Legge Non_Fiscale

Legge 110/1954

Modificazioni alle disposizioni dell'art. 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali.

Pubblicato: 29/04/1954 In vigore dal: 08/04/1954 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 8 aprile 1954, n. 110

Testo normativo

LEGGE n. 110/1954 # LEGGE 8 aprile 1954, n. 110 ## Modificazioni alle disposizioni dell'art. 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sull'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. È elevato a cinquanta milioni di lire il limite massimo stabilito nell' art. 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto. (1) (2) ((3)) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 aprile 1954 EINAUDI SCELBA - VILLABRUNA - TREMELLONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO -------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 dicembre 1973, n. 859 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "È elevato a cento milioni di lire il limite massimo stabilito dalla legge 8 aprile 1954, n. 110 , che ha modificato l' articolo 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto". -------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 26 luglio 1977, n. 491 , nel modificare l'articolo unico della L. 18 dicembre 1973, n. 859 , ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "È elevato a lire 250 milioni il limite massimo stabilito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 859 , che ha modificato l' articolo 21, primo comma, del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dagli industriali fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali e animali per le spese necessarie all'applicazione del decreto predetto e della legge 10 marzo 1969, n. 96 ". -------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 20 novembre 1982, n. 896 , nel modificare l'articolo unico, comma 1 della L. 26 luglio 1977, n. 491 , che a sua volta modifica la L. 18 dicembre 1973, n. 859 , ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il limite massimo stabilito dalla legge 26 luglio 1977, n. 491 , quale ammontare complessivo dei contributi dovuti dalle imprese fabbricanti di conserve alimentari preparate con sostanze vegetali ed animali, ai sensi dell' articolo 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , per le spese necessarie alla applicazione del decreto stesso e delle altre disposizioni concernenti il funzionamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, viene elevato a lire 700 milioni".

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