Legge Contributi

Legge 104/2020

Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122)

Pubblicato: 14/08/2020 In vigore dal: 14/08/2020 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e i limiti per accedere alla cassa integrazione ordinaria e in deroga nel periodo luglio-dicembre 2020 secondo il Decreto-Legge 104/2020?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 104/2020 introduce misure urgenti di sostegno economico per le aziende colpite dall'emergenza COVID-19, disciplinando l'accesso a trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l'attività per motivi riconducibili all'epidemia possono richiedere fino a 18 settimane di integrazione salariale (9 settimane iniziali + 9 settimane aggiuntive), collocate tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. Le domande devono essere presentate all'INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha inizio la sospensione o riduzione dell'attività, pena decadenza.

Per accedere alle ulteriori 9 settimane, il datore di lavoro deve aver già esaurito le prime 9 settimane autorizzate e deve versare un contributo addizionale calcolato sul raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del 2019: il 9% della retribuzione non prestata per riduzioni di fatturato inferiori al 20%, il 18% per chi non ha subito riduzioni. Sono esentati dal contributo coloro che hanno subito riduzioni di fatturato pari o superiore al 20% e le aziende avviate dopo il 1° gennaio 2019.

L'accesso è subordinato all'autocertificazione della riduzione di fatturato secondo il DPR 445/2000, con verifiche successive da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate. In mancanza di autocertificazione si applica l'aliquota massima del 18%. I trattamenti sono concessi nel limite massimo di 8.220,3 milioni di euro complessivi, con monitoraggio costante dell'INPS: al raggiungimento del limite, l'Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 104/2020 # DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 ## Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. (20G00122) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 ; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ; Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure in materia di lavoro, di salute, di scuola, di autonomie locali, di sostegno e rilancio dell'economia, nonchè misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, per i beni e le attività culturali e per il turismo, della salute, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e per il Sud e la coesione territoriale; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga 1. I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane secondo le modalità previste al comma 2. Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020 , collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime ((nove settimane di cui al presente comma)) . 2. Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al comma 1, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato. I datori di lavoro che presentano domanda per ((periodi di integrazione relativi)) alle ulteriori nove settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari: a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento; b) al 18 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. 3. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019. 4. Ai fini dell'accesso alle ulteriori nove settimane di cui al comma 2, il datore di lavoro deve presentare all'INPS domanda di concessione nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 , la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 3. L'INPS autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18 per cento di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l'INPS e l'Agenzia delle entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati. 5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. 6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. 7. I Fondi di cui all' articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2020 ((; tale importo è assegnato)) ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 8. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020 , richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all' articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 , per una durata massima di cinquanta giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020 , collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati ai cinquanta giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi dell' ((articolo 19)) , comma 3-bis, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020 , e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall' articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 . 9. I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020. (4) 10. I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020. (4) 11. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 8.220,3 milioni di euro, ripartito in 5.174 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario di cui ai commi 1 e 2, in 2.889,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui ai commi 1 e 2 e in 156,7 milioni di euro per i trattamenti di cui al comma 8. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 12. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , in relazione alle risorse di cui agli articoli da 68 a 71 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020 , a valere sulle medesime risorse possono essere riconosciuti i periodi corrispondenti alle prime nove settimane di cui al comma 1 del presente articolo. 13. All'onere derivante dal presente articolo pari a 7.804,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2.016,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 4.789,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.224,6 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si provvede quanto a 223,1 milioni di euro per l'anno 2020 e a 74,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo e per la restante quota ai sensi dell'articolo 114. -------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che i termini di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo sono differiti al 31 ottobre 2020.

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Il Decreto-Legge 104/2020 disciplina la cassa integrazione ordinaria, l'assegno ordinario e la cassa integrazione in deroga per l'emergenza COVID-19, con particolare attenzione al contributo addizionale calcolato sulla riduzione di fatturato e ai limiti di spesa. Commercialisti e consulenti del lavoro devono verificare i termini di decadenza, l'autocertificazione della riduzione di fatturato, e il monitoraggio dei limiti di spesa presso l'INPS per garantire la corretta presentazione delle domande e il versamento dei contributi aggiuntivi dovuti.

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