazione sia esaurita e sulle quali l'Intendenza di finanza non abbia ancora emessa la decisione di primo grado. Le richieste di liquidazione a stralcio, dirette al Ministero delle finanze, debbono essere presentate alla competente Intendenza di finanza entro il termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

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La Legge 104/1958 affronta la riscossione delle imposte dirette e la procedura di rimborso per quote inesigibili, istituti rilevanti per la gestione dei ruoli tributari e la definizione dei crediti dell'Erario. Commercialisti e uffici finanziari consultano questa normativa per comprendere le modalità di liquidazione a stralcio, l'inesigibilità tributaria e i termini di presentazione delle domande di rimborso nei procedimenti amministrativi storici.

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