Legge
Legge 1084/1952
Modificazioni alle norme sulle Commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi I.N.A. Casa.
Riferimento normativo
LEGGE 2 agosto 1952, n. 1084
Testo normativo
LEGGE n. 1084/1952
# LEGGE 2 agosto 1952, n. 1084
## Modificazioni alle norme sulle Commissioni provinciali per
l'assegnazione degli alloggi I.N.A. Casa.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Il testo del secondo comma dell'art. 14 del decreto Del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340 , è sostituito dai commi seguenti: "La Commissione provinciale è composta: 1) da un magistrato in attività di servizio o a riposo, presidente, designato dal presidente della Corte d'appello competente per territorio; 2) da un magistrato a riposo, vice presidente, pure designato dal presidente della Corte d'appello competente per territorio; 3) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato; 4) da un rappresentante della gestione I.N.A. Casa; 5)) da un rappresentante dell'intendenza di finanza; 6) da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell' art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 48 , scelti dal prefetto tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali locali. In caso di assenza o di impedimento del titolare, le funzioni di presidente sono disimpegnate dal vice-presidente. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Per ognuna delle categorie, di cui ai numeri 4), 5) e 6), sono nominati, per ciascuna Commissione, i rispettivi membri supplenti in numero eguale ai rappresentanti effettivi. Il prefetto, tenuto conto del numero degli abitanti e della entità del lavoro da svolgere per l'assegnazione degli alloggi, può con suo decreto istituire, in luogo di una unica Commissione provinciale, più Commissioni, composte come indicato ai commi precedenti, aventi ciascuna competenza su parte del territorio della Provincia". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 agosto 1952 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI ZOLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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