Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. (25G00114)
Quali diritti hanno i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche secondo la Legge 106/2025?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 106/2025 tutela i lavoratori dipendenti (sia nel settore pubblico che privato) affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche con invalidità pari o superiore al 74%, riconoscendo loro il diritto a un congedo fino a 24 mesi continuativo o frazionato. Durante questo periodo il lavoratore conserva il posto di lavoro ma non percepisce retribuzione e non può svolgere attività lavorativa. Il congedo è compatibile con altri benefici economici e decorre dopo l'esaurimento di altre assenze giustificate già spettanti al dipendente.
La certificazione della malattia deve essere rilasciata dal medico di medicina generale o da uno specialista presso strutture sanitarie pubbliche o accreditate, con possibilità di verifica attraverso il Sistema tessera sanitaria e il fascicolo sanitario elettronico. Per i lavoratori autonomi continuativi, la sospensione dell'attività è limitata a 300 giorni per anno solare. Un aspetto rilevante è che il periodo di congedo non conta nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, salvo riscatto volontario mediante versamento dei contributi.
Dopo il congedo, il lavoratore ha diritto prioritario all'accesso al lavoro agile (smart working) ove la prestazione lo consenta. La normativa prevede che rimangono salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, garantendo protezione anche attraverso accordi sindacali più vantaggiosi.
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Riferimento normativo
LEGGE 18 luglio 2025, n. 106
Testo normativo
LEGGE n. 106/2025
# LEGGE 18 luglio 2025, n. 106
## Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i
permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori
affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. (25G00114)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Conservazione del posto di lavoro 1. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo. Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio nè ai fini previdenziali. Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente. Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro. 2. La certificazione delle malattie di cui al comma 1 è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore. Ai fini della verifica e del controllo delle condizioni previste, possono essere utilizzati i dati disponibili nel Sistema tessera sanitaria e nel fascicolo sanitario elettronico, secondo le modalità definite dalla normativa vigente. 3. Per le malattie di cui al comma 1 la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte di un lavoratore autonomo, di cui all' articolo 14, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 , si applica per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare. 4. Decorso il periodo di congedo di cui al comma 1, il lavoratore dipendente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile ai sensi del capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81 . N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' articolo 14 della legge 22 maggio 2017, n. 81 , recante: «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017 : «Art.14 (Tutela della gravidanza, malattia e infortunio). - 1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente. 2. In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonchè dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto. 3. In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in 70.000 euro per l'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.». - Il Capo II della citata legge 22 maggio 2017, n. 81 reca: «Lavoro agile».
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La Legge 106/2025 disciplina congedi retribuiti, conservazione del posto di lavoro e permessi per malattie oncologiche, invalidanti e croniche, interessando direttamente datori di lavoro pubblici e privati, consulenti del lavoro e responsabili HR. I professionisti devono considerare gli aspetti previdenziali, il riscatto dei contributi, la compatibilità con altri benefici, il lavoro agile e le tutele della contrattazione collettiva nel gestire queste situazioni.
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