Legge Non_Fiscale

Legge 11/1987

Misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

Pubblicato: 27/01/1987 In vigore dal: 26/01/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1987, n. 11

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 11/1987 # DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1987, n. 11 ## Misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee ad assicurare la piena funzionalità dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1987; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. È autorizzata la concessione a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di un contributo straordinario, a titolo di concorso nel ripiano del disavanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 1985, nel limite massimo di lire 150 miliardi. 2. All'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 si provvede mediante rilascio di titoli di Stato aventi valuta 1 dicembre 1986 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data. Detti titoli sono rilasciati all'ENEL, per l'ammontare massimo di lire 80 miliardi, a saldo dei debiti contratti dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per fornitura di energia elettrica a tutto il 31 dicembre 1985, e, per la rimanenza, all'istituto cassiere dell'ente medesimo. 3. L'istituto cassiere è autorizzato a concedere all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, contestualmente all'acquisizione dei titoli di Stato di cui al comma 2, un finanziamento di pari importo che l'Ente medesimo è tenuto a destinare esclusivamente al ripiano del disavanzo di cui al comma 1. Detta somma, in conseguenza del titolo della sua concessione, non costituisce materia imponibile ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR. 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

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