Modifica della legge 4 luglio 1967, n. 537, che prevede agevolazioni ai comuni ed ai consorzi di comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua.
Quali agevolazioni prevede la Legge 1069/1971 per i comuni e i consorzi di comuni nella realizzazione di impianti gas e acquedotti?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1069/1971 modifica la precedente normativa del 1967 per estendere le agevolazioni finanziarie ai comuni e ai consorzi di comuni che intendono realizzare ex novo impianti e reti di distribuzione per i servizi di gas e acquedotti. La norma autorizza enti e istituti finanziari a concedere mutui accettando come garanzia delegazioni di pagamento sulle entrate ordinarie delle aziende municipalizzate costituende, fino a un massimo di un terzo delle entrate complessive previste nel bilancio preventivo. Questi limiti di garanzia devono essere coerenti con il piano tecnico-finanziario approvato definitivamente dal consiglio comunale e dalla giunta provinciale amministrativa competente, secondo le procedure previste dai regi decreti del 1925 e 1904. L'innovazione principale della legge è l'estensione delle agevolazioni anche al caso di costituzione di nuove aziende municipalizzate derivanti dal riscatto di servizi (gas e acqua) precedentemente gestiti in regime di concessione, facilitando così il passaggio dalla gestione privata a quella pubblica.
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Riferimento normativo
LEGGE 3 novembre 1971, n. 1069
Testo normativo
LEGGE n. 1069/1971
# LEGGE 3 novembre 1971, n. 1069
## Modifica della legge 4 luglio 1967, n. 537, che prevede agevolazioni
ai comuni ed ai consorzi di comuni per le opere di miglioramento e
potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e
dell'acqua.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1967, n. 537 , sono aggiunti i seguenti commi: "Gli enti e gli istituti finanziari di cui al precedente articolo 1 sono altresì autorizzati a concedere i mutui per l'apprestamento ex novo da parte dei comuni e dei consorzi di comuni di impianti e reti di distribuzione dei servizi gas ed acquedotti accettando in garanzia delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie di costituende aziende comunali, consorziali o speciali municipalizzate, fino al limite di un terzo delle entrate complessive determinate nel bilancio preventivo delle aziende stesse come definito nel piano tecnico-finanziario approvato in via definitiva dal consiglio comunale e dalla competente giunta provinciale amministrativa o dagli organi di controllo per le Regioni a statuto speciale, ai sensi degli articoli 10 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e degli articoli 84 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 10 marzo 1904, n. 108 . Le agevolazioni a favore dei comuni e dei consorzi di comuni - di cui al precedente comma - sono estese anche al caso di costituzione di nuove aziende municipalizzate a seguito di riscatto di servizi (gas ed acqua) gestiti precedentemente in regime di concessione". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 novembre 1971 SARAGAT COLOMBO - RESTIVO - FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
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La Legge 1069/1971 riguarda le agevolazioni per aziende municipalizzate, mutui garantiti da delegazioni di pagamento e finanziamenti per infrastrutture pubbliche di gas e acqua. È rilevante per amministratori comunali, consorzi intercomunali e consulenti che seguono operazioni di riscatto di servizi pubblici e costituzione di nuove aziende municipalizzate, in particolare per la valutazione della capacità di rimborso basata sulle entrate ordinarie preventivate.
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