Legge Agevolazioni

Legge 1049/1949

Fissazione del termine per la presentazione delle domande di concessione di integrazione di prezzo sui combustibili fossili nazionali agli esercenti di aziende minerarie.

Pubblicato: 25/01/1950 In vigore dal: 05/12/1949 Documento ufficiale

Qual è il termine entro cui gli esercenti di aziende minerarie dovevano presentare domanda per ottenere l'integrazione di prezzo sui combustibili fossili nazionali secondo la Legge 1049/1949?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 1049/1949 fissa un termine perentorio per la presentazione delle domande di integrazione di prezzo relative ai combustibili fossili nazionali. Si applica agli esercenti di aziende minerarie che avevano venduto e consegnato combustibili nel periodo compreso tra il 1° marzo 1948 e il 30 giugno 1948, sulla base del beneficio già concesso dal decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 380. Le domande dovevano essere presentate al Ministero dell'industria e del commercio entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, con la necessaria documentazione a supporto. Il mancato rispetto di questo termine comportava la decadenza dal diritto, rendendo il termine assoluto e inderogabile. Per le aziende minerarie dell'epoca, questa normativa rappresentava un'opportunità importante per recuperare margini economici sui combustibili fossili nazionali, ma richiedeva tempestività nella presentazione della documentazione amministrativa.

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Riferimento normativo

LEGGE 5 dicembre 1949, n. 1049

Testo normativo

LEGGE n. 1049/1949 # LEGGE 5 dicembre 1949, n. 1049 ## Fissazione del termine per la presentazione delle domande di concessione di integrazione di prezzo sui combustibili fossili nazionali agli esercenti di aziende minerarie. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Le domande dirette ad ottenere l'integrazione di prezzo concessa dal decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 380 , agli esercenti di aziende minerarie sui combustibili fossili nazionali venduti e consegnati dal 1 marzo 1948 sino al 30 giugno 1948, debbono essere presentate, sotto pena, di decadenza, al Ministero dell'industria e del commercio, con la necessaria documentazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 dicembre 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - BERTONE Visto, il Guardasigilli: GRASSI

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La Legge 1049/1949 disciplina l'integrazione di prezzo sui combustibili fossili nazionali e rappresenta un intervento di sostegno economico alle aziende minerarie nel dopoguerra. Commercialisti e amministratori di aziende minerarie dovevano consultarla per comprendere i termini di decadenza, la documentazione richiesta e le modalità di presentazione al Ministero dell'industria e del commercio, in relazione ai benefici previsti dal decreto legislativo 380/1948.

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