Legge Contributi

Legge 113/1993

Interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Pubblicato: 19/04/1993 In vigore dal: 19/04/1993 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 19 aprile 1993, n. 113

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 113/1993 # DECRETO-LEGGE 19 aprile 1993, n. 113 ## Interventi finanziari a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti il finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di consentire la programmazione delle relative attività; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; EMANA il seguente decreto-legge: Art. 1 1. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell' articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , è determinato, (( per ciascuno degli anni 1993 e 1994)) , in lire 40.500 milioni ed è ripartito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il 60 per cento in parti uguali tra le singole camere, per il 20 per cento in proporzione al numero dei comuni della provincia e per il restante 20 per cento in proporzione alla popolazione residente nella provincia in base ai dati del censimento del 1991. 2. (( Per ciascuno degli anni 1993 e 1994)) , è autorizzata la spesa di lire 64.560 milioni, da erogarsi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle camere di commercio in misura pari a quella attribuita per l'anno 1992 ai sensi dell' articolo 12, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 . Il contributo non compete alle camere di commercio incluse nel territorio della regione Trentino- Alto Adige, ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 . 3. (( Per ciascuno degli anni 1993 e 1994)) è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1› agosto 1988, n. 340. I contributi possono essere cumulati con i benefici finanziari disposti dalle Comunità europee. Il contributo nelle spese di funzionamento delle camere di commercio italiane all'estero è incrementato, (( per ciascuno degli anni 1993 e 1994)) , dell'importo di lire 3.500 milioni. 4. Sono escluse dal pagamento del diritto annuale, di cui all' articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51 , le ditte che alla data del 1› gennaio risultino dichiarate fallite e per le quali il tribunale non abbia autorizzato la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, ((le società in liquidazione o che abbiano cessato l'esercizio dell'attività e le società cooperative per le quali sia stato proposto lo scioglimento d'ufficio di cui all' articolo 2544 del codice civile . Il diritto annuale per le società di persone è determinato nella misura di lire 250.000)) . 5. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, determinato ((in lire 110.560 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994)) , si provvede mediante corrispondente riduzione dello ((stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993)) , all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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