Quali agevolazioni tributarie e finanziarie la Legge 1091/1970 proroga a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 1091/1970 proroga fino al 31 dicembre 1971 le agevolazioni tributarie e finanziarie precedentemente concesse all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi. Queste agevolazioni trovano origine nel regio decreto-legge del 1934 (convertito in legge nel 1935) e erano state successivamente prorogate attraverso vari provvedimenti normativi. La norma in questione rappresenta una continuazione di benefici fiscali e finanziari destinati a supportare l'attività dell'Ente nel favorire l'inserimento lavorativo e l'assistenza delle persone non vedenti. Le agevolazioni, sebbene il testo non le specifichi dettagliatamente, riguardavano presumibilmente esenzioni o riduzioni tributarie e facilitazioni nel reperimento di risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente.
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Riferimento normativo
LEGGE 23 dicembre 1970, n. 1091
Testo normativo
LEGGE n. 1091/1970
# LEGGE 23 dicembre 1970, n. 1091
## Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie in favore
dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Con effetto dal 1 gennaio 1970 e fino al 31 dicembre 1971, rimangono in vigore le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844 , convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961 , recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, successivamente prorogate fino al 31 dicembre 1969 ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1456 , e delle leggi 11 aprile 1950, n. 207, 18 luglio 1956, n. 736, 20 ottobre 1960, n. 1217, e 6 dicembre 1965, n. 1374 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 dicembre 1970 SARAGAT COLOMBO - RESTIVO - PRETI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE
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La Legge 1091/1970 disciplina le agevolazioni tributarie e finanziarie per enti pubblici di assistenza e lavoro, operando nel contesto delle disposizioni storiche di favore verso organizzazioni dedicate all'inclusione sociale. Commercialisti e consulenti che operano con enti pubblici e organizzazioni non profit consultano questa normativa per comprendere il regime fiscale agevolato, le esenzioni tributarie e i benefici finanziari riconosciuti a soggetti di utilità sociale, in particolare per quanto riguarda l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi e le proroghe delle loro prerogative normative.
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